Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36462 del 16/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36462 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MELIS SALVATORE N. IL 18/03/1960
avverso l’ordinanza n. 35/2012 TRIB. LIBERTA’ di CAGLIARI, del
13/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigli e Dott.LU
légiesentite le conclusioni del PG D

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 16/07/2013

15828/2013

1.11 Tribunale del riesame di Cagliari ha rigettato la richiesta avanzata da Melis
Savatore di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con
gli arresti domiciliari. Il Tribunale ha riferito che la Corte di appello aveva
riformato la sentenza di primo grado, assolvendo il Melis da una serie di reati
“fine” ed aveva di conseguenza ridotto a 14 anni la pena per l’imputazione ex
art. 74 dPR 309/90 e per alcuni reati ex art. 73; ha ritenuto che permanevano
le esigenze cautelari di tutela sociale di cui all’art. 274, lett. c, cod.proc.pen.,
evidenziate dalla gravità dei fatti ascritti all’imputato che aveva dato prova
della costituzione di un sodalizio criminoso il cui scopo era quello di piazzare
sul mercato importanti forniture di sostanze stupefacenti, circostanza
rilevabile dalla pluralità dei fatti di cessione di consistenti quantitativi e dai
ripetuti approvvigionamenti. Tali esigenze non risultavano attenuate neppure
in considerazione del tempo trascorso dall’applicazione della misura (oltre tre
anni) tenendo conto della entità della sanzione irrogata (14 anni di reclusione)
e dell’assenza di elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al
mutamento della situazione apprezzata all’inizio della custodia cautelare;
deponevano in senso negativo i precedenti penali, di cui uno specifico, e la
dedizione del Melis con carattere di professionalità all’attività illecita di spaccio
di stupefacenti protratta nel tempo; del tutto inadeguata risultava una misura
affidata, come gli arresti domiciliari, all’autodisciplina dell’interessato.
2. Avverso tale provvedimento ha presentato ricorso per cassazione il Melis
che lamenta la insufficienza della motivazione fornita rispetto ai canoni di
proporzionalità e adeguatezza che devono sovrintendere all’applicazione delle
misure cautelari e che devono sussistere non solo nel momento iniziale ma
anche permanere anche nel divenire della vicenda cautelare, e risultare da
elementi concreti.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso non merita accoglimento risultando infondato il motivo proposto.
Possono in proposito essere richiamate le osservazioni svolte da questa Corte,
a sezioni unite, nella recente sentenza n.16085 del 31 marzo 2011, Khalil.
Chiamata a verificare la legittimità e correttezza di prassi interpretative che
collegavano il cessare della massima misura cautelare ad un automatismo
conseguente alla corrispondenza della durata della stessa ad una percentuale,
un criterio aritmetico, della pena
rigidamente predeterminata secondo
irrogata nel giudizio di merito, questa Corte, nell’escludere ogni
automatismo, ha affermato che al giudice che procede è sempre imposta
una valutazione globale e complessiva della vicenda cautelare, che si radica
su una serie di parametri di apprezzamento, di natura tanto oggettiva che
soggettiva.
2

RITENUTO IN FATTO

2. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento
sia trasmessa, a cura della cancelleria, al Direttore dell’Istituto Penitenziario
competente perché provveda a quanto stabilito nell’art. 94, comma 1 ter,
disposizioni di attuazione al c.p.p.
Così deciso il 16.7.2013.

Nel novero di tali parametri si iscrive anche il principio di proporzionalità,
destinato a spiegare i suoi effetti tanto nella fase genetica della applicazione
della misura, che nell’ aspetto funzionale della relativa protrazione; l’intero
sviluppo della vicenda cautelare deve essere sottoposto a costante ed attenta
verifica circa la effettiva rispondenza dei tempi e dei modi di limitazione della
libertà personale al quadro delle specifiche esigenze, dinamicamente
apprezzabili, proprio alla stregua dei criteri di adeguatezza e proporzionalità,
posto che, se, da un lato, l’approssimarsi di un limite temporale di
applicazione della misura custodiale a quello della pena espianda non può
risolversi nella automatica perenzione della misura stessa, è peraltro
elemento da apprezzare con ogni cautela, proprio sul versante della quantità e
qualità delle esigenze che residuano nel caso di specie e sulla correlativa
adeguatezza della misura in corso di applicazione.
Tanto premesso, rileva il Collegio che nella specie il Tribunale del riesame si
uniformato a tali principi in quanto non ha mancato di valutare se nella
specie ricorrevano o meno esigenze cautelari, e a tale domanda ha dato
risposta positiva rilevando che nessun elemento nuovo era intervenuto a
modificare il quadro di pericolosità del Melis, pericolosità particolarmente
qualificata come dimostrato dalla gravità dei fatti per cui era stato
condannato in primo e secondo grado ad una pena assai elevata, dai
precedenti penali e dai collegamenti del medesimo con ambienti della
criminalità.
La motivazione è completa e congrua ed esprime con puntualità il giudizio
negativo sia con riferimento alla adeguatezza che alla proporzionalità del
permanere delle esigenze cautelari, che, stante lo stato di detenzione a cui è
sottoposto l’indagato, possono essere desunte solo dai fatti commessi in
precedenza e dal suo comportamento durante la custodia cautelare, anch’esso
preso in esame dal Tribunale ma risultato privo di specifica valenza positiva.

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