Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36467 del 28/04/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36467 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO LUCIA

Data Udienza: 28/04/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NICOLETTA VITTORIO N. IL 04/03/1981
RUGA DOMENICO N. IL 12/03/1957
avverso la sentenza n. 2415/2013 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 23/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 9,04A4J
che ha concluso per
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Udito>petla parte ciyike, l’Avv
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Ritenuto in fatto
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1.La Corte d’Appello di Catanzaro, assolvendo t Nicoletta Vda alcune ipotesi criminose a lui
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contestate e riducendo la pena inflitta a$ Ruga confermava nel resto la sentenza del giudice di
primo grado che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato i predetti imputati
responsabili, rispettivamente, il primo di numerosi episodi di detenzione di sostanza
stupefacente del tipo cocaina, riconosciuta l’ipotesi di cui al comma V dell’art. 73 DPR
309/1990, il secondo di un episodio di detenzione e cessione della medesima sostanza (fatti

2.

L’affermazione di responsabilità si fondava su un compendio probatorio costituito

prevalentemente dalla captazione di conversazioni.

3. Entrambi i predetti imputati propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza.

4. Il Nicoletta deduce : A) mancanza e manifesta illogicità della motivazione; B) erronea
applicazione dell’art. 73 DPR 309/90 anche con riferimento all’offerta di stupefacente; C)
erronea applicazione dell’art. 73 DPR 309/90 riguardo agli artt. 81 e 133 c.p. con riferimento al
trattamento sanzionatorio, mancanza di motivazione.
4.2.In relazione ai primi due motivi, passando in disamina i singoli reati per i quali era stato
condannato, il ricorrente rileva che il giudice di primo grado era pervenuto all’affermazione di
responsabilità in un contesto probatorio costituita da c.d. droga parlata e offerta di vendita
dello stupefacente; osserva che il mancato rinvenimento della sostanza costituiva un vulnus al
ragionamento dei giudici di merito e che la generica disponibilità ad una cessione non seguita
dalla traditio non era idonea a integrare prova del reato.
4.3.Con riferimento all’ultimo motivo, attinente al trattamento sanzionatorio, rileva la
violazione della corretta applicazione dei parametri che presiedono all’esercizio del potere
discrezionale di quantificazione della pena; contesta la mancanza di motivazione in ordine alle
ragioni che hanno indotto alla determinazione del trattamento sanzionatorio in termini non

tutti riconducibili a diverse date dell’anno 2007).

prossimi al minimo edittale e alla quantificazione dell’aumento per continuazione.
5.Ruga, a sua volta, deduce violazione dell’art. 606 I. b) c.p.p. in afferenza all’onere della
prova in tema di reati di cui all’art. 73 DPR 309/90 e illogicità della motivazione in ordine alla
qualificazione giuridica del reato e del diniego di applicazione della più tenue ipotesi di cui al
comma 5 dell’art. 73 DPR 309/90; apoditticità ed erronea applicazione della legge penale in
ordine alla concessione delle attenuanti generiche e del complessivo trattamento sanzionatorio.
Rileva che i giudici del merito avevano valorizzato conversazioni intercorse in un lasso di
tempo considerevole ed aventi ad oggetto il mancato adempimento di un imprecisato debito.
Evidenzia che nelle suddette conversazioni non vi era alcun elemento tale da indurre a ritenere
il debito del Caserma nei confronti dell’imputato come avente ad oggetto sostanze
2

d7,

stupefacenti. Rileva che il materiale intercettativo deve essere connotato dai caratteri della
chiarezza e decifrabilità dei significati in assenza di ambiguità. Ove tali caratteri manchino il
risultato della prova diviene incerto, con la conseguente necessità di elementi di conferma che
possano eliminare i dubbi, non rinvenuti nella specie. Rileva la mancata verifica del principio
attivo della sostanza e della concreta offesa del bene giuridico protetto dalla norma, traendosi
la natura dell’ipotizzata sostanza stupefacente oggetto della cessione dalla sola qualità di
tossicodipendente e spacciatore del Nicoletta. Evidenzia il vizio motivazionale con riferimento al
mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui al comma V dell’art. 73 dpr 309/90, fondato sulla

generiche, ancorato alla condotta minatoria posta in essere nei confronti del Caserma, fatto
che esula da quelli rilevanti in relazione al delitto contestato.

Considerato in diritto

1.Vanno rigettati i primi due motivi di ricorso formulati dal Nicoletta. Si tratta, invero, di
censure che si limitano a prospettare una sostanziale rilettura dei fatti difforme da quella
offerta dai giudici di merito, con operazione non consentita in sede di legittimità, a fronte di
congrua motivazione riguardo alla ricostruzione degli accadimenti.

2. Quanto al terzo motivo, attinente al trattamento sanzionatorio, deve considerarsi che,
essendo stata riconosciuta nella fattispecie in esame l’ipotesi di cui al comma quinto dell’art.
73 DPR 309/90, la sanzione oggi applicabile si attesta nell’ambito della previsione
sanzionatoria mitigata a seguito della modifica intervenuta con la I. 79/2014 (reclusione da sei
mesi a quattro anni, e multa da euro 1.032 a euro 10.329).

3.Di conseguenza, la quantificazione della pena inflitta (determinata muovendo dalla pena base
di anni 2 mesi 8 di reclusione ed € 4.400,00 di multa per il reato di cui al capo x) risulta
i

intervenuta sulla base di quadro sanzionatorio superato dagli interventi legislativi
sopravvenuti.

4.Va disposto, di conseguenza, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al
trattamento sanzionatorio, imponendosi una rivalutazione dello stesso da parte del giudice di
merito alla luce della nuova previsione edittale.

5.Ai sensi dell’art. 624 c.p.p., trattandosi di annullamento parziale, la statuizione attinente alla
responsabilità dell’imputato assume autorità di cosa giudicata.

6. Passando all’esame del ricorso avanzato dal Ruga, va rimarcato in primo luogo che i rilievi
attinenti all’interpretazione del significato delle conversazioni telefoniche intercettate integrano

entità del credito vantato dall’imputato, nonché con riferimento al diniego delle attenuanti

valutazioni in fatto alternative a quelle fatte valere dai giudici di merito, queste ultime
adeguatamente argomentate. E’ noto che, come affermato dalla Suprema Corte anche a
Sezioni Unite (v. Cass. S.U. 24-11-1999-Spina-; 31-5-2000- Jakani-; 24-9-2003 – Petrella-),
esula dai poteri della Corte di Cassazione quello della rilettura dei dati di fatto posti a sostegno
della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al Giudice del merito, nonché
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. In
particolare, con riferimento alla specifica questione che rileva nel caso che ci occupa, questa
Corte ha avuto modi di affermare che “in materia di intercettazioni telefoniche,

fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se
tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza”
(Sez. 6, Sentenza n. 15396 del 11/12/2007). D’altro canto i giudici di merito (di primo e
secondo grado) hanno fornito una corretta ricomposizione del fatto, fondata su un’adeguata
acquisizione ed interpretazione degli elementi probatori disponibili ed un’esaustiva analisi
complessiva di essi sulla base di canoni logici e coerenti. Allo stesso modo hanno fornito
adeguata spiegazione delle ragioni che impediscono il riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art.
73 c. V D.p.r. 309/90, mediante riferimento al quantitativo della sostanza oggetto del reato,
desumibile dall’entità del debito cui si riferiscono le conversazioni telefoniche, nonché dalle
circostanze dell’azione, che individuano nel Ruga un punto di riferimento e un noto canale di
approvvigionamento sul mercato illecito. Allo stesso modo non risulta fondata la censura
attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sul rilievo della capacità
criminale dell’imputato, desumibile dalla complessiva condotta tenuta dallo stesso, e l’intensità
del dolo rispetto al reato contestato.

7. In base alle svolte argomentazioni il ricorso proposto dal Ruga va rigettato; ne consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di Nicoletta Vittorio, limitatamente al
trattamento sanzionatorio, e rinvia sul punto alla Corte di Appello di Catanzaro.
Rigetta nel resto il ricorso di Nicoletta e rigetta altresì il ricorso di Ruga Domenico che
condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 28/4/2015
Il Consigliere relatore

i(GMA.11 CASSAZIONE

Il Pr i.ente

l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di

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