Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3647 del 28/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3647 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FOGNANI ROSSANO N. IL 23/08/1956
avverso la sentenza n. 1005/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
03/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 28/11/2014
Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Firenze, in
parziale riforma del decisum di prime cure, con il quale Rossano Fognani
era stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv
previdenziali ed assistenziali, operate sulle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti dal marzo all’agosto 2005 e dall’ottobre 2005 all’aprile 2006,
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato quanto ai
fatti contestati fino al novembre 2005, per intervenuta prescrizione; ha
rideterminato la pena per le residue violazioni in giorni 20 di reclusione
ed euro 200,00 di multa;
– che la difesa del Fognani ha proposto ricorso per cassazione, conestando
la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione
condizionale della pena;
– che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in relazione al trattamento
sanzionatorio applicato;
– che la Corte distrettuale ha esaustivamente giustificato il rigetto delle
istanze avanzate dalla difesa del prevenuto, indicando, quali elementi di
immeritevolezza al riconoscimento delle invocate attenuanti e del
beneficio ex art. 163 cod.pen., il precedente specifico gravante sul
Fognani e quindi la pervicace violazione da parte di costui dell’obbligo
contributivo, che ha cagionato un danno di una certa gravità;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
cod.pen. e 2, co. 1 bis, L. 638/83, per avere omesso di versare le ritenute
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 28/11/2014.