Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3647 del 09/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3647 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da Giannotti Oscar, nato a Guiglia (MO) il 14 febbraio 1947,
avverso l’ordinanza del 10.12.2012 della Corte d’appello di L’Aquila
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Luigi
Riello che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
la Corte osserva:

Data Udienza: 09/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1.
dichiarato

Con ordinanza del 10.12.2012 la Corte d’appello di L’Aquila ha
inammissibile, perché irritualmente proposta, la dichiarazione di

ricusazione di cui al verbale di udienza del 30.X.2012, proposta da Giannotti
Oscar nei confronti del Dr. Romano Gargarella, Giudice del Tribunale di L’Aquila.
Ha rilevato la Corte territoriale che la dichiarazione di ricusazione ha
carattere rigorosamente formale, per quanto attiene sia l’allegazione di prove e
documenti, che il termine e le formalità di presentazione; il rispetto di tali

In particolare, a norma dell’art. 38, comma 3 0 , c.p.p., l’istanza deve
essere presentata nella cancelleria del giudice competente a decidere; invece
Nella specie, l’istanza è stata formulata con richiesta, riportata nel verbale
dell’udienza del 30.X.2012, svoltasi davanti al GIP del Tribunale di L’Aquila, con
la precisazione che “la formulata richiesta di ricusazione datata 4.IX.2012 venga
intesa come riferita anche al proc. n. 306/11 R.G.N.R. e n. 196/11 K R. GIP, con
trasmissione dell’istanza alla Corte di Appello. Nessuna ulteriore istanza
risultava, invece, presentata presso la Corte territoriale e la dichiarazione resa il
30.X.2012 non poteva certo equivalere al rispetto delle formalità previste dalla
legge a pena di inammissibilità.
La Corte d’appello ha poi aggiunto che , anche a voler ritenere che la
dichiarazione del 30.X.20 12 comporti una estensione dell’atto di ricusazione
presentato il 4.IX.20 12, rimane la valutazione di inammissibilità in quanto su
quell’istanza la Corte territoriale aveva già provveduto con ordinanza di
inammissibilità del 20.IX.2012.
2. Avverso questa pronuncia il Giannotti propone ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Deve infatti considerarsi che il ricorso diretto all’annullamento e
subordinatamente alla correzione dell’ordinanza del 10.12.2012 della Corte
d’appello di L’Aquila, pur ritualmente convertito in ricorso per cassazione
essendo questo il mezzo impugnatorio per conseguire l’annullamento
dell’ordinanza suddetta che ha dichiarato inammissibile la ricusazione di cui in
narrativa, non ha però il contenuto di un ricorso per cassazione.
Non è in particolare dedotta alcuna violazione di legge riferibile al decisum
dell’ordinanza impugnata, ma si chiede in sostanza un inammissibile riesame
della decisione della Corte territoriale.
3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
17282_13 r.g.n

2

c. e. 9 ottobre 2013

formalità è sanzionato a pena di inammissibilità ex art. 41 c.p.p..

ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere
delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di euro mille alla Cassa delle

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

ammende.

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