Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3646 del 09/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3646 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da TRIPODI Domenico, n. Delianuova il 17.5.1982,
avverso l’ordinanza del g.i.p. presso il tribunale di Reggio Calabria
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Alfredo
Montagna che ha concluso per il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:

Data Udienza: 09/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento n. 4306/12 emesso in data 12.12.2012 ai sensi
dell’art. 6 della legge 401/1989 il Questore di Reggio Calabria disponeva, nei
confronti di TRIPODI Domenico, n. Delianuova il 17.5.1982, il divieto di accesso,
per anni 2, ai luoghi in cui si svolgano tutte le manifestazioni sportive nelle quali
sia impegnata, a qualsiasi titolo, la compagine calcistica A.S.D. Deliese, nonché
ai luoghi dove si svolgano incontri di calcio di qualsiasi serie e categoria, partite

Nazionali ed Europee e manifestazioni sportive calcistiche con la prescrizione di
presentarsi, in occasione di manifestazioni sportive in cui sia impegnata a
qualsiasi titolo la squadra calcistica della A.S.D. Deliese, presso la Stazione
Carabinieri di Delianuova ( RC) mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo
regolamentare e un quarto d’ora prima della fine del secondo tempo
regolamentare (imposizione per anni 2, decorrente dalla data della prima gara
successiva a quella di notifica del provvedimento).
Il predetto provvedimento è stato notificato al Tripodi in

data

20.12.2012, ore 17.10, con l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare,
personalmente o a mezzo del difensore, memorie al giudice competente per la
convalida. Il Pubblico Ministero ha chiesto la convalida del provvedimento nel
termine di 48 ore dalla notifica dello stesso.
L’interessato non ha inteso far pervenire memoria nel termine di 48 ore
dalla notifica del provvedimento.
Il g.i.p. presso il tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 22
dicembre 2012 (h. 17.20), intervenuta quindi prima del decorso delle successive
48 ore, ha convalidato il provvedimento del questore.
2. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione
con sei motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il ricorso, articolato in sei motivi, il ricorrente lamenta il difetto ed
irragionevolezza della motivazione in ordine alla previsione di un doppio obbligo
di presentazione, sostenendo che non sarebbe chiaro in relazione a quali incontri
ciò debba avvenire. Inoltre lamenta il difetto di motivazione in ordine ai
presupposti impositivi della misura anche sotto il profilo delle ragioni di necessità
ed urgenza della misura.
2. Il ricorso è infondato.
Il Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 22
dicembre 2012 ha convalidato il provvedimento del questore che imponeva al
Tripodi la presentazione presso l’ufficio di polizia del luogo di residenza in
17/0513 r.g.n

2

c. c, 9 onobre 2013

amichevoli, partite giocare dalla Squadra Nazionale d’Italia, partite di Coppe

occasione degli incontri di calcio della società Deliese, in due occasioni per ogni
incontro, ivi comprese le partite amichevoli, per anni due.
Nel provvedimento è ben chiaro che gli obblighi imposti si riferiscono alla
attività sportiva della ASD Deliese.
Innanzi tutto, tenendo conto della notifica del provvedimento questorile,
la convalida da parte del g.i.p. è rituale per aver rispettato i termini individuati
dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità, atteso che tra la notifica e la
convalida è intervenuto un termine superiore ad ore 48 e non eccedente le 96

Quanto alla motivazione sulla ricorrenza del presupposto della necessità,
questa può dedursi dalla stessa gravità della condotta tenuta dal Tripodi. In
particolare, trattandosi di misura di prevenzione che presuppone la pericolosità
sociale e non già la commissione di un reato, è sufficiente l’accertamento di un
fumus di attribuibìlità alla persona sottoposta alla misura delle condotte rilevanti
al fine della verifica della pericolosità del soggetto, atteso che la misura
maggiormente restrittiva del secondo comma si giustifica quando, per le
peculiarità del caso, la prima misura appaia non del tutto sufficiente, e ciò non
soltanto nell’ipotesi in cui il divieto di accesso agli stadi risulti essere stato
violato, ovvero senza che sia necessario l’accertamento dello specifico reato
previsto dal medesimo art. 6, comma 6 (che sanziona il contravventore alle due
misure previste dai precedenti commi I e 2).
Va poi ribadita la legittimità la motivazione per relationem del
provvedimento di convalida quando effettuata attraverso il richiamo all’atto
impugnato ed alla richiesta del pubblico ministero; ciò che mostra che il g.i.p. ha
valutato e condiviso le argomentazioni recate negli atti richiamati.
Nel caso di specie il Gip ha condiviso il giudizio di pericolosità sociale,
ricordando con ampia motivazione come il ricorrente si sia reso responsabile di
atti di violenza in quanto aveva partecipato all’aggressione verbale nei confronti
dell’arbitro, fatto aggravato dalla sua qualifica di dirigente.
In particolare il g.i.p. ha osservato che il giorno 11/11/2012, presso lo
stadio comunale di Locri, in occasione dell’incontro di calcio tra l’A.c. Locri e la
A.S.D. Deliese, intorno al minuto 47 del secondo tempo regolamentare, in
occasione di uno scontro di gioco tra due avversari in prossimità della zona
centrale del campo si creava un acceso diverbio tra giocatori; ripreso il gioco, la
squadra di casa a seguito di una rapida azione realizzava la rete della vittoria;
tuttavia dirigenti e calciatori di riserva della DELIESE, ritenendo che la ripresa del
gioco avrebbe dovuto esser assegnata alla loro squadra – per una prassi invalsa
nelle gare calcistiche -, reputando, dunque, assolutamente scorretto il
comportamento tenuto dai calciatori della compagine avversaria, facevano
/7105/3 r.g.n

3

c. c. 9 ottobre 2013

ore.

ingresso in campo ed aggredivano verbalmente e fisicamente i giocatori della
squadra avversaria e l’arbitro. Nella confusione che si era venuta a creare gli
operanti notavano il Tripodi che si portava dalla panchina all’interno del
rettangolo di gioco e – nonostante i ripetuti inviti da parte delle Forze dell’Ordine
di allontanarsi – inveiva con parole ingiuriose e minacce contro l’arbitro.
Tale condotta – ha ritenuto il g.i.p. con valutazione di merito
sufficientemente e non contraddittoriamente motivata – è riconducibile alle
ipotesi previste dall’art. 6 comma 1 della L. 401/89 atteso che con il proprio

dubbio incitato, inneggiato o indotto alla violenza.
3.

Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

comportamento l’indagato in occasione di manifestazioni sportive ha senza

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