Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36476 del 11/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 36476 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PESARO
nei confronti di:
SATURNINO ROSSELLA N. IL 04/05/1981
avverso la sentenza n. 49/2013 GIUDICE DI PACE di PESARO, del
25/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
c-9t-(

Udito, per 1 arte civile, l’Avv
Uditi *fensor Avv.

Data Udienza: 11/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro ricorre

avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Giudice di pace di Pesaro
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Saturnino Rossella per
essere il reato ascrittole (lesioni personali colpose) estinto per intervenuta
condotta riparatoria, ai sensi dell’art. 35 d.lgs. n. 274/2000.
Deduce il ricorrente che l’avvenuto pagamento di euro 9.010,00 è
manifestamente insufficiente ad integrare la condotta riparatoria, essendo pari

le parti per la quantificazione del danno; sicché il giudice avrebbe dovuto
respingere l’istanza dell’imputata o motivare adeguatamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.
E’ opportuno prendere le mosse dalla considerazione che questa Corte ha
già avuto modo di precisare che l’art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274,
subordinando la pronuncia della ricorrenza della causa di non punibilità alla
dimostrazione, a cura dell’imputato, “di avere proceduto, prima dell’udienza di
comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le
restituzioni o il risarcimento e di avere eliminato le conseguenze dannose o
pericolose del reato”, esige innanzi tutto una valutazione di assoluta esaustività
della condotta riparatoria, cui deve poi aggiungersi l’ulteriore apprezzamento da
parte del giudice di comportamenti dell’imputato improntati a lealtà, correttezza
e alle regole del bon ton, in vista della riaffermazione dei valori sociali
naturalmente lesi dalla condotta criminosa (cfr. Sez. 4, n. 5507 del 12/12/2012 dep. 04/02/2013, Biglio, Rv. 254665).
In relazione a ciò, è onere del giudice compiere ogni possibile indagine, ad
esempio al fine di individuare la percentuale del concorso di colpa e la durata ed
entità delle lesioni patite dalla persona offesa (Sez. 4, n. 1506 del 22/10/2013 dep. 15/01/2014, Castagneri, Rv. 258483), l’attivazione dell’imputato per
l’eliminazione delle conseguenze dell’illecito attraverso interventi concreti atti ad
assicurare alla persona offesa il ristoro del pregiudizio subito e a soddisfare le
esigenze di riprovazione e di prevenzione connesse al fatto tipico (Sez. 4, n.
38957 del 23/05/2014 – dep. 23/09/2014, P.G. in proc. Cannatella e altro, Rv.
262091, che ha escluso la valenza ai fini che occupano del risarcimento perato
dalla compagnia di assicurazione del terzo proprietario del veicolo alla guida del
quale l’imputato aveva cagionato le lesioni).
Nel caso che occupa il Giudice di pace ha ritenuto integrante la condotta
riparatoria il pagamento della somma sopra indicata, senza esplicitare in alcun
modo perché tale ammontare, in relazione alla entità delle lesioni come indicate

2

ad un decimo della pretesa risarcitoria ed essendo pendente una controversia tra

nella contestazione, fosse da ritenere effettivamente riparatoria (ed anzi,
l’utilizzo del termine ‘congruo’ manifesta il fraintendimento del criterio di
giudizio). Ricorre, quindi, il vizio di omessa motivazione lamentato dal P.G.
La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio per nuovo esame al
Giudice di pace di Pesaro.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Giudice di
pace di Pesaro.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/6/2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA