Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36468 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36468 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPOZZI MICHELE N. IL 10/08/1958
avverso la sentenza n. 2377/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
11/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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det Go<- 0 -,V4Ceo- ,Aào-4, 2 et420ici59i4- o ;)4 Data Udienza: 26/05/2015 Ritenuto in fatto 1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Capozzi Michele avverso la sentenza emessa in data 11.2.2014 dalla Corte di appello di Bari che, in riforma di quella del Giudice monocratico del Tribunale di Bari in data 7.11.2011, concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, riduceva la pena inflitta a mesi quattro di reclusione. 2. Il Capozzi è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 589 co. 3 c.p. Sannicandro, all'altezza della progressiva chilometrica 2+100, per violazione dell'ad 140 CdS (che impone ad ogni automobilista una condotta di guida che non costituisca pericolo o intralcio alla circolazione), nonché per imprudenza ed imperizia, colpiva con lo spigolo anteriore destro del proprio veicolo il semimanubrio sinistro del ciclomotore Califfone condotto dal sig. Racanelli Giacomo, provocandone la caduta in terra e conseguente politraumatismo che ne determinava la morte per arresto cardiocircolatorio (fatto del 26.5.2009). I giudici di merito ritenevano che il sinistro (e il conseguente evento letale) si fosse verificato a causa di un difetto di attenzione dell'imputato che non si avvide per tempo del ciclomotore della vittima, benché questo fosse munito di catadiottri. 3. Il ricorrente deduce, in sintesi, i seguenti motivi: 3.1. il vizio motivazionale in ordine alla mancata valutazione del principale motivo di appello in riferimento precipuo alle "fonti" ed al materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione (in ordine alla valenza dei risultati dell'esame dibattimentale del Capozzi, all'avvistabilità del ciclomotore, alla configurabilità della "colpa" penalmente rilevante); 3.2. la violazione di legge in relazione all'erronea valutazione delle risultanze processuali e all'erronea determinazione in rapporto ai precetti di cui all'art. 533 c.p.p. ed in particolare all'errata applicazione del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" atteso che il ciclomotore viaggiava verosimilmente a luci spente su strada non illuminata ed in costanza di altre possibili ricostruzioni alternative degli accadimenti (ciclomotore fermo ovvero immessosi sulla strada senza segnalazione) non valutate dalla sentenza impugnata; 3.3. la violazione di legge in riferimento alla configurabilità della responsabilità penale dell'imputato senza alcuna considerazione della comportamento tenuto dalla vittima, assumendo che la condotta dell'imputato era risultata essere conforme ai dettami delle norme sulla circolazione stradale e a quelli la cui assenza delinea la colpa generica, a fronte della condotta della vittima (che viaggiava senza casco e a luci spente) idonea a provocare di per sé l'evento letale. Considerato in diritto 4. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. 2 perchè, alla guida del fuoristrada Land Rover tg. DE539YE percorrendo la S.P. Adelfia- 5. Sub 3.1. Le censure addotte mirano ad una improponibile rivalutazione della prova e si risolvono in deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, sottraendosi la motivazione della impugnata sentenza ad ogni sindacato per le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei suoi contenuti. Del resto (Cass. pen. Sez. IV, 24.10.2005, n. 1149, Rv. 233187), nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata e ravvisare, quindi, la superfluità delle deduzioni suddette. Sub 3.2. Premesso che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex pluribus, Cass. pen. Sez. IV, 19.10.2006, 38459), si rileva che la condanna al là di ogni ragionevole dubbio implica, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Cass. pen. Sez. IV, n. 30862 del 17.6.2011, Rv. 250903). E nel caso di specie le tesi ricostruttive offerte dalla difesa non sono ancorate ad elementi oggettivi inequivocabili. Sub 3.3. La condotta della vittima, benché non esente da censure, non appare tale da porsi come elemento determinante ed esclusivo del sinistro alla cui produzione di certo concorse la disattenzione dell'imputato, dimostrata proprio dalla sua "risoluzione" di ritornare indietro alla ricerca di "qualcosa" che aveva determinato il "botto" percepito: non era certo il possibile investimento di un animale che poteva averlo indotto ad una simile manovra azzardata (non essendo consentita, come egli stesso afferma: pag. 2 sent.). 6. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. 3 tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 26.5.2015

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