Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36464 del 21/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 36464 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 21/07/2015

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse rispettivamente di Armeli
Sebastiano, n. a Tortorici il 05.07.1967 e di Strangio Antonia, n. a
Locri il 25.10.1974, entrambi rappresentati e assistiti dall’avv.
Carmelo Occhiuto e dall’avv. Teresa Strangio, di fiducia, avverso
l’ordinanza emessa dal Tribunale di Messina, n. 208/2014, in data
10.01.2015;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udite le conclusioni del Sostituto procuratore generale dott. Roberto
Aniello che ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

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1.

Con decreto in data 12.12.2014, il Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Patti procedeva al sequestro
preventivo per equivalente delle disponibilità finanziarie, dei beni
mobili registrati ed immobili di proprietà degli indagati Armeli
Sebastiano, Strangio Antonia e Strangio Maria Natalina nei limiti della
quota di pertinenza, nei confronti di Armeli Sebastiano e di Strangio
Antonia fino alla concorrenza di euro 466.210,97 in relazione ai reati

di cui ai capi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32,
34, 36, 38, 40 e 42 della rubrica, nonché nei confronti di Strangio
Maria Natalina fino alla concorrenza di euro 50.599,27 in relazione ai
reati di cui ai capi 6 e 8 della rubrica.
2.

Avverso detto provvedimento, le difese di Armeli Sebastiano,

Strangio Antonia e Strangio Maria Natalina proponevano istanza di
riesame avanti al Tribunale di Messina che, con ordinanza in data
10.01.2015, limitava, nei confronti di Armeli Sebastiano e Strangio
Antonia, il sequestro per equivalente alle polizze assicurative ed ai
rapporti postali/finanziari, annullando nel resto il provvedimento
impugnato, con conseguente restituzione all’avente diritto di
quant’altro in sequestro; con il medesimo provvedimento, veniva
annullato il decreto di sequestro nei confronti di Strangio Maria
Natalina, con conseguente restituzione all’avente diritto dei beni in
sequestro.
3.

Avverso detto provvedimento, nell’interesse di Armeli

Sebastiano e Strangio Antonia, veniva proposto ricorso per
cassazione, lamentandosi:
-violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art.
125, comma 3 cod. proc. pen. per omessa motivazione dell’ordinanza
in ordine alla richiesta di riesame della quantificazione del presunto
profitto (primo motivo);
-violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt.
322 ter e 640 quater cod. pen. per duplicazione del sequestro
(secondo motivo);
– violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt.
322 ter e 640 quater cod. pen. per violazione del principio di
adeguatezza e proporzionalità nel sequestro dell’immobile di proprietà
di Arrneli Sebastiano (terzo motivo).
3.1. In relazione al primo motivo, censurano i ricorrenti che, come

2

esposto nelle memorie depositate avanti al giudice di merito,
l’importo di euro 255.864,50 pari alla sommatoria dell’importo
accreditato alla Biancospino s.a.s. e dei contributi richiesti dagli
assistiti del patronato ed accreditati sul conto corrente n. 383221,
intestato all’UCI, risulta errato per eccesso, in quanto quello
effettivamente confluito sul conto corrente intestato ad UCI, sommato
a quello accreditato alla Biancospino s.a.s., è pari ad euro 212.997,73

e non ad euro 255.864,50.
3.2. In relazione al secondo motivo, si censura l’ordinanza impugnata
che, nella parte in cui conferma l’ordinanza del giudice per le indagini
preliminari che aveva disposto che il medesimo importo (euro
83.282,27) di cui ai capi 6 e 8 dovesse essere sequestrato ad Armeli
Sebastiano e a Strangio Antonia, andandolo a ricomprendere nella
somma di euro 403.593,59, viola la norma dell’art. 322 ter cod. pen.
non rispettando il principio di proporzionalità e, conseguentemente,
incorrendo nel conseguente divieto di duplicazione del processo
ablatorio.
3.3.

In

relazione

al

terzo

motivo,

si

censura

l’irragionevolezza/illogicità della motivazione, dal momento che nello
stesso provvedimento vengono adottati due criteri ben distinti per la
valutazione dei beni sottoposti a sequestro: mentre per l’immobile di
proprietà di Strangio Antonia e Strangio Maria, il cui prezzo di
acquisto era stato di euro 50.000,00, è stato ritenuto valido e
corretto il riferimento fatto dal tecnico di parte alle risultanze
oggettive del c.d. Osservatorio del mercato immobiliare, non così è
avvenuto per la valutazione dell’immobile di proprietà di Armeli
Sebastiano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso, in relazione a tutti i profili di doglianza sollevati, è

manifestamente infondato e, come tale, appare inammissibile.
2.

Con riferimento al thema decidendum, vanno preliminarmente

rammentate le regole in tema di impugnazione del provvedimento di
sequestro preventivo.
2.1. Innanzitutto, va considerato che, con il ricorso per cassazione ai
sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., può essere dedotta la violazione di

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legge e non anche il vizio di motivazione. Ma, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, ricorre violazione di legge laddove la
motivazione stessa sia del tutto assente o meramente apparente, non
avendo i pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda
contestata e l’iter logico seguito dal giudice del provvedimento
impugnato. In tale caso, difatti, atteso l’obbligo di motivazione dei
provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento

essenziale dell’atto.
2.2. Va anche ricordato che, anche se in materia di sequestro
preventivo per equivalente, il codice di rito non richiede che sia
acquisito un quadro probatorio serio come per le misure cautelari
personali, non è però sufficiente prospettare un fatto costituente
reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione. È invece
necessario valutare le concrete risultanze istruttorie per ricostruire la
vicenda anche al semplice livello di “fumus” al fine di ritenere che la
fattispecie concreta vada ricondotta alla figura di reato configurata; è
inoltre necessario che appaia possibile uno sviluppo del procedimento
in senso favorevole all’accusa nonché valutare gli elementi di fatto e
gli argomenti prospettati dalle parti. A tale valutazione, poi, dovranno
aggiungersi le valutazioni in tema di

periculum in mora

che,

necessariamente, devono essere riferite ad un concreto pericolo di
prosecuzione dell’attività delittuosa ovvero ad una concreta possibilità
di condanna e, quindi, di confisca (cfr., Sez. 6, sent. n. 6589 del
10/01/2013, dep. 11/02/2013, Gabriele, Rv. 254893).
2.3. Peraltro, sebbene il giudice del riesame non possa sindacare la
fondatezza e/o attendibilità degli elementi probatori addotti
dall’accusa a sostegno della misura cautelare, lo stesso è tenuto
comunque ad operare un raffronto tra la fattispecie astratta (legale) e
la fattispecie concreta (reale), così da imporre il suo potere
demolitorio nei soli casi in cui la difformità sia rilevabile ictu ()cui/
ovvero nei casi in cui gli elementi probatori non siano pertinenti o
utilizzabili.
3.

Poste tali premesse, ritiene questo Collegio come le valutazioni

e gli apprezzamenti probatori operati dai giudici di merito e, nella
specie, espressi nel provvedimento impugnato, trovino una
giustificazione che risulta completa nonché fondata su argomentazioni
giuridicamente corrette, adeguate e coerenti, il tutto in presenza di

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un ragionamento probatorio indenne da vizi logico-giuridici.
4.

Manifestamente infondato sono sia il primo che il secondo

motivo di doglianza trattabili congiuntamente per evidente
omogeneità di tema.
4.1. Si legge nel provvedimento impugnato: “… dall’analisi degli atti
esecutivi concernenti il primo decreto di sequestro, è emerso infatti
che ad Armeli Sebastiano sono state sequestrate polizze, somme su

conti correnti e beni mobili registrati per un importo dì euro
76.266,585. Ad esso deve essere aggiunta la somma corrispondente
al valore dell’immobile sito in Capo d’Orlando, di proprietà esclusiva
dell’Armeli …; in merito al valore economico da attribuire all’immobile,
il Collegio evidenzia che esso, ai fini del calcolo dell’importo
complessivo sequestrato, debba identificarsi con il suo prezzo
d’acquisto, ossia 155.000,00 euro …; … l’importo sequestrato
all’Armeli Sebastiano in sede di primo sequestro corrisponde alla
somma di euro 231.266,585. A tale somma deve essere aggiunto
l’importo sequestrato a Strangio Antonia che, per quanto concerne le
polizze, somme su conti correnti e beni mobili registrati, corrisponde
ad euro 83.837,17. A tale importo è stata aggiunta la somma
corrispondente al 50% del valore degli immobili, siti in Tortorici,
sequestrati a Strangio Antonia … (che) … il Tribunale della Libertà
reputava congruo (nel complessivo importo di) euro 172.900,00 …;
pertanto la somma complessiva sequestrata a Strangio Antonia … è
pari alla somma di euro 170.287,17, che sommata all’importo
sequestrato all’Armeli, conduce all’imposizione del vincolo reale in
sede di primo sequestro su disponibilità economiche e beni per
l’importo complessivo pari ad euro 401.553,755. Alla luce della
superiore ricostruzione, ribadisce il Collegio che, avuto riguardo
all’entità del profitto suscettibile di sequestro, che corrisponde ad
euro 659.458,44, residua al raggiungimento di tale limite l’importo di
euro 257.904,685. Pertanto, atteso che con il decreto in questa sede
impugnato sono state sottoposte a sequestro polizze e somme su
conti correnti per un importo complessivo di euro 255.397,24, ritiene
il Collegio che tale provvedimento di sequestro di tali beni debba
intendersi completamente ed integralmente satisfattivo delle esigenze
cautelari sottese al disposto vincolo reale. Tale conclusione induce
pertanto a limitare il sequestro alle polizze assicurative ed ai rapporti

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postali e finanziari indicati, con conseguente annullamento del
provvedimento impugnato, relativamente, in particolare, all’immobile
individuato nel decreto di sequestro – intestato al 50% all’Armeli
Sebastiano – quale cespite eventualmente suscettibile di apprensione,
in caso di incapienza delle altre risorse economiche rinvenute …”.
4.2. Non può esservi dubbio sul fatto che il Tribunale del riesame sia
tenuto ad apprezzare adeguatamente il valore dei beni sequestrati in

rapporto all’importo del credito che giustifica l’adozione del sequestro
preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (art. 322-ter cod.
pen.), al fine di evitare che la misura cautelare si riveli eccessiva nei
confronti del destinatario (cfr., ex multis, Sez. 3, sent. n. 17465 del
22/03/2012, dep. 10/05/2012, Crisci, Rv. 252380).
4.3. Peraltro, la medesima giurisprudenza di legittimità riconosce ed
afferma che, in materia di sequestro preventivo finalizzato alla
confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento
ablativo è tenuto soltanto ad indicare l’importo complessivo da
sequestrare, mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere
e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” indicato
nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico
ministero (Sez. 3, sent. n. 10567 del 12/07/2012, dep. 07/03/2013,
Falchero, Rv. 254918) cosicché, nel caso di lamentata sproporzione
tra il valore economico dei beni da confiscare indicato nel decreto di
sequestro e l’ammontare delle cose sottoposte a vincolo, il soggetto
destinatario del provvedimento ablativo, può contestare tale
eccedenza al fine di ottenere una riduzione della garanzia ma non in
sede di istanza di riesame, non avendo il Tribunale della libertà, salvo
i casi di sproporzione ictu °cuti, i poteri per sindacare il lamentato
squilibrio, ma presentando apposita richiesta al pubblico ministero ed
impugnando con l’appello cautelare l’eventuale provvedimento
negativo del giudice per le indagini preliminari qualora l’istanza di
riduzione del sequestro (e di restituzione dei beni eventualmente
sequestrati in eccedenza) non sia stata accolta dal pubblico ministero
inizialmente adito (Sez. 3, sent. n. 20504 del 19/02/2014, dep.
19/05/2014, Cederna ed altri, Rv. 259783).
4.4. Va infatti ricordato che, nel sequestro e nella confisca di valore,
non è sempre possibile

prima facie

attribuire l’esatto valore

economico al bene oggetto del vincolo o comunque un tale valore può

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essere controverso, dovendosi ricorrere ad accertamenti tecnici al
riguardo per stabilirlo.
4.4.1. Tuttavia, le garanzie dell’indagato non possono rimanere senza
tutela, atteso che deve essere scongiurato il rischio di una lesione del
diritto di proprietà che risulta indubbiamente compromesso quando è
superato il limite corrispondente all’equivalente in valore del bene
sequestrabile o confiscabile.

4.4.2. Il provvedimento cautelare è infatti legittimo solo quando le
misure limitative delle libertà reali siano disposte ed eseguite in
ossequio ai principi di adeguatezza, proporzionalità e graduazione al
fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di
libera iniziativa economica privata sicché, in tali casi, solo quando la
sproporzione sia facilmente riscontrabile in sede di riesame (sulla
base dei motivi e dei documenti, insuscettibili di approfondimento,
addotti dalle parti nel corso dell’udienza o dal semplice confronto tra
provvedimento impositivo e provvedimento esecutivo, che
inequivocabilmente contrasti con il primo), la doglianza può formare
oggetto di cognizione da parte del tribunale cautelare in sede di
riesame del provvedimento restrittivo mentre, negli altri casi, i
controlli giurisdizionali possono essere attivati, al fine di eliminare lo
squilibrio, quando l’interessato si sia doluto della sproporzione e la
stessa, eventualmente anche all’esito di specifiche indagini, non sia
stata, se sussistente, rimossa (Sez. 3, sent. n. 37848 del
07/05/2014, dep. 16/09/2014, Chidichimo, Rv. 260149).
4.5. Il caso di specie, stando allo stesso tenore del ricorso, non
rientra nel primo paradigma (non risultando da alcun elemento che la
sproporzione fosse esistente e che fosse evidente: e, l’esclusione
dell’evidenza, al di là di ogni altro elemento di valutazione, viene
eloquentemente testimoniata dalla sostanziale esiguità della somma
in differenza segnalata) ed esula dal secondo attesa la forma di
gravame coltivata, conseguendo da ciò la manifesta infondatezza dei
succitati motivi di gravame.
5. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di censura.
Anche in questo caso, riconosce la giurisprudenza di legittimità che,
in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per
equivalente, il valore dei beni da sottoporre a vincolo deve essere
adeguato e proporzionato al prezzo o al profitto del reato e il giudice,

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nel compiere tale verifica, deve fare riferimento alle valutazioni di
mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui il sequestro
viene disposto (cfr., Sez. 6, sent. n. 15807 del 09/01/2014, dep.
08/04/2014, Anemone, Rv. 259702).
5.1. Nella fattispecie, va preliminarmente riconosciuto come la
questione posta in ricorso non possa essere letta come una semplice
contestazione sulla esatta determinazione del valore dei beni oggetto

della misura cautelare e, quindi, ridotta ad una quaestio facti, il cui
esame sarebbe precluso in sede di legittimità, ponendo il problema
circa i criteri che devono essere utilizzati per la individuazione dei
beni da assoggettare al sequestro per equivalente e dovendo
necessariamente ritenersi come la stessa non possa che risolversi in
una sorta di error in procedendo, come tale rientrante nel sindacato
attribuito alla Corte di cassazione.
5.2. Peraltro, il valore delle cose sequestrate è comunque questione
che attiene all’adeguatezza e alla proporzionalità della misura
cautelare, per giustificare la quale il giudice deve apprezzare la
sussistenza di tale rapporto.
Del resto, i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità sono
applicabili anche alle misure cautelari reali e devono costituire
oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice
nell’applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un’esasperata
compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica
(così, Sez. 5, sent. n. 8152 del 21/01/2010, dep. 01/03/2010,
Magnano e altro, Rv. 246103). E, proprio in forza dei menzionati
principi, si riconosce che con la misura cautelare non può ottenersi
più di quello che si otterrebbe con il provvedimento definitivo, con la
conseguenza che, nel caso di sequestro per equivalente, i criteri di
valutazione dei beni devono essere tendenzialmente gli stessi di quelli
che saranno utilizzati per la confisca definitiva.
5.3. Fermo quanto precede, non può esservi dubbio sul fatto che la
valutazione dei beni oggetto di ablazione reale per equivalenza
rispetto al prezzo o al profitto derivante da reato non può che
avvenire sulla base di criteri legati al valore reale, cioè di mercato,
altrimenti si realizzerebbe una non consentita, in quanto
sproporzionata, compressione del diritto di proprietà, soprattutto
nella misura in cui si riconosce la natura sanzionatoria della

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successiva confisca c.d. di valore.
5.4. Nell’ordinanza impugnata, si assume – ma non si dimostra – che
nella valutazione del valore dell’immobile di proprietà di Armeli
Sebastiano si siano seguiti criteri valutativi di carattere formale o del
tutto inattuali e, come tali, estranei ai valori di mercato ed alle sue
periodiche fluttuazioni.
Invero, del tutto irrilevante in questa sede è l’ipotetica

provvedimento giudiziario debba ridursi o estendersi a seconda
dell’andamento del mercato in ordine alla valutazione di quel certo
bene, dal momento che questo tipo di rischio viene superato fissando
il momento in cui tale valutazione deve essere compiuta, che è quello
in cui il sequestro viene disposto.
5.5. Ritiene peraltro il Collegio come il Tribunale, non solo non abbia
fatto alcun riferimento ad un ipotizzato erroneo – ovvero, non
paritario, rispetto a paritetica situazione presa in considerazione criterio di valutazione dei beni, diverso da quello di mercato, ma
risulti aver preso in considerazione la documentazione prodotta dalla
difesa per dimostrare l’asserita sproporzione tra il valore dei beni
oggetto del sequestro per equivalente rispetto al prezzo dei reati
contestati all’indagato per cui potrà intervenire la confisca ai sensi
dell’art. 322-ter cod. pen., confutandone, in modo del tutto congruo, i
relativi contenuti.
6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.
pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativannente in euro 1.000,00 per ciascuno
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 alla
Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 2 .7.2015

Il Consigliere estensore
Dott.

drea Pellegrino

esidente
Dott.

posito

preoccupazione di evitare che il vincolo cautelare imposto con il

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