Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36471 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36471 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PASI GIANMARIO N. IL 14/03/1947
avverso la sentenza n. 5190/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IV,
t u& 7:040R0
che ha concluso per

Udito, per la parte ci.ile, l’Avv
Udit i difensor Av .

Data Udienza: 26/05/2015

Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, Pasi Gianmario avverso la
sentenza emessa in data 25.2.2014 dalla Corte di appello di Milano che confermava
quella del Tribunale di Pavia in data 25.2.2014 con la quale il predetto era stato
condannato alla pena di giorni dieci di arresto ed C 1.100,00 di ammenda sostituita
con il lavoro di pubblica utilità e con sospensione della patente di guida per la durata
di mesi sei, essendo stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 186 commi 1,
2 lett. b) e 2 sexies C.d.S..

2.1.

2. Deduce, in sintesi, i seguenti motivi:
il vizio motivazionale laddove nella sentenza impugnata si sostiene che l’ora
della verbalizzazione non

possa) coincidere con quella in cui si sarebbe

contemporaneamente proceduto a redigere il verbale delle operazioni ed il
secondo test etilometrico;
2.2.

la violazione di legge atteso che l’avviso di farsi assistere da un difensore di cui
all’art. 114 disp. att. c.p.p., dovendo essere rivolto all’indagato attraverso il
verbale di accertamenti urgenti, doveva essere redatto nel momento stesso in
cui veniva rivolto l’avviso e, quindi non in un momento successivo, come
affermato in sentenza;

2.3.

la contraddittorietà manifesta della motivazione laddove era stato dapprima
sottolineato che la circostanza riferita dall’imputato, relativa all’avviso di
nominare un legale, corrispondeva al momento successivo delle verifiche con
l’etilometro, mentre in seguito si considerava “probante” (richiamando e
giustificando la sentenza di primo grado) l’affermazione resa in giudizio
dall’operante pubblico ufficiale verbalizzante, il quale aveva dichiarato che il
Pasi era stato ritualmente avvisato prima del compimento dell’atto.
Considerato in diritto

3. Il ricorso è infondato e dev’essere respinto.
4.

E’ vero che in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l’accertamento

strumentale di tale stato (cosiddetto alcooltest) costituisce atto di polizia giudiziaria
urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto ad essere
previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona
sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia (Cass.
pen. Sez. IV, 8.5.2007, n. 27736 Rv. 236933), ma è anche vero che neppure il
ricorrente contesta che il verbale di P.G. rechi l’indicazione dell’avvenuto avviso in
questione nei confronti dell’indagato. Orbene, quantunque il verbale non assolva a
funzioni di notifica, sottoscritto o meno dalla parte interessata, assume in ogni caso la
veste di atto pubblico fidefaciente di quanto in esso attestato con la sola firma del
pubblico ufficiale che lo ha redatto, non potendosi giammai ritenere nullo o tanto

2

(ìti

meno inidoneo a portare a legale conoscenza del destinatario sia la contestazione sia
ogni altro avviso in esso attestato come avvenuto.
Consegue la correttezza della motivazione addotta dalla Corte territoriale in ordine
alla reiezione da parte del giudice di primo grado dell’eccezione relativa la mancato
preventivo avviso di farsi assistere da un difensore, laddove ha rilevato che la facoltà
predetta era stata comunicata verbalmente al Pasi prima dell’effettuazione delle prove
con successiva trasfusione degli accadimenti nel verbale redatto in un secondo

prova dell’alcoltest: infatti, l’effettiva successione temporale degli accadimenti non
deve necessariamente coincidere con quella grafica e tipografica quale registrata nel
verbale di accertamento, compilato in loco e nell’immediatezza, e non può essere
vincolata a quella riportata nel verbale in cui l’indicazione delle ore 1:40 deve
necessariamente intendersi come quello in cui e iniziata la redazione del verbale.
Sicchè va riconosciuto il pieno rispetto del disposto degli artt. 354 e 356 c.p.p..
5. Il ricorso va, pertanto, rigettato e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente
dev’essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26.5.2015

momento che, nel caso di specie, andò a coincidere con l’esecuzione della seconda

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