Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36472 del 26/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 36472 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KOTAN ISMAIL N. IL 09/11/1942
avverso la sentenza n. 64/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
03/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore G nerale in_pers_oni del Dott. thiírt ‘ ‘19 tìAit
che ha concluso per
ji. ,ffi-0 ;Ce eac472-50 .

f

Udito, per la parte ci
Udit i difensor A

, l’Avv

/

FotM oN t

Data Udienza: 26/05/2015

Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Kotan Ismail avverso la sentenza
emessa in data 3.12.2014 dalla Corte di appello di Genova che confermava quella del
Tribunale di Genova in data 15.4.2009 con la quale il predetto era stato condannato
alla pena di anni 9 di reclusione ed C 35.000 di multa per il reato di cui agli arj. 110
c.p. e 73 c. 1 dPR 309/1990 (importazione, trasporto, detenzione cessione agenti
sotto copertura di 3 kg di eroina. Con la recidiva specifica infraquinquennale) (fatto

2. Deduce la violazione di legge in relazione alla mancata traduzione degli atti del
procedimento in lingua turca; nonché il vizio motivazionale in relazione alla mancata
concessione delle attenuanti generiche.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è infondato e va respinto.
4. L’art. 143, 1° comma c.p.p. prescrive che “L’imputato che non conosce la lingua
italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete..”. Nel caso di
specie si apprende dalla sentenza impugnata, senza che sul punto vi siano state
sostanziali contestazioni, che l’imputato al momento dell’arresto aveva dichiarato di
comprendere poco la lingua italiana, specificando: “preferisco che gli atti vengano
tradotti in lingua turca”.
Come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, tale manifestazione di
volontà, a prescindere dall’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia (peraltro
incontestato dal ricorrente: presso l’Avv. Quadrelli, difensore e redattore del ricorso
in esame, tutti gli atti furono notificati) o meno, si traduce in una mera richiesta
opzionale e non già univoca (con conseguente necessità della traduzione ai fini
dell’integrità del contraddittorio) dal momento che non può certo evincersi con
certezza che l’imputato, peraltro reo confesso, non conoscesse la lingua italiana.
Con congrua motivazione, esente da vizi di sorta, sono state negate le attenuanti
generiche la cui concessione, si rammenta, è un giudizio di fatto lasciato alla
discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che “ai fini della
concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi
a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene
prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche
un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle
modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso” (Cass. pen. Sez. II,
n. 3609 del 18.1.2011, Rv. 249163): e nel caso di specie vi è stato un chiaro richiamo
alla gravità della vicenda e al continuo coinvolgimento dell’imputato in cospicui traffici
di stupefacenti per i quali aveva riportato altre condanne di analogo tenore.
5. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2

del 26.3.1991).

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 26.5.2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA