Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36454 del 03/06/2015


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 36454 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA
sull’istanza di sospensione ex art.612 cod.proc.pen. proposta nell’interesse di
MONTIROLI Franca n. Cagli (PU) il 30 agosto 1940
unitamente al ricorso avverso la sentenza emessa il 24 settembre 2014 dalla Corte di appello
di L’Aquila

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
letta la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto il
rigetto dell’istanza;
osserva:

Data Udienza: 03/06/2015

Ritenuto in fatto
1.

Con sentenza in data 24 settembre 2014 la Corte di appello di L’Aquila ha

confermato la sentenza emessa il 6 maggio 2013 dal Tribunale di Avezzano con la quale
Montiroli Franca era stata dichiarata colpevole del reato di appropriazione indebita continuata,
aggravata ai sensi degli artt.61 nn.7 e 11 cod.pen., della somma complessiva di 125.600,57
euro di cui aveva il possesso in qualità di amministratrice del consorzio Piccola Svizzera, reato
commesso in Tagliacozzo sino al 21 dicembre 2006. All’esito del giudizio di primo grado

aggravanti, alla pena condizionalmente sospesa di mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di
multa nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile, cui veniva assegnata una
provvisionale nella misura di euro 35.000,00.
2.

Avverso la predetta sentenza l’imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso

per cassazione deducendo:
1)

la violazione della legge penale sostanziale e processuale per la nullità della

costituzione del rapporto giuridico processuale, in relazione agli artt. 552 co.2, 375 co.3 e 415-

bis cod.proc.pen.;
2)

la violazione di norme penali processuali e il vizio della motivazione per non aver

tenuto conto il giudice di merito dell’intervenuta assoluzione per insussistenza del fatto della
Montiroli da parte del Tribunale di Avezzano, con sentenza emessa in data 18 settembre 2009
e divenuta irrevocabile, in ordine al reato di appropriazione indebita aggravata della
documentazione contabile del Consorzio Piccola Svizzera, documentazione in possesso di tutti i
soci e conservata presso la sede del consorzio, ivi compresi fatture, ricevute ed estratti conto;
sarebbe stato leso il diritto di difesa dall’ordinanza con la quale il giudice di primo grado non
aveva ammesso (tutte) le prove richieste dalla difesa, tendenti a dimostrare, attraverso
l’audizione dei testi e l’ordine alla persona offesa di esibire tutti i documenti posseduti,
l’effettiva destinazione delle somme di cui la Montiroli si sarebbe appropriata; il procedimento
penale definito con sentenza di assoluzione peraltro verteva, secondo la ricorrente, sullo stesso
fatto e doveva essere considerato anche ai sensi dell’art.649 cod.proc.pen.; analoga violazione
del diritto della difesa sarebbe stata compiuta dalla Corte territoriale, che non aveva accolto le
richieste formulate dalla difesa ai sensi dell’art.603 cod.proc.pen.;
3)

la violazione di legge e il vizio della motivazione quanto all’affermazione di

responsabilità basata, tra l’altro, sulle affermazioni del teste Santariga circa la natura di
condominio del consorzio che invece secondo il teste M.Ilo Di Testa era un’associazione non
riconosciuta, aggiungendo che nessun controllo sugli assegni emessi era stato eseguito avendo
la Procura ritenuto esaustivi gli accertamenti svolti dal consulente di parte che lo stesso giudice
di primo grado aveva sostenuto essere inattendibili perché eseguiti senza contraddittorio, poi
valutandoli ai fini dell’affermazione di responsabilità; sul punto la Corte territoriale non si era

l’imputata era stata condannata, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle

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pronunciata, non aveva rilevato i plurimi elementi di scarsa attendibilità delle dichiarazioni del
teste Santariga (imputato di reato connesso) né aveva ritenuto di approfondire l’esame
testimoniale dei testi Primo Persia e Lisa Testa; la Corte territoriale aveva anche omesso di
valutare il motivo di appello relativo alla immotivata determinazione della pena pecuniaria nel
quadruplo del massimo previsto dalla norma incriminatrice;
4)

la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all’erronea

qualificazione, rilevante ai fini della ritualità della costituzione in giudizio, della persona offesa

civile sarebbe stata necessaria una deliberazione unanime e non a maggioranza; peraltro la
costituzione di parte civile era stata irritualmente ammessa alla prima udienza, nonostante
fosse stato ritenuto non perfezionata la notifica dell’avviso ex art.415-bis cod.proc.pen. e fosse
stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero, e il diverso giudice assegnatario
l’aveva confermata considerandola in alternativa come avvenuta in cancelleria (senza tuttavia
la prevista notifica all’imputato).
Al punto 5 del ricorso si chiede, infine, la sospensione ex art.612 cod.proc.pen., previa
fissazione dell’udienza in camera di consiglio, dell’esecutività della condanna al pagamento
della provvisionale in considerazione dell’intervenuta sentenza civile in data 9 febbraio 2014,
pubblicata il 3 marzo 2014 e passata in giudicato, con la quale è stata rigettata l’azione civile
intentata dal consorzio nei confronti della Montiroli per il recupero di somme in parte
coincidenti con quelle esposte nell’imputazione di questo procedimento (la differenza sarebbe
di poche migliaia di euro); mancavano comunque i giustificati motivi per la richiesta di
liquidazione di una provvisionale, non sussistendo i presupposti né dello stato di bisogno del
Consorzio Piccola Svizzera composto da circa trecentocinquanta consorziati (ognuno dei quali
riceverebbe circa cento euro, mentre l’imputata sacrificherebbe la propria abitazione già
pignorata ad istanza del consorzio), né del pericolo nel ritardo avendo il Consorzio nei quattro
anni trascorsi dalla destituzione dell’imputata prima della presentazione della denuncia
provveduto a far fronte a tutte le spese e alla gestione quotidiana delle necessità dei
consorziati; sussistono, per contro, gravi motivi per sospendere l’esecutività della condanna al
pagamento della provvisionale sussistendo il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Considerato in diritto
1.

L’istanza di sospensione ex art.612 cod.proc.pen., illustrata al punto 5 del

ricorso, viene esaminata in questa sede essendo stata fissata, come richiesto dal ricorrente,
l’udienza in camera di consiglio ex art.611 cod.proc.pen.
2.

La Corte non può che confermare la sospensione dell’esecutività della

provvisionale già disposta con ordinanza in data 6 dicembre 2013 dalla Corte territoriale, in cui
si è tenuto presente, oltre alla documentata possidenza immobiliare della Montiroli, della

come consorzio anziché come associazione non riconosciuta, per la cui costituzione di parte

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contemporanea presenza di un procedimento civile per analoghi fatti che avrebbe dovuto
essere tenuta presente ai fini della pronuncia sul risarcimento del danno, da circoscriversi solo
riguardo al pregiudizio morale derivante alla parte civile dalla declaratoria della sussistenza del
fatto (f.6 sentenza impugnata). Non può peraltro sottacersi che la Corte con sentenza in data
odierna ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, per l’intervenuta prescrizione del
reato ascritto alla ricorrente, disponendo il mantenimento, ai sensi dell’art. 578 cod.proc.pen.,
delle statuizioni civili della sentenza impugnata (ad eccezione della provvisionale, già sospesa

P.Q.M.
conferma l’ordinanza con la quale in data 6 dicembre 2013 la Corte di appello di L’Aquila ha
sospeso la provvisoria esecuzione della condanna al pagamento di euro 35.000,00 in favore
della parte civile costituita Consorzio Piccola Sviz -ra.
Roma 3 giugno 2015

il cons. est.

)3

dalla Corte territoriale con ordinanza in data 6 dicembre 2013).

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