Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36457 del 14/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 36457 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
ITALFONDIARIO s.p.a.
avverso il decreto emesso 1’11 giugno 2014 dal Tribunale di Reggio Calabria-sezione misure di
prevenzione

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
letta la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Roberto Aniello, che ha chiesto
l’annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria;
sentito il difensore, avv. del foro di, che ha chiesto del ricorso;
osserva:

Data Udienza: 14/07/2015

4

Ritenuto in fatto
1.

Con decreto emesso all’esito della camera di consiglio dell’il giugno 2014 il

Tribunale di Reggio Calabria-sezione misure di prevenzione ha dichiarato l’inammissibilità
dell’istanza di ammissione al credito ai sensi degli artt.1 co.199 della legge n.228/2012 e 52,
comma 1, lett.b) d.lgs. n.159/2011 presentata nell’interesse di ITALFONDIARIO S.p.a., che ne
aveva curato il deposito in data 28 giugno 2013 presso la cancelleria della Corte di appello di
Reggio Calabria la quale, con ordinanza in data 9 settembre 2013 ne aveva disposto la

dell’istanza per difetto del presupposto della definitività della misura di prevenzione richiesto
dalle disposizioni della legge n.228 del 2012 e, preso atto che la confisca divenuta irrevocabile
era quella disposta dalla Corte di appello in sede penale il 10 novembre 2009 nel procedimento
ex art.12 sexies d1.1.306/1992 a carico di Sorridente Luigi Emilio, ha fatto “salva la possibilità

del creditore di rivolgere nuova istanza al giudice dell’esecuzione penale competente sulla
confisca definitiva pronunciata in quella sede”.
2.

Con il ricorso proposto dal procuratore speciale di ITALFONDIARIO s.p.a. si

deduce:
1)

l’erronea applicazione della legge processuale penale, con riferimento all’art.665

cod.proc.pen. in quanto il Tribunale -nel prendere atto che l’immobile in oggetto non risultava
colpito da alcuna confisca di prevenzione definitiva, ma solo dalla confisca disposta con
provvedimento del 10 novembre 2009, irrevocabile il 6 maggio 2010, dalla Corte di appello di
Reggio Calabria ai sensi dell’art.12-sexies d.l. 306/1992 nell’ambito del procedimento penale
n.3249 R.G.not.reato- non aveva tenuto conto che giudice dell’esecuzione era la stessa Corte
di appello che aveva disposto la confisca e a cui andava rimessa la valutazione
sull’ammissibilità dell’istanza;
2)

l’erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt.52 ss. e 110,

comma 2, lett.e) d.lgs. 159/2011 (come modificato dall’arti, comma 189, lett.e) n.2
1.228/2012; arti., commi 190, 194, 197, 198, 199 e 200 1.228/2012; art.3 Cost. in quanto
l’asserita inammissibilità era stata pronunciata sull’erroneo convincimento che fossero assenti
i presupposti applicativi della disciplina invocata con l’istanza presentata da ITALFONDIARIO
s.p.a., e in particolare che le norme a tutela dei terzi creditori in buona fede di cui agli artt.52
SS. del d.lgs. 159/2011 non non potrebbero estendersi alla confisca disposta ai sensi
dell’art.12-sexies d.I.306/1992 disciplinata autonomamente.

Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, il Tribunale con il provvedimento
impugnato ha sostanzialmente ritenuto la propria incompetenza funzionale e, pertanto, non

trasmissione al Tribunale per quanto di competenza. Il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità

poteva valutare l’ammissibilità dell’istanza di ammissione al credito ma avrebbe dovuto
limitarsi a dichiarare formalmente la propria incompetenza e disporre la trasmissione al giudice
dell’esecuzione competente che, come si desume dalla stessa motivazione, era la Corte di
appello di Reggio Calabria.

2.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso, che comporta l’annullamento senza

rinvio dell’irnpugnaato provvedimento di inammissibilità e la trasmissione degli atti alla Corte di
appello di Reggio Calabria quale giudice dell’esecuzione, rende superfluo l’esame dell’ulteriore

P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di
appello di Reggio Calabria in funzione di giudice dell’esecuzione.
Roma 14 luglio 2015

il cons. est.

motivo.

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