Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36452 del 31/01/2017

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36452 Anno 2017
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 2097/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
03/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 31/01/2017

RG. 46770/2015 A.A.
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
erronea applicazione della legge penale, dei criteri di valutazione della prova, carenza ed illogicità della
motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, alla determinazione della pena, al diniego delle
attenuanti generiche e all’esiguità del danno (art.606 lett.b) e), c.p.p.).
Nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è pervenuto il
giudice d’appello e vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame. Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di
valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici (Cass.

solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591,
co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
La sentenza impugnata va, poi, necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione
dei fatti, di primo grado; quando, infatti, le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e
nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura
motivazionale della sentenza si salda con quella precedente (Cass.Sez.I, n.8886/2000, Sangiorgi).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate
da illogicità manifeste e sono infine esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine alla sussistenza del
reato di truffa continuata, avendo indotto i clienti all’acquisto e al pagamento della merce pur sapendo che
non avrebbe potuto procurarsela (v.pag.6); nonché in riferimento al trattamento sanzionatorio e al diniego
delle attenuanti generiche per i numerosi precedenti. Correttamente e con congrua motivazione sono state
negate le attenuanti generiche per i precedenti specifici e la mancanza di resipiscenza dell’imputato. Per
quanto riguarda poi la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art.
131-bis cod. pen., genericamente evocata in ricorso, rilevasi infine che, nel giudizio di legittimità, la stessa
può essere rilevata d’ufficio, anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello pendente alla data di
entrata in vigore della norma, solo in presenza di un ricorso ammissibile, e a condizione che i presupposti
per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti
fattuali a tal fine (cfr. Cass.Sez.Vi, Sentenza n. 7606 del 16/12/2016 Ud. (dep. 17/02/2017 ) Rv. 269164).
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile e non sono rilevabili dagli atti i presupposti per la sua
applicabilità.
Il ricorso va dichiarato inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost.
sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 2000.

PQM

dichiara inam,jiissibiIe il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
Euro 2000 a favore della Cassa delle ammende.

versamento della s
Roma, 3

.2017

sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non

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