Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36469 del 26/05/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36469 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MUGAVERO MARCO N. IL 01/05/1985
avverso la sentenza n. 705/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 24/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
lut f iSig°44
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
Udito, per la parte civile, Avv
Uditi difensor Avv.
Data Udienza: 26/05/2015
Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Mugavero Marco avverso la sentenza
emessa in data 24.6.2014 dalla Corte di appello di Caltanissetta che confermava
quella del Tribunale di Caltanissetta in data 25.6.2012 con cui il predetto, all’esito del
giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena condizionalmente sospesa di C
20.800,00 di ammenda corrispondente a mesi due e giorni 20 di arresto ed C 800,00
di ammenda sostituita ex art. 53 L. 689/81 oltre alla sospensione della patente di
(fatto del 31.7.2010).
2. Deduce la violazione di legge essendo stato eseguito l’accertamento prima che
venissero redatti il verbale di accertamento urgente, quello di elezione di domicilio, la
nomina del difensore, la ricevuta della patente ritirata e consegna del veicolo.
Rappresenta, inoltre, la violazione di legge in relazione alla ritenuta tardività
dell’eccezione in questione che implicava solo la decadenza della parte di sollevarla
ma non il potere ufficioso del Giudice di rilevarla comunque.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è inammissibilelee;le sepstrrl- non essendo le censure mosse
consentite nella presente sede.
4.
Invero, in via preliminare ed assorbente, come i giudici di merito hanno
puntualmente rilevato, sulla scorta di quanto emerge dal verbale di accertamento
urgente, l’esame etilometrico è stato effettuato previo rituale avviso all’indagato di
farsi assistere da un difensore, facoltà alla quale il Mugavero rinunciò.
Attesa la valenza di fede privilegiata dell’atto pubblico redatto dagli operanti pubblici
Mat
ufficiali, la mera redazione del verbale successiva all’effettuazionevaccertamento non
vale a escludere la dichiarata preventiva comunicazione dell’avviso di legge la cui
circostanza è stata poi trasfusa nel verbale.
5. All’inammissibilità dee ricorsi) consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento di una somma che, alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili
di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 2 WISJI115 SI 3 PREf.
DI CASAZIONE
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