Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36470 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36470 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIABUSCHI PIERLUIGI N. IL 21/02/1976
avverso la sentenza n. 2239/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
04/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
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Udito il Procuratore Generale in ersona del Dott.
che ha concluso per ,-( 4,,o 2 -u—e-ai,f

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Udito, per la parte civile,
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 26/05/2015

Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Ciabuschi Pierluigi avverso la
sentenza emessa in data 4.4.2014 dalla Corte di appello di Ancona che, in parziale
riforma di quella in data 22.12.2010 del Tribunale di Ascoli Piceno, tra l’altro, riduceva
la pena inflitta al predetto per i reati di cui ai capi a), d), e) (art. 73 dPR 309/1990:
acquisto, detenzione e cessione di cocaina, eroina ed ecstasy: fatti di aprile, maggio,
giugno 2000) ad anni sei, mesi tre di reclusione ed C 30.000,00 di multa.

2.1. la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione alla vanamente
eccepita -nell’udienza preliminare, nei preliminari al dibattimento e in appello- nullità
ed inutilizzabilità delle intercettazioni tra presenti e telefoniche effettuate nel
procedimento ed acquisite agli atti con incidente probatorio: in particolare si era
sostenuta la nullità (ed inutilizzabilità degli esiti) del decreto 21/2000 (e di tutte le
sue proroghe) e di quelli successivi, poiché carente di ogni riferimento alle eccezionali
ragioni di urgenza che la legge prescrive per autorizzare la captazione delle
comunicazioni con impianti esterni alla Procura;
2.2. la violazione di legge con riferimento all’acquisizione al fascicolo dibattimentale,
senza il consenso delle parti, dell’informativa della Squadra Mobile della Questura di
Ascoli Piceno del 20.3.2000;
2.3. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla consultazione in
aiuto alla memoria (ex art. 499 co. 5 c.p.p.) ed acquisizione dello schema riassuntivo
dell’agente di p.g. Mucci chiamato a testimoniare.
Considerato in diritto
3. il ricorso è infondato e va respinto.
4. La sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza richieste dall’art. 268, comma
terzo, cod. proc. pen., per l’esecuzione delle operazioni mediante l’impiego di
apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici della Procura può
desumersi anche implicitamente dallo stesso contesto del processo e dalla natura
delle imputazioni (Fattispecie relativa ad un’associazione per delinquere finalizzata al
traffico di stupefacenti, in cui le ragioni di urgenza erano correlate ad una situazione
di emergenza rappresentata dalla necessità di evitare il protrarsi di condotte
criminose ancora in atto, di cui il P.M. aveva dato atto attraverso il richiamo del
decreto emesso dal G.i.p.). (Cass. pen. Sez. VI, n. 49754 del 21.11.2012, Rv.
254011, richiamata dall’impugnata sentenza; n. 15396 del 11.12.2007, Rv. 239633).
Ancora, in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la sussistenza
delle eccezionali ragioni di urgenza richieste dall’art. 268, comma terzo, cod. proc.
pen., per l’esecuzione delle operazioni mediante l’impiego di apparecchiature diverse
da quelle installate presso gli uffici della procura può desumersi ed essere motivata
anche per implicito, come si verifica allorquando essa sia desumibile dal riferimento

2

2. Articola i motivi di seguito sinteticamente riportati:

ad attività criminosa in corso (tra le altre: Cass. pen. Sez. VI n. 49754 del
21.11.2012, Rv. 254101; Sez. V, n. 24241, dell’11.5.2004, Rv. 228107).
Corretta e congrua è dunque la motivazione addotta sul punto dalla sentenza
impugnata (pagg. 13 -14).
Inoltre, il giudice a quo ha esaustivamente spiegato che l’acquisizione dell’informativa
di P.G. è stata disposta solo al fine di verificare la predetta urgenza per il richiamo ad
essa fatto per relationem nelle richieste del P.M. e nei decreti autorizzativi del G.i.p.

della ricorrenza dei presupposti normativamente prescritti, incombente sul giudice,
non è idoneo a comportare alcuna nullità o inutilizzabilità.
Non meno corretta è la motivazione addotta (pag. 16) circa la consentita ex art. 514,
2° co. e 499, 5° comma c.p.p., consultazione dello schema riassuntivo interno proprio
dell’agente di P.G. escusso quale teste, relativo all’attribuzione delle singole voci
captate. L’acquisizione ed utilizzazione di tale schema come elemento integrativo delle
testimonianze rese dagli ufficiali di RG, come si apprende dalla sentenza impugnata,
non si ritiene, all’esito delle spiegazioni fornite dai testi a tutte le domande e
chiarimenti loro richiesti da tutte le parti interessate, presenti aspetti di invalidità
rilevante, non venendo in rilievo una questione di acquisizione della prova in
violazione di divieti o prescrizioni di legge.
5. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26.5.2015

(pag. 15). Ma tanto, rispondendo ad un’esigenza di doveroso accertamento ufficioso

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