Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36474 del 11/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 36474 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

Data Udienza: 11/06/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANTONINI AUGUSTO N. IL 16/10/1964
DE SANTIS MAURIZIO N. IL 01/10/1963
avverso la sentenza n. 11430/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. bkui,
che ha concluso per

1)-~

hoitih

321,MAt, Rok4_

Udito, lb.eila:pa

ca,val

kkf,

Udi1i difensorAvv.
c-12.21.in

CA,Z,L-Q_ q

az-ci

e-QA,

LAk

A-t-P

ifoì.,..,
dell’evento é quella di livellamento del rilevato stesso attraverso l’uso della terna
meccanica”. Invero, si é già scritto che risulta processualmente accertato che il
13 giugno si stavano svolgendo contestualmente i lavori di posizionamento dei
pannelli e quelli di sistemazione delle cunette; inoltre, in una posizione più
arretrata rispetto al versante della rampa erano in atti lavori di movimento terra,
sbancamento e similari. Pertanto, é errato asserire che l’interferenza della quale
va individuato il gestore era quella tra i lavori di movimentazione della terra e
quelli in svolgimento alla base della rampa; e non coglie il segno la censura che
ascrive alla Corte di Appello di aver considerato l’interferenza come un fenomeno
complessivo. All’inverso, come si é ampiamente esposto al superiore paragrafo

8

In tema di prevenzione degli infortuni, il capo cantiere, la cui posizione è

6.1., la Corte distrettuale ha identificato l’interferenza tra il posizionamento dei
pannelli e le attività al piede della rampa; e poiché é stato accertato nei gradi di
merito che entrambe le lavorazioni facevano capo alla società Antonini, non vi é
alcun dubbio che del rischio derivante dalla contestuale esecuzione dovesse farsi
carico l’imputato in parola, nella qualità. Il DUVRI, al quale si richiamano gli
esponenti per ricondurre all’impresa affidataria l’obbligo di predisporre le misure
dirette a fronteggiare il rischio interferenziale, é impropriamente evocato, perché
esse concerne rischi che derivano dalla presenza di imprese diverse (rischio

allo svolgimento di lavorazioni distinte da parte della medesima impresa, da
governarsi nello specifico attraverso il POS, come in via di ipotesi riconosce lo
stesso ricorrente.
In tale quadro la circostanza che il Pezzola abbia urtato il pannello mentre
rimuoveva del terreno non muta la identificazione della natura della interferenza
(tra lavorazioni, piuttosto che tra imprese), come ben evidenzia l’osservazione
che il correlato rischio per i lavoratori attivi nella zona sottostante non derivava
dalle caratteristiche della lavorazione ‘movimento terra’ ma dalla localizzazione
di maestranze e/o di mezzi d’opera nella zona di posizionamento dei pannelli.
7.2. Con il secondo motivo si investe la motivazione in forza della quale si é
giustificata l’affermazione dell’essere stata la società Antonini l’impresa che
attendeva tanto ai lavori di posizionamento dei pannelli che a quelli al piede della
rampa. Ma tanto si fa utilizzando in termini impropri la presenza di un cantiere
facente capo alla Stim. Infatti, sulla scorta di tale pacifico dato e asserendo che
la lavorazione interferente era quella di movimento terra e che l’area sovrastante
era affidata alla Stim, si conclude che la Corte distrettuale ha errato nel
sostenere che entrambe le lavorazioni che rilevano facevano capo alla Antonini.
In realtà la Corte territoriale ha svolto affermazioni chiare, non contraddittorie né
contraddette dai materiali di causa: i lavori nella parte soprastante facevano
capo all’Ati tra Antonini s.r.I., Stim s.r.l. e Vema s.r.I.; in particolare i lavori sui
pannelli del muro armato e sulla zona sottostante della rampa erano svolti dalla
Antonini. L’utilizzo eclettico che si rinviene nel ricorso del concetto di ‘lavori
dell’area soprastante’, pacificamente divisi tra la Stim (movimento terra) e la
Antonini (lavori di posizionamento dei pannelli), non può trovare eco in questa
sede.
Quanto alle ragioni che hanno condotto ad identificare nella Antonini
l’impresa esecutrice dei lavori di posizionamento dei pannelli, già la sentenza di
primo grado (che, trattandosi di ‘doppia conforme’ sulle posizioni del De Santis e
dell’Antonini, si integra con quella di appello) asserisce che tale società aveva il
subappalto per il muro in terra armata (pg. 21); tale affermazione é ribadita

9

interferenziale ‘in senso proprio’) e non già, come nel caso, il rischio connesso

dalla Corte di Appello (pg. 13). E che tale impresa avesse sottoscritto il contratto
con la Tiber quale mandataria dell’ATI cd. minor non contraddice di per sé
quell’affermazione.
7.3. Il terzo motivo assume a caposaldo la ricorrenza nella fattispecie di
un’ipotesi non già di mancanza originaria della valutazione del rischio di
interferenza tra lavorazioni – poiché essa presuppone una conformazione delle
lavorazioni che già lascia emergere il rischio – ma di mancato adeguamento del
POS all’insorgere di tale rischio. Da tanto si vorrebbe dedurre che la sentenza

elementi di prova ha assunto per ritenere che le lavorazioni erano ab origine
programmate in regime di interferenza.
Orbene, anche ad ammettere che la Corte di Appello abbia errato nel
ritenere carente ab origine il POS della Antonini s.r.l. piuttosto che ascrivere
all’imputato il mancato aggiornamento del medesimo di fronte al profilarsi della
necessità di procedere contestualmente nelle lavorazioni, diversamente da
quanto previsto inizialmente, non si vede quale interesse sostenga il motivo,
posto che la contestazione rivolta all’Antonini gli ascrive di non aver previsto nel
POS l’interferenza in parola, senza alcuna indicazione temporale; che nei giudizi
di merito oggetto di prova é stata la compiutezza del POS in relazione alla
situazione di fatto esistente al 13 giugno 2005; che non è configurabile alcuna
nullità della sentenza, quando rimanendo immutato il fatto contestato sia stato
erroneamente indicata la norma penale violata (Sez. 3, n. 10963 del 14/10/1992
– dep. 13/11/1992, Ragaldi, Rv. 192342), che peraltro qui vale unicamente quale
fonte della cautela doverosa non adempiuta.

8. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati ai fini civili.
P.Q.M.
annulla senza rinvio, ai fini penali, la sentenza impugnata perché il reato é
estinto per prescrizione. Rigetta i ricorsi ai fini civili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/6/2015.

impugnata sarebbe carente sul piano motivazionale perché non spiega quali

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA