Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36466 del 28/04/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36466 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CAMPOBASSO
nei confronti di:
CARINGELLA LUCA N. IL 07/12/1977
avverso la sentenza n. 269/2012 TRIBUNALE di LARINO, del
28/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. em Rkg
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Data Udienza: 28/04/2015

Ritenuto in fatto

1.11 Tribunale di Larino, con sentenza in data 28.11.2013, resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen., applicava la pena concordata dalle parti nei confronti di Caringella Luca in relazione al
reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2 sexies cod. strada.

2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso propone

b) c.p.p. per omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente di guida.

Considerato in diritto

1.Va premesso che, per assunto non controverso, con la sentenza di “patteggiamento” vanno
applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell’articolo
445, comma 1, cod.proc.pen. limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse
dalla confisca nei casi previsti dall’articolo 240 cod.pen. Ne deriva che con la sentenza ex
articolo 444 cod.proc.pen. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida, prevista per alcune violazioni del codice della strada (nella
specie, la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica per l’ipotesi di cui alla lettera
c) dell’art. 186 c.d.s.).

2.Né potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione
della responsabilità dell’imputato, sussiste comunque l’accertamento del reato, sia pure
fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, come
contenuta nel capo d’imputazione e non contestata dalle parti, nonché sulla valutazione della
richiesta, perché stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile (cfr. Sezione
IV, 19 gennaio 2011, Proc. gen. App. Trieste in proc. Sbrizzai).

3.Tra le sanzioni accessorie applicabili nella specie, tuttavia, non rientra la revoca della patente
di guida, conseguente alla recidiva nel biennio, in concreto non contestata.

4.Risultano sussistenti, invece, i presupposti per l’applicazione della sanzione della sospensione
della patente di guida, di cui è menzione in motivazione, con previsione di una durata di sei
mesi, laddove la durata minima prevista in relazione all’ipotesi di reato contestata è di un
anno, raddoppiata perché l’auto non risulta di proprietà dell’imputato.

ricorso per cassazione avverso la richiamata sentenza, deducendo violazione dell’art. 606 lett.

5. Di conseguenza la sentenza deve essere annullata limitatamente alla mancata applicazione
della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con
determinazione della medesima nei termini indicati ai sensi dell’art. 620 c.p.p. e rigetto del
ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della

Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 28 aprile 2015.

patente di guida; durata che determina in anni due.

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