Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36453 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 36453 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

Data Udienza: 03/06/2015

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
MOLLICA Domenico Antonio n. 10 settembre 1967
avverso l’ordinanza emessa il 26 gennaio 2015 dal Tribunale di Roma

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Giulio Romano, che ha chiesto
il rigetto del ricorso;
sentiti i difensori avv.ti Antonio Managò del foro di Reggio Calabria e Carmelo Tripodi del foro di
Tivoli, che hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi;
osserva:

IL

2Ritenuto in fatto
1.

Con ordinanza in data 30 gennaio 2015 il Tribunale di Roma ha confermato

l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa il 15
dicembre 2014 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti di
Mollica Domenico Antonio in ordine al reato contestato al capo 11 in concorso con il fratello
Mollica Paolo di fittizia intestazione a quest’ultimo di due locali commerciali siti in Rignano
Flaminio (art.12 quinquies d.I.306/92 conv. dalla legge n.356/92), reato aggravato ex art.7 d.l.

controllo delle attività illecite sul territorio.
2.

Avverso la predetta ordinanza l’indagato, tramite i difensori, ha proposto ricorso

per cassazione.
3.

In particolare con il ricorso sottoscritto dall’avv. Carmelo Tripodi si deduce:

1)

la violazione dell’art.268 co.6 cod.proc.pen. per avere il Tribunale del riesame

rigettato la richiesta difensiva di dichiarare l’inefficacia della misura cautelare per non essere
stata autorizzata la difesa, che ne aveva fatto richiesta, all’ascolto dell’intercettazione
telefonica del 9 ottobre 2012 sulla base dell’affermazione che, essendo stata in realtà
l’autorizzazione concessa ma non comunicata, sarebbe stato onere della difesa informarsi circa
l’accoglimento o meno della richiesta; pur prendendo atto di una precedente pronuncia della
Corte in tal senso, il difensore richiama la disposizione del sesto comma dell’art.268
cod.proc.pen. che, prevedendo l’avviso per i difensori delle parti della facoltà di ascoltare la
registrazione nei cinque giorni successivi al deposito dei risultati delle intercettazioni, disciplina
specificamente le scansioni procedimentali dell’istanza di ascolto e non consentirebbe
l’applicazione della generale previsione dell’art.121 cod. proc.pen.;
2)

la violazione dell’art.273 cod.proc.pen. e l’illogicità della motivazione quanto alla

sussistenza della gravità indiziaria desunta da riferimenti generici ai rapporti di parentela tra le
famiglie Scriva, Morabito e Mollica, da dichiarazioni di collaboratori di giustizia che nulla di
concreto avevano riferito sull’indagato, dal richiamo all’ordinanza con la quale si era deciso
sulla richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo in cui la valutazione era tuttavia
riferita solo al fumus commissi delicti, mentre sarebbe rimasto indimostrato che i due locali
commerciali fossero stati acquistati con denaro dell’indagato e fittiziamente intestati al fratello
Paolo; quanto alle conversazioni intercettate, dalle stesse risulterebbe che l’onere economico di
provvedere ai lavori di ristrutturazione dei locali commerciali sarebbe stato assunto dagli
affittuari dei locali stessi e non dall’indagato che in dette conversazioni si riferiva al fratello
Paolo come l’intestatario effettivo;

n.152/92 per aver agito al fine di favorire la ‘ndrangheta operante in Calabria e Roma per il

3)

la violazione di legge e il vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza

di gravi indizi in ordine all’aggravante dell’agevolazione mafiosa, sulla base di clausole di stile e
della notorietà dell’esistenza della ‘ndrangheta.
Con il ricorso presentato dall’avv. Antonio Managò si deduce il vizio della motivazione
dell’ordinanza impugnata in quanto il giudice del riesame non si sarebbe attenuto ai principi
giurisprudenziali in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo, dolo specifico,
del reato contestato; sarebbe stata omessa la valutazione delle allegazioni difensive circa

Flaminio, circa la revoca da parte del magistrato di sorveglianza di Roma in data 16 giugno
2007 della misura di sicurezza della libertà vigilata nei confronti del Mollica, circa la
restituzione alla moglie di costui da parte della Corte di appello di Reggio Calabria della quota
relativa alla società Eurofiori con provvedimento del 9 ottobre 2012, circa la revoca della
misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata nei confronti del Mollica con
provvedimento in data 11 maggio 2007 del Tribunale di Reggio Calabria; la vicenda Eurofiori,
sulla quale l’ordinanza impugnata si sofferma, esulerebbe dal reato contestato in questa sede e
le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Cretarola e Maviglia non verterebbero
sull’intestazione fittizia degli immobili sequestrati; da alcune intercettazioni telefoniche (28
dicembre 2012 con Acqua Rosalinda e 9 ottobre 2012 con Bocci Giovanni) e da un messaggio
telefonico risultavano inequivoci i riferimenti a Mollica Paolo, il quale aveva rilasciato al fratello
una procura generale per le sue precarie condizioni di salute, come effettivo proprietario dei
beni che erano stati pagati con denaro dello stesso; il tribunale si sarebbe limitato a richiamare
per relationem la decisione sul riesame del decreto di sequestro preventivo riguardante gli
immobili, senza una valutazione approfondita della gravità indiziaria; generica sarebbe anche
la motivazione quanto alle esigenze cautelari, essendo stata già acquisita la prova documentale
ed essendo irrilevanti sia la vicenda Eurofiori che l’intervenuta condanna del fratello Mollica
Saverio nel proc. Crimine; del tutto generica sarebbe infine la motivazione quanto alla
sussistenza della gravità indiziaria in ordine all’aggravante dell’agevolazione mafiosa.
Considerato in diritto
1. Il ricorso va rigettato.
2. Quanto al ricorso sottoscritto dall’avv. Tripodi, la Corte osserva quanto segue.
2.1.

Il primo motivo è infondato.

Il collegio non ritiene di doversi discostare dal principio giurisprudenziale, più volte
affermato da questa Corte (Cass. sez.VI 24 aprile 2012 n.29848, De Matteis; sez.VI 7 ottobre
2011 n.38673, Romeo), secondo il quale in tema di intercettazioni telefoniche è onere del
difensore informarsi dell’eventuale accoglimento o rigetto ovvero del mancato esame
dell’istanza con la quale ha chiesto di accedere alle registrazioni utilizzate per l’adozione di una

l’acquisto di un immobile a proprio nome da parte dell’indagato nello stesso comune di Rignano

misura cautelare, non gravando sul pubblico ministero alcun obbligo di comunicazione al
difensore dell’indagato del provvedimento con il quale ha deciso sull’istanza difensiva.
Nel caso di specie l’istanza difensiva era stata accolta dal pubblico ministero in data 19
gennaio 2015 (come documentato all’udienza del riesame dallo stesso pubblico ministero, a
seguito dell’eccezione difensiva), mentre l’udienza dinanzi al Tribunale del riesame si è svolta il
22 gennaio 2015. Correttamente il Tribunale ha ritenuto che il pubblico ministero avesse
provveduto in tempo utile per consentire alla difesa di accedere alla registrazione

dell’accoglimento o meno dell’istanza o dell’eventuale mancata considerazione dell’istanza
stessa.
La sentenza della Corte cost. n. 336 del 2008, dichiarativa della parziale illegittimità
costituzionale dell’art. 268 c.p.p., ha espressamente affermato che, dopo la notificazione o
l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, sussiste il

“diritto

incondizionato” del difensore di ottenere dal pubblico ministero procedente la trasposizione su
nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai
fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate.
La presentazione dell’istanza al pubblico ministero, a parere della Corte, non dà peraltro
luogo al diritto per il difensore di ottenere la comunicazione, non prevista, del provvedimento
emesso, avendo il pubblico ministero solo l’obbligo di provvedere in tempo utile a consentire
l’esercizio del diritto di difesa nel procedimento incidentale

de libertate,

obbligo il cui

inadempimento può dar luogo a responsabilità disciplinare o penale del magistrato del pubblico
ministero. Correlativamente spetta al difensore che ha presentato l’istanza, e che ha diritto ad
una sollecita decisione per poter rendersi conto dell’effettivo contenuto della registrazione,
verificarne l’esito ed eventualmente eccepire la nullità di ordine generale a regime intermedio,
ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. costituita dalla mancanza o dal ritardo
nell’emissione del provvedimento sull’istanza con

“l’onere di specifica allegazione e

documentazione al riguardo”. (Cass. Sez.Un. 22 aprile 2010 n.20300, Lasala).
Il sesto comma dell’art.268 cod.proc. pen., peraltro, si limita a disciplinare le modalità
di esercizio della facoltà per i difensori di esaminare gli atti, di ascoltare le registrazioni e di
prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche nel caso in cui i
verbali e le registrazioni siano stati depositati secondo le modalità e i tempi previsti dai commi
4 e 5 della stessa norma. La Corte costituzionale, con la sentenza additiva citata, è intervenuta
per consentire ai difensori di accedere, “su loro istanza”, alle registrazioni poste a base della
richiesta del pubblico ministero ma non presentate a corredo di quest’ultima, in quanto
sostituite dalle trascrizioni, anche sommarie, effettuate dalla polizia giudiziaria, anche nel caso
in cui dette registrazioni non siano state depositate. Ai difensori, in tale evenienza, è stata
riconosciuta la facoltà di chiedere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di

dell’intercettazione telefonica richiesta e che sarebbe stato onere del difensore informarsi

5

conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento
cautelare. Sulla relativa richiesta ritualmente e tempestivamente presentata il pubblico
ministero deve provvedere “senza ritardo” -come previsto dall’art.121 cod.proc.pen. per tutte
le richieste delle parti e dei loro difensori, secondo comma, cod.proc.pen.- e, comunque, in
tempo utile per consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa all’udienza del riesame. In
mancanza della specifica previsione di una comunicazione circa l’esito dell’istanza, non può che
rimettersi alla diligenza del richiedente la verifica di tale esito, anche in considerazione delle

secondo alcune pronunce di questa Corte (Cass. sez.II 3 ottobre 2013 n.43772, Bathiri; sez.VI
24 aprile 2012 n.31440, Namia; sez.I 5 aprile 2011 n.18609, Palmieri) che il collegio
condivide, il difensore che deduca la nullità di ordine generale a regime intermedio per non
aver ottenuto, nonostante la tempestiva richiesta in vista del giudizio di riesame, l’accesso alle
registrazioni di conversazioni intercettate, ed utilizzate per l’emissione di un provvedimento di
coercizione personale, ha l’onere di provare l’omesso o ritardato rilascio della documentazione.
Non è possibile dedurre la violazione del diritto di difesa sulla base unicamente della mancata
comunicazione del provvedimento del pubblico ministero, con il rischio di contestuale smentita
(come è avvenuto nel caso in esame, in cui il pubblico ministero ha, nella stessa udienza,
prontamente depositato il provvedimento di accoglimento emesso alcuni giorni prima). La
violazione del diritto di difesa, infatti, può essere dedotta solo quando sia stato
ingiustificatamente rifiutato o ritardato il rilascio da parte del pubblico ministero procedente di
una copia effettivamente richiesta dal difensore e non anche quando il difensore adduca solo la
mancata comunicazione, non prevista, del relativo provvedimento che si concreta peraltro in
un “nulla osta”, privo di contenuto valutativo. La Corte costituzionale nella citata sentenza
n.336 del 2008 ha infatti riconosciuto il “diritto incondizionato” del difensore ad ottenere la
trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni
intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non
depositate, escludendo espressamente l’applicazione dell’art. 116 cod. proc. pen., che
disciplina in via generale il rilascio di copie degli atti processuali e che implica una valutazione
(la Corte costituzionale ha rilevato che l’art. 43 disp. att. cod.proc.pen., nel prevedere che
l’autorizzazione ex art.116 comma 2 del codice non è richiesta nei casi in cui è espressamente
riconosciuto il diritto del richiedente al rilascio di copia, esclude implicitamente che esista un
diritto generalizzato e incondizionato ad ottenere copia degli atti processuali). Ne consegue che
l’assimilazione dell’istanza in questione alle richieste formulate ai sensi dell’art.121
cod.proc.pen. (sez.VI 7 ottobre 2011 n.38673, Romeo), per le quali all’obbligo del giudice di
provvedere non è correlato un obbligo di tempestiva comunicazione, sia la soluzione più
appropriata. In conclusione, come affermato da questa stessa sezione (Cass. sez.II 3 ottobre
2013 n.43772, Bathiri; la Corte ha ritenuto che la prova dell’omissione può essere fornita
attraverso una certificazione attestante la mancata consegna del supporto informatico), la
difesa nel dedurre la nullità di ordine generale a regime intermedio per l’omesso o ritardato

esigenze di celerità che caratterizzano la procedura incidentale di riesame. Coerentemente,

provvedimento sull’istanza è gravata da un duplice onere probatorio consistente sia nel
provare la tempestiva richiesta rivolta al P.M. in vista del giudizio di riesame, sia l’omesso o il
ritardato rilascio della documentazione richiesta.
2.2.

Il secondo motivo è del pari infondato.

Nella motivazione dell’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame -premesso che la
difesa aveva riproposto le medesime argomentazioni addotte nell’ambito del procedimento di

stata ravvisata la gravità indiziaria) e dei due locali commerciali per la cui fittizia intestazione
era stata emessa anche la misura cautelare personale- ha riportato la motivazione
dell’ordinanza di conferma della misura cautelare reale nella quale sono confutate le deduzioni
difensive a sostegno dell’origine lecita dei beni sottoposti alla misura cautelare, sulla base di
elementi ritenuti validi a configurare anche la gravità indiziaria. E’ pur vero che il
provvedimento di sequestro preventivo deve essere adeguatamente motivato in ordine alla
sussistenza del presupposto del fumus commissi delicti, consistente nell’astratta configurabilità
nel fatto attribuito all’indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal pubblico
ministero dell’ipotesi criminosa cui è correlata la confisca, senza che rilevi la sussistenza di
gravi indizi di colpevolezza richiesta invece per le misure cautelari personali, ma nulla
impedisce il richiamo, in sede di riesame della misura cautelare personale, della motivazione
emessa in sede di riesame della misura cautelare reale che, come nel caso in esame, evidenzi
plurimi elementi emergenti dalle indagini che complessivamente consentano di ravvisare la
gravità indiziaria e non solo il fumus commissi delicti. La trascrizione della motivazione emessa
in sede cautelare reale, e fatta propria dal Tribunale del riesame che si è pronunciato sulla
misura cautelare personale, consente peraltro a questa Corte di verificare in concreto, in
relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se in
detta motivazione, forse sovrabbondante ai fini della misura cautelare reale per la quale
sarebbe stato sufficiente valutare la sussistenza del fumus commissi delicti, il giudice di merito
abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del
quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione
riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di
diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass. Sez.Un. 22 marzo
2000 n.11, Audino).
Ciò premesso, la Corte ritiene che nel caso di specie la motivazione richiamata nel
provvedimento impugnato non consenta di ritenere fondate le censure del ricorrente. Sono
state poste in evidenza, infatti, le molteplici emergenze investigative sull’effettiva disponibilità
da parte dell’indagato degli immobili intestati al fratello Paolo (intercettazioni telefoniche da cui
risulta che era stato l’indagato, senza mai coinvolgere il fratello se non per apporre qualche
firma, a decidere di dare in locazione uno dei due locali commerciali, a occuparsi delle

riesame del decreto di sequestro preventivo di un appartamento (in relazione al quale non era

9trattative con i conduttori e a riscuotere in prima persona i canoni, a provvedere alla variazione
di destinazione d’uso del locale, all’allacciamento delle utenze e alla costante sorveglianza dei
lavori di ristrutturazione, per i quali aveva anche anticipato le somme necessarie; dichiarazioni
di Hossain Habib, che aveva preso in locazione il locale commerciale dall’indagato,
considerandolo il proprietario, ed ha riferito della locazione dell’altro locale commerciale di cui
l’indagato era effettivo proprietario, adibito a bar; intercettazioni telefoniche da cui risulta che
l’indagato riscuoteva personalmente i canoni di locazione anche di quest’altro locale
interessandosi della controversia economica tra il conduttore Acqua Giuseppe e coloro ai quali

quest’ultimo aveva ceduto l’azienda). Nell’ordinanza impugnata sono stati, inoltre,
puntualmente indicati gli elementi di inidoneità della documentazione difensiva tendente a
confermare la versione dell’origine lecita degli acquisti effettuati dall’indagato quale
procuratore speciale del fratello Paolo, in precarie condizioni di salute dopo l’incidente in cui
era stato coinvolto nell’anno 2003, per assicurare allo stesso adeguate fonti di reddito
(discordanze tra i contratti di compravendita e la documentazione prodotta quanto
all’individuazione degli immobili acquistati e alle modalità di pagamento; incongruenze quanto
alle date di acquisto dei magazzini commerciali, i cui futuri canoni di locazione sarebbero stati
destinati a pagare le rate del mutuo dell’appartamento acquistato un anno e mezzo prima;
inadeguatezza delle capacità reddituali di Mollica Paolo in relazione all’entità degli acquisti
immobiliari in contestazione).
Peraltro il Tribunale del riesame ha aggiunto ulteriori argomentazioni, logicamente
coerenti, per contrastare le censure difensive fondate sulla conversazione intercettata in cui
l’indagato rappresentava all’interlocutore che proprietario degli immobili era il fratello,
essendosi considerato che il Mollica nell’interloquire, come nel caso di specie, con soggetti terzi
per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione in uno dei due locali commerciali non poteva che
far apparire una situazione di apparente legittimità della sua attività.
Tutte le ulteriori deduzioni difensive riguardano l’inquadramento del contesto familiare
in cui l’indagato operava, i suoi precedenti penali, la genericità delle dichiarazioni rese da due
collaboratori di giustizia, elementi di valutazione che peraltro non vengono specificamente
contestati e attengono comunque al merito, insindacabile in questa sede, così come le diverse
interpretazioni date al contenuto di alcune intercettazioni telefoniche citate nel provvedimento
impugnato.
2.3. Il terzo motivo è del tutto generico, in quanto il ricorrente si limita a contestare la

ritenuta sussistenza, sul piano indiziario, dell’aggravante prevista dall’art.7 d.l. n.152/91, sotto
il profilo dell’agevolazione dell’associazione di tipo mafioso. A questo riguardo la Corte osserva
che nella fase delle indagini preliminari, ai fini della applicazione di misure cautelari personali,
per la ravvisabilità dell’aggravante è sufficiente la prova della elevata probabilità dell’esistenza
dell’associazione agevolata (Cass. sez.II 30 settembre 2014 n.52164, Mazzini e altro; sez.VI 7

ir\

novembre 1997 n. 4381, Lupo A.) non richiedendosi, nella fase incidentale in cui viene valutata
la mera gravità indiziaria, altro che l’elevata probabilità di colpevolezza del chiamato. Peraltro
nell’ordinanza impugnata non si manca di evidenziare che il Mollica, già condannato ad otto
anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso con sentenza irrevocabile il
16 ottobre 2000 e già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno per due anni (misura revocata in data 11 maggio 2007), era stato coinvolto inoltre
nella vicenda cd. Eurofiori attraverso la quale l’organizzazione criminale di riferimento

anche in territorio laziale e, in definitiva, perseguire le finalità illecite del sodalizio. Tale
motivazione, almeno nella fase cautelare che qui interessa, appare argomentata correttamente
sotto il profilo giuridico e coerente dal punto di vista logico.
3. Il ricorso sottoscritto dall’avv. Managò è infondato.
Almeno sul piano della gravità indiziaria, è configurabile il dolo specifico della coscienza
e volontà di eludere l’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale in un soggetto
che, come il ricorrente, era già stato sottoposto a misura di prevenzione personale, ancorché
revocata nell’anno 2007, dopo aver riportato una condanna, irrevocabile nell’anno 2000, ad
otto anni di reclusione per associazione mafiosa. La revoca della misura di prevenzione della
sorveglianza speciale e quella della misura di sicurezza della libertà vigilata di cui era stata
disposta l’applicazione con la sentenza di condanna sopra citata, del resto, non costituiscono,
come anche la restituzione alla moglie dell’indagato della quota relativa alla società Eurofiori,
elementi significativi, poiché lo

“scopo elusivo” che connota il dolo specifico del reato

contestato prescinde dalla concreta possibilità dell’adozione di misure di prevenzione
patrimoniali all’esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato
timore dell’inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l’esito (Cass. sez.II 30
settembre 2014 n.52614, P-M- in proc. Lapelosa). I trascorsi giudiziari del Mollica e il contesto
familiare e sociale di riferimento consentivano di ritenere, come nel provvedimento impugnato,
la gravità indiziaria sulla sussistenza del dolo.
Le ulteriori deduzioni difensive sono state già valutate nell’esame del secondo e del
terzo motivo del ricorso sottoscritto dall’altro difensore.
Quanto alle esigenze cautelari, le censure sono generiche e comunque manifestamente
infondate (peraltro la sussistenza delle esigenze cautelari non era stata contestata dalla difesa
con la richiesta di riesame: f.13 ordinanza impugnata) avendo il Tribunale del riesame ritenuto
sussistenti il pericolo di recidiva, con riferimento ai rilevanti precedenti penali del Mollica, il
pericolo di fuga desunto dalla latitanza dichiarata con provvedimento del 16 gennaio 2015, il
pericolo di inquinamento probatorio risultante dalla documentazione manoscritta con la quale
l’indagato in relazione alla vicenda Eurofiori impartiva

“ordini”

(tra l’altro invitando il

destinatario di un messaggio a ricopiare i dati che aveva scritto e a distruggere il messaggio)

(Palamara-Scriva-Mollica-Morabito) intendeva esercitare il controllo sulle attività economiche

in relazione ai fatti a lui contestati e alla necessità di proseguire le indagini sulle intestazioni
fittizie e sulla provenienza dei capitali investiti. Si tratta di una motivazione adeguata,
completa ed ancorata a elementi concreti e attuali.
4.

Al rigetto consegue ex art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali.
5.

A norma dell’art. 94 co.

1-ter disp. att. cod.proc.pen., copia del presente

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell’art.94 comma 1-ter disp. att. cod.proc.pen.
Roma 3 giugno 2015

il cons. est.

provvedimento va trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto.

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