Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36462 del 21/07/2015
Penale Ord. Sez. 2 Num. 36462 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA
ORDINANZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di Khalid Hallami, n. in Marocco il
03.01.1979, rappresentato e assistito dall’avv. Patrizio Nicolò, di
fiducia, avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Milano, seconda
sezione penale, n. 154/2015, in data 03.03.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
letta la requisitoria scritta in data 08.05.2015 con la quale il Sostituto
procuratore generale dott. Gabriele Mazzotta ha concluso chiedendo,
previa qualificazione dell’istanza quale incidente di esecuzione, di
disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, giudice
competente dell’esecuzione.
RITENUTO IN FATTO
Data Udienza: 21/07/2015
1. Con ordinanza in data 03.03.2015, la Corte d’appello di Milano
disponeva trasmettersi gli atti relativi all’istanza per la restituzione in
termini per la proposizione dell’impugnazione avverso la sentenza n.
7331/2013 emessa dalla Corte d’appello di Milano del 14.11.2013 di
cui non era stato notificato l’estratto contumaciale, a questa Suprema
Corte, ai sensi dell’art. 175, comma 4 cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’istanza va qualificata come incidente di esecuzione ex artt. 666 e
ss. cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al
Tribunale di Milano, giudice competente sull’esecuzione.
2. Ritiene il Collegio come la Corte territoriale abbia erroneamente
limitato l’apprezzamento dell’istanza di Khalid Hallami alla sola parte
relativa all’invocata restituzione nel termine per proporre ricorso per
cassazione avverso la decisione di merito di secondo grado, non
prendendo in esame l’assorbente pregiudiziale contestazione dello
stesso titolo prefigurata dall’istanza, che adduce la mancata
conoscenza del procedimento e della conseguente sentenza di
condanna in contumacia, di cui, perciò, assume la non esecutività e
l’erronea dichiarazione di irrevocabilità. Il sindacato sulla valida
formazione del titolo esecutivo non può che esercitarsi attraverso il
pregiudiziale strumento dell’incidente di esecuzione disciplinato
dall’art. 666 e ss. cod. proc. pen..
In ragione di quanto disposto dall’art. 670, cod. proc. pen., comma 3,
nel caso in cui la richiesta di restituzione in termini presupponga la
richiesta di verifica della validità del titolo esecutivo, dovrà essere lo
stesso giudice dell’esecuzione, una volta esperito l’accertamento sulla
regolarità del titolo esecutivo, a decidere sulla concessione o meno
della restituzione nei termini processuali ex art. 175 cod. proc. pen..
3. Da qui la qualificazione dell’istanza come incidente di esecuzione e
l’ordine di trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, giudice
competente sull’esecuzione
PQM
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Qualificata l’istanza come incidente di esecuzione, dispone la
trasmissione degli atti al Tribunale di Milano in funzione di giudice
dell’esecuzione.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 2 .7.2015
Il Consigliere estensore
Dott. Ai
Dott. Apdreapellegrino