Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36473 del 11/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36473 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOUHADDOUNE ABDELOUAHADE N. IL 01/01/1970
nei confronti di:
VILLAZZI GIORGIO N. IL 12/07/1942
avverso la sentenza n. 4469/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ‘rtbu.-tu_.m..<.> 453 tu 9-7,11.’ 1-e-?

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Udito, per la parte civile, l’Avv,~1-31-, 244,

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Data Udienza: 11/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha
riformato quella emessa dal Tribunale di Milano, con la quale Villazzi Giorgio era
stato giudicato responsabile dell’infortunio sul lavoro occorso a Bouhaddoune
Abdelouahade e condannato alla pena ritenuta equa nonché al risarcimento dei
danni in favore della parte civile.
La Corte di Appello ha infatti mandato assolto l’imputato dal reato ascrittogli.
I fatti, per come ricostruiti nei gradi di merito, risultano incontroversi. Il

Bouhaddoune presentò un intasamento, ovvero una marcia a vuoto degli organi
della frantumazione (le ‘mascelle’), dovuto alla presenza di due massi caduti
nella tramoggia di carico. Il lavoratore provvide quindi a spegnere l’impianto e,
dopo essersi calato all’interno del frantoio, imbracò con delle cinghie uno dei due
massi; quindi con l’utilizzo di una gru rimosse il masso riponendolo su un piano
del frantoio. Mentre era intento a imbracare il secondo masso, il primo gli rovinò
addosso, procurandogli una frattura scomposta ed esposta alla gamba destra,
con successiva inabilità ad attendere alle sue occupazioni per un tempo superiore
a quaranta giorni.

2. La pronuncia di condanna identificava una violazione cautelare attribuibile
al datore di lavoro quale antecedente causale del sinistro: il Vizzani aveva
omesso di valutare il rischio specifico derivante dall’evenienza ‘intasamento’,
ordinaria nel funzionamento dell’impianto. In tal senso riteneva che alcuni
documenti aziendali recassero previsioni generiche che non valevano a far
ritenere soddisfatte le prescrizioni di legge.
La Corte di Appello, per contro, ha ritenuto che tale documentazione desse
indicazioni sulle procedure di lavoro da osservare per il caso di intasamento della
macchina e che tali procedure fossero rimaste non osservate dal lavoratore, il cui
comportamento ha giudicato esorbitante rispetto alle mansioni attribuitegli, che
non contemplavano l’intervento sul macchinario.

3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione la parte civile Bouhaddone a
mezzo del difensore di fiducia, avv. Mario Nava.
3.1. Con un primo motivo deduce vizio motivazionale per aver la Corte di
Appello operato un salto logico, deducendo dal fatto che l’azienda aveva adottato
una procedura di disintasamento e dalla consegna di alcuni documenti la
circostanza che il lavoratore era stato edotto della stessa, pur nell’assenza di
prova che il medesimo fosse stato adeguatamente istruito sulle modalità di
intervento. Censura che la Corte distrettuale abbia ritenuto che i documenti

2

15.7.2008 il frantoio per la frantumazione di materiali inerti al quale era adibito il

aziendali prevedessero una specifica procedura per il disintasamento della
macchina, rilevando la genericità delle previsioni in essi contenute ed il correlato
effetto di porre a carico dei lavoratori l’onere di valutazione dei rischi. Rimarca
che la sentenza impugnata attribuisce al lavoratore la violazione di norme
comportamentali che non risultano delineate dai documenti richiamati.
3.2. Con un secondo motivo si lamenta ancora vizio motivazionale e però
anche violazione di legge, in relazione all’art. 71 d.lgs. n. 81/2008, evidenziando
che la Corte di Appello ha affermato che le prescrizioni non erano contenute in

corrispondente del D.V.R. In realtà si tratta, per l’esponente, di prescrizioni
generiche e quindi risulta anche la violazione dell’art. 71 citato.
3.3. Con un terzo motivo si prospettano ancora vizio motivazionale e
violazione di legge, in relazione all’affermata natura esorbitante del
comportamento del lavoratore, ritenuta nonostante non siano state precisate
quali fossero le mansioni rispetto alle quali si é formulato il giudizio di
esorbitanza. Peraltro, si aggiunge, la stessa Corte dà atto del fatto che era
previsto che il lavoratore dovesse intervenire con un’asta metallica per cercare
di disintasare l’apparecchiatura; restando così dimostrato che le mansioni
dell’infortunato non si riducevano all’accensione e allo spegnimento dell’impianto.
Anzi, questi era addetto al controllo dell’impianto e quindi una sua condotta
imprudente non può essere definita abnorme.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I primi due motivi sono inammissibili in quanto propongono una diversa
valutazione della prova, laddove la Corte di Appello ha motivato compiutamente
e senza manifeste illogicità il proprio convincimento al riguardo (cfr. pg . 9 e s.).
Vale ricordare che compito di questa Corte non è quello di ripetere
l’esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il
ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l’incompiutezza
strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla
presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della
logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti
alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro
ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo
dirompente dell’equilibrio della decisione impugnata, oppure dall’aver assunto
dati inconciliabili con “atti del processo”, specificamente indicati dal ricorrente e
che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la
loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al
suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere
manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del

3

un documento di valutazione dei rischi ma in un piano di sicurezza che era il

23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del
20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del
05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006,
imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989).
La Corte di Appello ha ritenuto accertato che il lavoratore avesse avuto
effettiva conoscenza delle prescrizioni impartire dall’azienda; e che tali
prescrizioni era tanto determinate da costituire assolvimento degli obblighi di
legge.

seguito precisati.
Il caposaldo sul quale poggia la sentenza impugnata é rappresentato dalla
qualificazione della condotta del lavoratore, sulla cui fisionomia non v’é
discussione, quale condotta esorbitante dalle mansioni affidategli e pertanto
causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento, secondo la
previsione dell’art. 41 cpv. cod. pen.
Nel formulare il proprio giudizio la Corte di Appello, che pure si rifà a principi
più volte espressi dal giudice di legittimità, incorre in errore laddove assume il
concetto di mansioni, in termini tali da farlo coincidere con la singola operazione
compiuta dal lavoratore. Infatti, la Corte distrettuale ha affermato che non
rientrava tra le mansioni del Bouhaddoune rimuovere le pietre bloccatesi nel
frantoio; e non considera che il medesimo era invece effettivamente addetto
all’impianto, essendo adibito alla sua alimentazione, e che in caso di intasamento
dell’apparecchio la prima manovra prevista era quella di utilizzare delle aste per
tentare lo sblocco dell’impianto e solo in caso di insuccesso chiamare il capo cava
per decidere se risolvere l’inconveniente aprendo le ‘mascelle’ (cfr. teste
Spagliardi, nella sintesi redatta dalla Corte di Appello). Sicché, da un canto
risulta accertato che al Bouhaddoune era affidato anche il compito di provvedere
al disintasamento della macchina, sia pure solo in prima battuta; dall’altro, la
indubbia imprudenza commessa dal lavoratore non si pone in rapporto di
‘eccentricità’ (per usare l’espressione della Corte territoriale) rispetto allo
svolgimento delle mansioni affidategli ma anzi rappresenta una modalità di
soluzione di un problema che si opponeva all’espletamento dei compiti; che in
ipotesi fosse anche trasgressiva delle disposizioni impartite dall’impresa nulla
toglie alla non abnormità di quel comportamento.
La sentenza impugnata va quindi

annullata, ai fini civili, con rinvio, per

nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va
rimesso anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.

4

o

4.1. Il ricorso è fondato relativamente al terzo motivo, nei termini di

annulla la sentenza impugnata, ai fini civili, con rinvio, per nuovo esame al
giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche il
regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/6/2015.

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