Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36467 del 16/07/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36467 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MONTERISI ROBERTO N. IL 29/03/1984
avverso l’ordinanza n. 190/2013 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
11/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
leUetkntite le conclusioni del PG Dott.
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44,-4-ce Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 16/07/2013 cc20 Monterisi Roberto Motivi della decisione 1. Il Tribunale di Bari ha parzialmente accolto l'appello presentato da
Monterisi Roberto avverso il provvedimento col quale il Gip del Tribunale di Trani
ha ppr.zerft-e---respinto l'istanza di revoca o di sostituzione della misura
cautelare della custodia in carcere: è stata annullata l'ordinanza quanto al reato
di cui al capo 11 ed è stata rigettata la richiesta quanto ai reati di cui ai capi 9, 2. Ricorre per cassazione l'indagato deducendo diversi motivi.
2.1 Con il primo motivo si lamenta che in relazione al reato di cui al capo
9 erroneamente si è ritenuto che il ricorrente abbia perfezionato l'accordo
afferente ad una fornitura di droga. Si è tratto argomento dalla conversazione n.
470, trascurando che in una successiva conversazione, la n. 472, tale Di Candia
parla usando un'espressione della quale si può inferire che egli non aveva
incontrato l'indagato, sicché l'accordo non poteva essersi perfezionato. Dalla
stessa ultima conversazione emerge che il detto Di Candia cercava di contattare
altri per la fornitura. Arbitrariamente il Tribunale ha ritenuto che tale passaggio
si riferisca ad una distinta fornitura.
2.2 Quanto al reato di cui al capo n. 10, il Tribunale conviene che si fa
riferimento ad un fatto di un passato non proprio prossimo. Ciò nonostante si
ritiene arbitrariamente che esistano attuali e concrete esigenze cautelari.
2.3 Ha fatto seguito la presentazione di una memoria.
3. Il ricorso è infondato.
3.1 L'ordinanza impugnata, quanto ai reati di cui ai capi n. 9 e 10,
riassume analiticamente il materiale probatorio: l'intercettazione ambientale
dell'auto, il colloquio di Di Candia con un interlocutore foggiano interessato
all'acquisto di droga; l'arrivo in auto presso l'abitazione del ricorrente e la
chiamata telefonica alla moglie di costui; l'informazione che il Monterisi può
essere rintracciato in piazza o nei dintorni; l'assicurazione di Di Candia al
foggiano circa il buon prezzo che gli sarà praticato. Si aggiunge che in una
seconda conversazione di poco successiva il ridetto Di Candia comunica che il
Monterisi sarà disponibile per la consegna solo dopo le 12.00, sicché l'incontro
viene differito, stante la necessità del foggiano di allontanarsi. Il giudice ne 10 e 14. deduce che l'ultimo colloquio trova il suo necessario antecedente in un incontro
personale tra il Di Candia e l'indagato, conclusosi con l'accettazione della
richiesta del foggiano.
Si aggiunge che, quanto al capo 10, si trae prova della responsabilità da
un passaggio di una delle conversazioni, nel corso del quale il Di Candia fa
riferimento ad un precedente vantaggioso acquisto di una partita di marijuana di
150 grammi dall'indagato; dichiarazione della cui attendibilità il Tribunale ritiene
non si abbia ragione di dubitare. testuale di brani significativi delle dette conversazioni. Il Tribunale esamina pure
la tesi difensiva riportata nel ricorso in esame, pervenendo alla conclusione che
quando il Di Candia, dopo essersi separato dal foggiano, contatta tale Michele
per approvvigionarsi di cocaina si fa fronte ad una distinta richiesta del foggiano
ridetto relativa alla cocaina, mentre l'intesa relativa alla marijuana era già stata
in precedenza perfezionata. Si trae da argomento dal fatto che, conversando, il
Di Candia fa riferimento ad altro personaggio che potrà fornire cocaina di alta
qualità. Anche qui la motivazione è basata sull'analisi testuale delle
conversazioni.
La lettura coordinata delle indicate acquisizioni proposta dal Tribunale
mostra attenzione ai dettagli della comunicazione e non rivela vizi logici di sorta;
sicché, avuto riguardo alla regola9‘'di valutazione del dato probatorio in ambito
cautelare, si è in presenza di apprezzamento argomentato quanto alla gravità del
quadro indiziario, conforme ai principi e non sindacabile nella presente sede di
legittimità. 3.2 Quanto alle esigenze cautelari, che il Tribunale ritiene siano state
dedotte dall'indagato solo in forma larvata, si considera che si è in presenza di
attività illecita recente e rilevante, posta in essere da persona già più volte
condannata per reati analoghi e sottoposta a sorveglianza speciale, sicché vi è
rilevantissimo pericolo di recidiva specifica che può essere arginato solo con la
custodia cautelare. Anche qui l'apprezzamento è congruo, essendo basato su una
completa valutazione della negativa personalità; e tale apprezzamento soverchia
con tutta evidenza le deduzioni afferenti al tempo non proprio prossimo
dell'illecito afferente alla fornitura di marijuana di cui si è sopra riferito.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la
condanna al pagamento delle spese processuali. PQM Le argomentazioni probatorie in questione sono sorrette dalla citazione Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia
trasmessa al Direttore dell'Istituto penitenziario competente, perché provveda a
quanto stabilito dall'art. 94 comma 1 ter disp. att. del cod. proc. pen. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE (Rocco Marco BLAIOTTA) (Pietro Antonio SIRENA) o
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale Roma 16 luglio 2013