Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36468 del 16/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36468 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BALDINI CAMILLO N. IL 24/02/1977
LETARI FABRIZIO N. IL 23/03/1964
TOMASSO NICOLA GIUSEPPE N. IL 23/08/1972
TONSI GIACOMINO N. IL 06/04/1958
avverso l’ordinanza n. 52/2013 TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA, del
19/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 16/07/2013

CC 9 baldini ed altri

Motivi della decisione
1. Con ordinanza del 23 gennaio 2013, il Gip del Tribunale di Brescia ha
parzialmente respinto la richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti
di diversi indagati in relazione a vari illeciti afferenti ad un vasto traffico di
stupefacenti.
Il Tribunale di Brescia ha parzialmente accolto l’appello del P.M. con

misura della custodia in carcere nei confronti di Letari Fabrizio in ordine al reato
di cui al capo 1; nei confronti di Baldini Camillo in relazione ai reati di cui ai capi
2 e 3; nei confronti di Tomasso Nicola e Tonsi Giacomo in ordine al reato di cui
al capo 2.

2.1 Letari Fabrizio lamenta che il Tribunale del riesame, confutando il
punto di vista del Gip, ha disposto l’applicazione della misura cautelare della
custodia in carcere in ordine al reato di cui al capo n. 1 in assenza di un grave
quadro indiziario. L’unico elemento di prova è desunto da una conversazione
ambientale che riguarda altre persone, nella quale si fa riferimento a “nove chili
di nero” acquistati dal ricorrente. Arbitrariamente il Tribunale ha ritenuto che il
termine “nero” attenga ad hashish, trattandosi di termine suscettibile di
molteplici significati riferibili sia ad atti leciti che illeciti. Il dubbio irrisolto è
documentato dal termine “plausibile” che il Tribunale dedica all’ipotesi
accusatoria desunta dall’uso del termine in questione.
In ogni caso, come già evidenziato dal Gip, non vi è prova che la
richiamata conversazione non sia espressione di una semplice millanteria
dell’imputato Brunelli e corrisponda ad un dato di fatto. Il Tribunale non ha in
alcun modo esposto il percorso logico in base al quale ha sovvertito la
valutazione contraria espressa dal Gip.
Infine, è privo di logica motivazione l’apprezzamento in ordine
all’applicazione della misura carceraria. Si fa riferimento ad una incessante
attività delittuosa ed alla conseguente necessità di recidere i rapporti
commerciali illeciti, trascurando che i fatti di cui all’imputazione risalgono a circa
due anni fa. Da allora non sono emersi altri illeciti né segni della dedizione ai
reati ipotizzati dal Tribunale. Non vi è alcun elemento che consenta di escludere
che l’acquisto oggetto del reato costituisca un evento isolato.

2.1.1 Ricorre altresì il difensore proponendo argomenti sostanzialmente
coincidenti. Si sottolinea l’assenza di un grave quadro indiziario a causa della

ordinanza del 19 febbraio 2013 ed ha tra l’altro disposto l’applicazione della

vaghezza delle espressioni usate nel corso della conversazione sia quanto
all’identificazione che per ciò che attiene al significato della comunicazione.

2.2 Baldini Camillo deduce violazione di legge e vizio della motivazione.
Si è trascurato che la prova è desunta da intercettazioni telefoniche e non
vi è traccia del possesso di sostanza stupefacente nè del sequestro di danaro. I
fatti di cui al capo 2 sono ricostruiti alla stregua di gracili indizi e di espressioni
che lo stesso Tribunale ritiene vaghe. Ignoto è pure il quantitativo di sostanza

congettura che si sia nell’ordine indicato di 10 kg.
Anche in relazione al reato dì cui al capo 3 si è in presenza di frasi vaghe.
Incerto è pure l’utilizzo da parte del ricorrente dell’utenza oggetto
dell’intercettazione.
Oggetto di censura è altresì l’individuazione della misura cautelare della
custodia in carcere quale strumento appropriato. Apoditticamente si assume che
si sia in presenza di personaggio saldamente inserito nel traffico illecito in
presenza di soli due episodi illeciti, e non essendovi dimostrazione
dell’acquisizione di quantitativi ingenti. Non vi è dunque la prova della reale
dedizione allo spaccio della droga, come del resto dimostrata dall’esito negativo
della perquisizione domiciliare. L’apprezzamento è censurabile tanto più che sono
trascorsi quasi due anni dai fatti contestati.

2.3 Tomasso Nicola censura in primo luogo la mancata applicazione della
disciplina di cui all’art. 297 cod. proc pen. Infatti nei confronti dell’indagato è già
stata applicata la misura cautelare detentiva il 27 maggio 2011 in relazione a
fatto del 25 maggio 2011, per il quale è stato condannato in primo ed in secondo
grado. Il decreto che ha disposto il giudizio immediato è stato emesso il 24
agosto 2011, prima del deposito dell’informativa finale relativa al giudizio in cui
si inserisce l’imputazione in esame, avvenuto il 5 ottobre 2011. Tuttavia a tale
riguardo si invoca l’applicazione di recente giurisprudenza di legittimità secondo
la quale, in caso di più ordinanze cautelari emesse in distinti procedimenti
dinanzi alla medesima autorità giudiziaria opera la retrodatazione della
decorrenza dei termini di custodia allorché le notizie di reato siano pervenute a
quella autorità precedentemente all’adozione della prima misura, a nulla
rilevando la conoscenza effettiva, da parte di essa, della notizia sulla quale si
fonda la misura ulteriore (Cass. I, 8 gennaio 2010, n. 8839 ).
Nel caso in esame la notizia di reato relativa all’illecito di cui ci si occupa è
stata iscritta ancor prima di quella inerente all’illecito oggetto di distinto giudizio,
come emerge dei numeri di registro. Ciò dimostra che le notizie di reato erano

oggetto dell’ipotizzato commercio illecito: il Tribunale si lascia andare alla mera

pervenute alla medesima autorità giudiziaria procedente in epoca precedente
all’emissione della prima ordinanza.

2.3.1 Si censura altresì la motivazione in ordine all’esistenza di un grave
quadro indiziario (capo n. 2) ed all’entità dell’illecito. Il vaglio compiuto dal
Tribunale non supera l’obiezione del Gip con la quale si è dubitato dell’avvenuta
consegna dello stupefacente nel paese estero. Si è tratto argomento da una sola
frase dal contenuto assolutamente vago e tale da ingenerare solo mere

acquisizione sia una partita di circa 10 kg. Dagli atti emergono elementi per
ritenere il contrario, giacché risulta che fosse stata raccolta una somma poco
significativa, come evidenziato a pagina 34 dell’ordinanza.

2.3.2 L’ultima censura riguarda la contraddittorietà ed illogicità della
motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare carceraria. Nonostante lo
stato di incensuratezza, si assume l’esistenza di rapporti risalenti nell’ambito
dell’approvvigionamento di droga; ed inoltre si attribuisce una rilevante
responsabilità negli illeciti, trascurando che il ruolo oggetto di imputazione è
quello di mero corriere, che non implica affatto una spiccata capacità
organizzativa. Manca dunque un attuale pericolo di recidiva anche in
considerazione del lungo lasso temporale trascorso in regime cautelare
detentivo.

2.4 Tonsi Giacomino censura l’apprezzamento del Tribunale in ordine
all’esistenza di esigenze cautelari. Si assume che erroneamente è stata ritenuta
l’esistenza di un inquietante spessore criminoso, trascurando che si è in presenza
di un solo episodio illecito e che non si evidenziano contatti significativi con gli
altri indagati. Il giudice si lascia andare ad apprezzamenti sulla personalità
criminale che non trovano base nelle acquisizioni probatorie e trascura che i fatti
risalgono al 2000 e al 2011. Il rilevante lasso di tempo avrebbe dovuto essere
tenuto in considerazione; e si sarebbe pure dovuto tener conto
dell’incensuratezza.
Altrettanto erroneamente si è ritenuto che l’unica misura appropriata sia
quella carceraria. L’imputato non ha organizzato traffici e non è introdotto nel
mondo criminale ed è inoltre immune da pregiudizi penali.

3. I ricorsi sono infondati.

0…

congetture. Altrettanto arbitrariamente si è ritenuto che oggetto della illecita

3.1

Non rileva l’adesione del difensore di Tomasso all’astensione dalle

udienze deliberata dall’organismo di categoria, avuto riguardo al codice di
autoregolamentazione e trattandosi di procedimento di cautela personale.
Per ciò che attiene alla questione processuale afferente all’applicazione
della disciplina di cui all’art. 297 cod. proc. pen., evocata dallo stesso Tomass,
l’ordinanza considera che la questione non è stata posta dal detenuto e tuttavia
si ravvisa la necessità di esaminarla ex officio, onde verificare se la scadenza dei
termini di fase rechi un ostacolo preliminare all’accoglimento della richiesta del

Al riguardo si considera in primo luogo che l’imputazione in esame
afferente al capo n. 2 attiene a fatto commesso tra I’ll ed il 18 maggio 2011.
Il Tomasso è stato altresì tratto in arresto il successivo 25 maggio 2011 in
relazione alla detenzione di alcuni chili di hashish e marivana e nei suoi confronti
è stata emessa ordinanza cautelare il 27 maggio 2011; e quindi successivamente
all’illecito di cui si discute. Oltre a ciò sussiste pure il requisito della connessione
qualificata tra le due vicende.
Tuttavia il decreto che dispone il giudizio in ordine all’illecito giudicato
separatamente reca la data del 24 agosto 2011. E non vi è prova che a tale data
fossero pienamente presenti all’autorità giudiziaria procedente tutti i fatti oggetto
delle distinte ordinanze. E’ ben vero che le prove si collocano all’interno di una
complessa e protratta attività d’indagine costituita anche da intercettazioni
telefoniche. Tuttavia non è possibile che il P.M., che aveva una sporadica
conoscenza dei fatti in relazione ai provvedimenti autorizzatori delle
intercettazioni e della loro prosecuzione, avesse una completa ed esaustiva
visione del materiale probatorio. L’informazione completa è stata acquisita solo il
5 ottobre 2011, con il deposito dell’informativa finale. Ne discende
l’inapplicabilità dell’art. 297 comma 3 cod. proc. pen.
L’apprezzamento non è erroneo. Non vi è dubbio che le due misure
cautelari siano state adottate nell’ambito di procedimenti distinti. E d’altra parte,
va ribadito il principio ripetutamente espresso da questa Suprema Corte,
secondo cui in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia
cautelare, la nozione di anteriore ‘desumibilità’ delle fonti indiziarie, poste a
fondamento dell’ordinanza cautelare successiva, dagli atti inerenti la prima
ordinanza cautelare, non va confusa con quella di semplice ‘conoscenzà o
‘conoscibilità’ di determinate evenienze fattuali. Infatti, la desumibilità, per
essere rilevante ai fini del meccanismo di cui all’art. 297, comma terzo, cod.
proc. pen., deve essere individuata nella condizione di conoscenza, da un
determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un
determinato fatto-reato che abbiano in sé una specifica “significanza
processuale”; ciò che si verifica allorquando il pubblico ministero procedente sia

P.M.

nella reale condizione di avvalersi di un quadro sufficientemente compiuto ed
esauriente (sebbene modificabile nel prosieguo delle indagini) del panorama
indiziario, tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento
prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie, suscettibili di dare
luogo – in presenza di concrete esigenze cautelari – alla richiesta ed all’adozione
di una misura cautelare(da ultimo Cass. IV, 14 marzo 2012, rv. 253509). D’altra
parte trovano applicazione i principi espressi dalle SS.UU. con la sentenza Librato
con riguardo alle situazioni, come quella in esame, nelle quali si sia in presenza

235909). Alla stregua di tali principi rileva, allo stato, la considerazione in fatto
espressa dal giudice di merito in ordine alla tardiva acquisizione di una compiuta
informazione degli illeciti afferenti all’altra misura cautelare.

3.2 Quanto al reato di cui al capo 1 con cui si addebita al Brunelli di aver
venduto al Letari nove chilogrammi di hashish, l’ordinanza considera che il Gip
ha respinto la richiesta cautelare per indeterminatezza delle espressioni
adoperate nel corso delle conversazioni intercettate, non potendosi asserire con
certezza la natura stupefacente del “paio di pezzi come quelli dell’ultima volta” e
dei “nove chili di nero portati già due mesi fa” ai quali il Brunelli allude parlando
con il figlio. In proposito il Tribunale, confutando la valutazione del Gip,
considera che la conversazione si inserisce nel contesto di conteggi inerenti alla
spesa per gli ultimi sviluppi dell’attività di narcotraffico ed alle caratteristiche
qualitative dell’hashish e della marijuana importati. La medesima tipologia di
conversazione ha luogo poco dopo con analogo linguaggio. Nel corso di ambedue
le conversazioni il termine “nero” è inteso quale hashish in modo convincente
poiché non solo usuale degli spacciatori ma frequentemente utilizzato dal Brunelli
quale sinonimo appunto della sostanza illecita. Il senso delle conversazioni è
vieppiù accresciuto dalla circostanza che esse sono state registrate nel corso di
una importante operazione di trasporto di droga. Il medesimo linguaggio si
rinviene nella conversazione con il figlio del Brunelli che fonda l’incolpazione nei
confronti del ricorrente. Né negli interrogatori di garanzia lo stesso Brunelli ha
prospettato spiegazioni alternative. Conclusivamente quando il ridetto Brunelli
riferisce del Barba di Cividale, identificato senza incertezze nel ricorrente, ed
allude che deve recuperare 2000 euro per nove chili di nero consegnati alcuni
mesi prima, il senso illecito della comunicazione non può essere in alcun modo
posto in dubbio. Di contenuto illecito è pure altra comunicazione che questa volta
riguarda direttamente il Brunelli e l’indagato, in cui si discute e si fa riferimento
ad “un paio di pezzi come quelli dell’ultima volta”. Anche qui in considerazione
del contesto il riferimento alla droga viene ritenuto evidente. Segue, infine, la
dimostrazione della sicura individuazione della Letari. Egli è residente a Civitate,

6

di procedimenti distinti e di connessione qualificata. (S. U. 19 dicembre 2006, rv.

anche se è domiciliato a Vicopisano in

provincia di Pisa. Inoltre in una

conversazione ambientale di Brunelli con il figlio si fa riferimento ad un viaggio in
Toscana, appunto per incontrare il “barba di Civitate”. Tale indicazione verbale
trova riscontro nel controllo con il sistema GPS e nella individuazione del furgone
del ricorrente. L’intreccio di tali dati rende, per il Tribunale,inequivoca
l’identificazione. L’aprrezzamento di merito compiuto dal giudice di merito appare

basato su diversi e significativi indizi, né mostra vizi logici: le incertezze del
primo giudice vengono superate in modo argomentato dal Tribunale del riesame.

di legittimità.

3.3 Quanto al reato di cui al capo 2 addebitato tra l’altro al Tomasso ed al
Baldini l’ordinanza impugnata ricostruisce analiticamente il ruolo di consumato
trafficante internazionale dell’imputato Brunelli. L’ interpretazione di tutte le
conversazioni deriva da tale accertato ruolo. Si aggiunge che nella specie sono
stati registrati frenetici colloqui telefonici volti al reperimento di denaro da parte
di diverse persone. La pluralità dei soggetti coinvolti assicurava la possibilità di
acquisire massicci quantitativi di stupefacente. All’indagato Tomasso è stato
attribuito, alla luce delle conversazioni, dapprima il ruolo di aiuto al Brunelli nella
riscossione dei danari, alla luce di diverse comunicazioni di contenuto alquanto
esplicito che vengono analiticamente riportate. L’indagato, insieme a due
complici, si recava in Olanda. I tre rientravano in Italia e seguivano
conversazioni con indicazioni al Tomasso stesso in ordine alle modalità del
deposito dello stupefacente nel nascondiglio di Brunelli. Nei giorni seguenti il
Brunelli consegnava le partite di droga ai destinatari. Al ricorrente di cui è sicura
la partecipazione all’impresa illecita viene attribuito in particolare il ruolo di
corriere, attese le rassicurazioni che gli provengono dal Baldini con riguardo
all’aspetto topico dei controlli di polizia.
Si aggiunge che il quantitativo esatto di sostanze psicoattive trasportate
non è noto, dal momento che non è emersa una indicazione numerica nel corso
delle conversazioni. Tuttavia, sebbene il dato ponderale manchi, non è
inverosimile la congettura che si sia intorno ai 10 kilogrammi. Infatti gli altri due
trasporti di droghe comperate in Olanda e monitorati dalla polizia giudiziaria nel
corso delle indagini si collocavano su livelli di tutto rispetto, nell’ordine appunto
di diversi chili, sicché si giustifica una ricostruzione nello stesso ordine di
grandezza: è probabile che i complici si mantenessero ogni volta sulla stessa
linea.
Si tratta di una complessa e coordinata lettura del materiale probatorio
che, alla stregua della regola di giudizio propria dell’ambito cautelare, non

mostra vizi giuridici o logici, né può essere sindacata nel giudizio di legittimità.

Tale valutazione, conclusivamente, non può essere sindacata nella presente sede

3.4 Quanto al Baldini, con riguardo al capo 2, l’ordinanza considera che
il giorno dopo l’arrivo a destinazione il Brunelli effettuava le consegne di droga ai
destinatari. In particolare il Baldini già prima dell’importazione aveva fatto un
ordinativo, come emerge da una conversazione in cui traspare il riferimento al
quantitativo di stupefacente richiesto dal ricorrente. Il linguaggio è allusivo e si
fa riferimento a qualcosina in più che, considerato il contesto, si riferisce

un insuperabile elemento di conforto nella sollecitudine con cui il Baldini chiede
un incontro con il Brunelli in concomitanza con l’importazione dello stupefacente.
Il senso della comunicazione è chiarito dal fatto che il corriere Tomasso era in
ritardo rispetto al previsto, sicché l’appuntamento veniva fissato per il giorno
successivo. Effettivamente l’abboccamento aveva luogo, come comprovato da
una conversazione nella quale Tommaso avverte Brunelli di essere in viaggio e
gli chiede il numero di telefono di Baldini ricevendolo via SMS. L’argomentazione
del giudice di merito è coerente e basata sulla lettura integrata del materiale
probatorio sicché, sempre con riguardo alla regola di giudizio propria della sede
cautelare, non si riscontrano vizi rilevabili nel giudizio di legittimità.

3.5 Quanto al reato di cui al capo 3 addebitato tra l’altro al Baldini, si
argomenta che in relazione all’illecito si è addivenuti all’arresto in flagranza del
Tonnasso in presenza di rilevanti quantitativi di hashish e marijuana. E dunque
non può essere condiviso l’assunto del Gip che ha ravvisato l’assenza dei
contenuti minimi di un accordo. L’indicato evento illumina il senso delle
conversazioni. L’ordinanza analizza numerose comunicazioni concernenti i
preparativi della trasferta per l’acquisizione della sostanza, in accordo anche con
il fornitore olandese. In tale contesto il Baldini svolgeva un’attività di incetta di
capitali occorrenti per l’acquisto. Costui veniva anche fatto oggetto di servizio di
osservazione e pedinamento concernente le intese illecite. Vengono inoltre
analizzate comunicazioni dal cui complesso emerge che il Baldini ha contribuito
finanziariamente in misura minore rispetto a quanto promesso, tanto che si usa
l’espressione: è arrivato con poco. D’altra parte, se costui avesse voluto
escludere la sua partecipazione all’affare non avrebbe avuto bisogno di un lunga
trasferta per contatti con i correi che trovano invece giustificazione solo nel
personale interesse nella vicenda con la dazione di quanto in suo possesso. È
dunque sicuro che costui operasse nell’acquisto della droga sia pure per un
quantitativo inferiore al previsto.

esplicitamente al quantitativo di droga richiesto. Tale ricostruzione dei fatti trova

L’apprezzamento in fatto è anche qui puntuale e confuta
argomentatamente la tesi problematica espressa dal Gip. Dunque, neppure al
riguardo si riscontrano vizi riscontrabili nel giudizio di cassazione.

3.6 II Tribunale ritiene l’esistenza di un rilevante rischio di recidiva per gli

indagati, che si desume dalle modalità collaudate di organizzazione dei traffici
illeciti, con suddivisione dei compiti, predisposizione di una base logistica,
cautele negli spostamenti e nei dialoghi, nonché dalla regolarità delle spedizioni

dedizione continuativa al delitto.
In particolare per Tomasso si evince una spiccata corrività al crimine
attesa la stabile disponibilità al ruolo di corriere dall’estero verso l’Italia. Il ruolo
è evidenziato da una conversazione nella quale il Brunelli parla del ricorrente
come del collaboratore più valido avuto negli ultimi trent’anni, con uno rapporto
durato un paio di anni. In tale situazione l’incensuratezza è un dato puramente
formale e quindi irrilevante. La circostanza che egli è stato arrestato ed è
detenuto per altro episodio criminoso in continuazione non fa venir meno le
istanze di prevenzione. Rispetto alla precedente vicenda la ricostruzione dei fatti
dissolve il profilo di occasionalità in precedenza adombrato e mostra invece lo
scenario di stabile cooperazione di cui si è detto. Non è dunque dimostrato un
effettivo distacco dai legami delinquenziali e dallo lo stile di vita anteatto. Se ne
inferisce conclusivamente che l’imputato, aduso alle missioni all’estero, se libero,
potrebbero riallacciare i legami criminosi con i fornitori. Lo stato di
disoccupazione incrementa il pericolo di recidiva. Si è in presenza di tipico
apprezzamento in fatto che mostra la forte spinta a delinquere e dunque il
rilevante pericolo di recidiva che si ritiene possa essere arginato solo con la
misura carceraria. Tutti apprezzamenti di merito conformi ai principi e qui non
sindaca bili.

3.7 Quanto al Baldini la ponderazione del giudice di merito non è

dissimile, attesa la partecipazione a due episodi di importazione di droga
dall’Olanda che dimostra una radicata intraneità nel mondo dello spaccio. Dal
complesso emerge che le vendite di stupefacenti costituivano la sua primaria
fonte di reddito, grazie al florido commercio. L’imputato inoltre è recidivo
specifico sicché misura adeguata è quella della custodia in carcere. Anche qui la
pluralità e gravità delle condotte oltre alla recidiva specifica giustificano in guisa
non irrazionale la misura carceraria.

3.8 Per ciò che riguarda Letari, il Tribunale considera che l’unicità

dell’accusa non deve trarre in inganno sulla pericolosità sociale considerando

criminose. Si ritiene dunque dimostrata la professionalità dei ricorrenti e la

l’imponente quantitativo di hashish (9 kg) ritirato da Brunelli, bastante ad un
gran numero di tossicodipendenti. E’ conseguentemente appropriata la custodia
carceraria, mentre non è praticabile quella domiciliare considerata la mancata
dimostrazione del richiesto dominio di sé. Tale valutazione negativa è alimentata
anche dai precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Pure
tale valutazione di merito, radicata sulla peculiare gravità del fatto e sui
precedenti illeciti, si sottrae a censure di legittimità.

inquietante spessore criminoso desunto dall’adesione alla proposta di Brunelli di
accompagnarlo in Olanda e di scaricare, al ritorno, la preziosa merce. L’imputato
ha declinato una seconda richiesta solo perché altrimenti impegnato. Il Brunelli
comunica l’impedimento al suo interlocutore straniero, con un accenno al nome
che viene ritenuto indicativo di familiarità e consuetudine. Se ne desume un
rango considerevole che rende imprescindibile la custodia carceraria. Tale
situazione, secondo il Tribunale, rende irrilevante l’incensuratezza. Sebbene
l’apprezzamento del Tribunale sia improntato ad una certa enfasi, resta di
decisivo rilievo il dato afferente alla disponibilità senza riserve in ordine agli
illeciti, che fonda il rilevante pericolo di recidiva e così la misura carceraria:
apprezzamento di merito qui non sindacabile.
I ricorsi devono essere conseguentemente rigettati. Segue per legge la
condanna al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
La Corte dispone inoltre

che copia del presente provvedimento sia

trasmessa al competente Tribunale distrettuale del riesame perché provveda a
quanto stabilito dall’art. 92 disp. att. del c.p.p.

Roma 16 luglio 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE
(Pietro Antonio SIRENA)

(Rocco Marco BLAIOTTA)

RTE SUPREMA DI CASSAZION
IV Sezione Penale

o

,

3.9 Quanto al Tonsi, il Tribunale considera che si è in presenza di

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