Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36456 del 01/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 36456 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
LAZZARI Adriano n. il 4 ottobre 1949
avverso l’ordinanza emessa 1’11 novembre 2014 dalla Corte di appello di Milano

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
letta la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. M. Giuseppina Fodaroni, che
ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
osserva:

Data Udienza: 01/07/2015

Ritenuto in fatto
I.. La Corte di appello di Milano con ordinanza in data 10 gennaio 2014 dichiarava
inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata il 17 dicembre 2013 da Lazzari Adriano
nei confronti del giudice del Tribunale di Lecco dott. Gianmarco De Vincenzi perché tardiva e
rigettava quella proposta dallo stesso Lazzari nei confronti del medesimo magistrato in data
18-19 dicembre 2013 perché infondata. Il dott. De Vincenzi, che avrebbe dovuto giudicare
all’udienza del 18 dicembre 2013 il Lazzari -imputato del reato di cui agli artt.340, 341 bis

grave inimicizia nei suoi confronti in diversi procedimenti e provvedimenti che lo riguardavano.
2. La Sesta sezione di questa Corte con sentenza del 24 giugno 2014 annullava
l’ordinanza in questione limitatamente alla ricusazione proposta il 17 dicembre 2013,
erroneamente ritenuta tardiva, disponendo il rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame, e
rigettava nel resto il ricorso del Lazzari.
2. Con ordinanza in data 11 novembre 2014, in sede di rinvio, la Corte di appello di
Milano ha rigettato la dichiarazione di ricusazione presentata il 17 dicembre 2013.
3. Avverso la predetta ordinanza il ricusante Lazzari Adriano, tramite il difensore, ha
proposto ricorso per cassazione deducendo:
1) l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in quanto non sarebbe stato
preso in considerazione il valore della terzietà che il giudice naturale precostituito per legge
deve avere, valore intimamente legato a quello della mancanza assoluta di ostilità; pertanto
una qualsivoglia manifestazione di ostilità dovrebbe essere considerata inimicizia dal punto di
vista giuridico (intesa come manifestazione di voler negare una posizione soggettiva legittima
dell’altro), tale da imporre l’astensione e da legittimare la ricusazione; nel caso di specie il
giudice del Tribunale di Lecco dott. Gianmarco De Vincenzi, “spazientendosi (nei confronti del
Lazzari) sol perché esercitava un diritto e non si sottometteva”, avrebbe manifestato inimicizia
nei confronti dell’imputato;
2) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla
valutazione dell’affermazione contenuta in un provvedimento emesso quale giudice tutelare dal
dott. De Vincenzi il 2 dicembre 2013 (“…contrariamente alla del tutto fantasiosa ed unilaterale
ricostruzione dei fatti operata dal Lazzari, persona peraltro più volte segnalatasi per il
comportamento improntato al più totale spregio delle leggi e delle decisioni di questo
ufficio…”),

affermazione dalla Corte territoriale ritenuta inopportuna e tuttavia, senza

specificarne i motivi, attinente all’oggetto del giudizio; nel provvedimento impugnato, inoltre,
si sarebbe omesso di prendere in considerazione altri fatti, solo sinteticamente riportati in
motivazione, che contribuivano a delineare il rapporto conflittuale tra il magistrato ricusato e il
Lazzari che nel provvedimento suindicato era stato definito dal dott. De Vincenzi “persona…più

cod.pen. nell’ambito del proc. n.1651/11 R.G.not.reato- aveva manifestato secondo il ricusante

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volte segnalatasi per il comportamento improntato al più totale spregio delle leggi e delle
decisioni di quésto ufficio”.
Considerato in diritto
1.

Il ricorso -articolato in due motivi strettamente connessi, sotto il profilo della

violazione di legge e del vizio della motivazione- è inammissibile perché manifestamente
infondato.

tutelare) il 2 dicembre 2013 -in cui aveva definito il ricorrente “persona. .più volte segnalatasi
per il comportamento improntato al più totale spregio delle leggi e delle decisioni di questo
ufficio”- è stata ritenuta dalla Corte territoriale “non…funzionalmente del tutto estranea alla
trattazione della tutela in corso” e, quindi, alla valutazione finale da parte del giudice tutelare
dell’inconsistenza e pretestuosità della richiesta del Lazzari di sostituire il tutore della propria
madre prospettando una “fantasiosa e unilaterale ricostruzione dei fatti”. Il nesso tra detta
espressione e il rigetto della richiesta del Lazzari è razionalmente argomentato nel
provvedimento impugnato, con riferimento alle continue istanze del Lazzari volte a contestare
l’operato del tutore e anche dirette a farsi nominare pro-tutore della madre colpita da morbo di
Alzheimer. Si è quindi escluso che detta espressione, per quanto inopportuna, costituisse una
manifestazione di inimicizia personale, tale da rendere accoglibile la dichiarazione di
ricusazione proposta dal Lazzari nei confronti del giudice De Vincenzi nell’ambito del successivo
procedimento penale.
Il giudice di merito si è così conformato alla giurisprudenza consolidata di questa Corte
secondo la quale non costituisce motivo di grave inimicizia, tale da legittimare la ricusazione, il
fatto che il giudice abbia precedentemente impiegato, nella motivazione di sentenza relativa ad
altro processo nei confronti dello stesso imputato, espressioni che, pur se non rispondenti alle
caratteristiche di sobrietà e di continenza proprie del suo ruolo e, quindi, eventualmente
rilevanti in sede disciplinare o di valutazione della professionalità, non siano palesemente
estranee ai punti della decisione da adottare (Cass. sez.VI 22 gennaio 2013 n.5903, R; sez.III
7 aprile 2011 n.16720, Vítalone; sez.III 17 marzo 2009 n.17868, Nicolasi e altro). Non sono
pertanto valutabili ai fini della ricusazione per grave inimicizia le eventuali esuberanze
espressive funzionalmente collegate all’esigenza di motivazione del provvedimento, rilevando
invece a tal fine elementi endoprocessuali che presentino aspetti sintomatici di una inimicizia
maturata all’esterno. L’inimicizia grave rilevante ai fini della ricusazione del giudice non
sussiste, infatti, qualora sia ravvisata in asserite violazioni di legge o in discutibili scelte
operate dal giudice nella gestione del procedimento, riguardanti aspetti interni al processo
risolvibili con il ricorso ai rimedi apprestati dall’ordinamento processuale, ma deve sempre
trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo ed ancorati a circostanze oggettive,
mentre, invece, la condotta endoprocessuale può assumere rilievo solo quando presenti aspetti

L’espressione adottata dal dott. De Vincenzi nel provvedimento emesso (quale giudice

talmente anomali e settari da costituire sintomatico momento dimostrativo di una inimicizia
maturata all’esterno (Cass. sez.V 21 novembre 2013 n.5602, X.; sez.V 26 febbraio 2010
n.11968, Querci; sez.V 16 dicembre 2004 n.3756, Querci; sez.VI 31 gennaio 2003 n.30577,
Previti).
Non si ravvisa, pertanto, la dedotta violazione di legge, mentre il provvedimento
impugnato risulta adeguatamente motivato, con argomentazioni giuridicamente corrette e

Del tutto generico è, infine, il riferimento nel secondo motivo di ricorso ad altri
comportamenti riferiti nella dichiarazione di ricusazione e asseritamente non valutati
-nell’ordinanza impugnata, mentre nella motivazione della Corte territoriale risultano essere
stati presi in considerazione (e ritenuti irrilevanti ai fini della ricusazione) i diversi
provvedimenti interinali adottati dal magistrato ricusato nell’ambito di altro procedimento
penale a carico del Lazzari in ordine al reato previsto dall’art.574 cod.pen.
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma 1° luglio 2015

il cons. est.
o

I Presidente

puntuali riferimenti giurisprudenziali.

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