Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36457 del 16/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36457 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

Data Udienza: 16/07/2013

Tanto premesso si osserva, quanto al ricorso di Isiguzu Thochi
Kingsley, che della corretta qualificazione giuridica del

,P.

fatto la sentenza impugnata dà contezza con congrua e adeguata
motivazione alle pagine 24 e 25 .
Per costante giurisprudenza inoltre la possibilità di
ricorrere per cassazione avverso la sentenza di applicazione
della pena su richiesta per errata qualificazione giuridica
del fatto deve ritenersi limitata alle ipotesi di errore
manifesto e quindi tale da far ritenere che vi sia stato un
indebito accordo non sulla pena, ma sul reato, dovendosi, per
converso, escludere detta possibilità, anche sotto il profilo
del difetto di motivazione, qualora la diversa qualificazione
presenti oggettivi margini di opinabilità. Il che non accade
nel caso di specie.
Quanto poi ai ricorsi di Madonia Davide, Caronia Giovanna e
Castigliola Salvatore, si osserva che della problematica
relativa all’omesso riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche non si riscontra traccia nell’impugnata
sentenza, né poteva essere altrimenti, non avendo le stesse
formato oggetto dell’accordo. Si è pertanto posta una
problematica del tutto estranea al tema del decidere.
Quanto poi al ricorso di Ada Doris Esonara in punto di
eccessività della pena, il motivo è inammissibile perché
trattasi della stessa pena richiesta dalla parte e “ritenuta
congrua dal giudice”.
Infine per quanto attiene al motivo in punto di responsabilità
proposto sia da Ada Doris Esonara, sia da Bronzino Giovanni,
lo stesso è privo di fondamento, in quanto, come sopra
evidenziato, alle pagne 24 e 25 della impugnata sentenza si fa
riferimento, con congrua e adeguata motivazione, al fatto,
alla sua qualificazione giuridica ed alla penale
responsabilità dei singoli imputati, laddove per costante
giurisprudenza sarebbe stato sufficiente il richiamo
all’art.129 c.p.p. per far ritenere che il giudice ha
verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento,
non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo
(cfr, Cass., Sez.2, Sent. n.6455 del 17.11.2011, Rv.252085).
I ricorsi devono essere quindi dichiarati inammissibili.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.500,00
(millecinquecento/00) ciascuno a titolo di sanzione
pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della
somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16.07.2013

(3

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