Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36452 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 36452 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Faiella Antonietta, nata il 19.04.1972
avverso l’ordinanza n.503m/2014 del Tribunale della libertà di Salerno, del
30.01.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.B.Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Giulio Romano , che ha concluso per il rigetto del ricorso;

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Data Udienza: 03/06/2015

udito per la ricorrente, l’avv. Settimio Di Salvo, che ha insistito per
raccoglimento del ricorso;
MOTIVI della DECISIONE
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Salerno
rigettava l’appello proposto nell’interesse di Faiella Antonietta avverso
l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del decreto di sequestro
preventivo, anche per equivalente, emesso dal GIP del Tribunale di Salerno in

1.1 Avverso tale ordinanza propone ricorso il difensore della Faiella,avvocato
Settimi° Di Salvo, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e deducendo a
motivo:
a) mancanza e

manifesta illogicita’ della motivazione in relazione

all’inottemperanza all’ordinanza del 3 settembre 2014 del Tribunale di Nocera
Inferiore ,in composizione collegiale, ed in relazione alla denunciata violazione
del principio ne bis in idem. Lamenta il ricorrente che il provvedimento del
riesame configgeva con il disposto dell’ordinanza del Tribunale di Nocera
Inferiore che ,provvedendo sulle istanze di revoca del sequestro preventivo sui
beni del Trust , rilevando che nessun provvedimento giudiziario di sequestro
aveva colpito tali beni , aveva dichiarato che essi erano stati appresi al
compendio dei beni sequestrati(tutti specificamente indicati alle pagine 429 e
430 del provvedimento di sequestro e tra i quali non erano indicati i beni del
Trust ) di fatto e che,pertanto, in sede di esecuzione del sequestro disposto GIP
del Tribunale di Nocera Inferiore, caduto su altri beni, andavano prontamente
restituiti , in esecutiviis , ad opera del P.M.
b)inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b in
relazione all’art. 322 bis c.p.p..La mancata impugnazione dell’ordinanza del
Tribunale di Nocera Inferiore, che ha proceduto su conforme parere del P.M.
rendeva illegittima la pronuncia del GIP di Salerno, che illegittimamente
rivedeva in senso peggiorativo la situazione dei beni facenti capo al Trustee
Faiella.
c)inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. B)in
relazione alla violazione del principio ne bis in idem. Il provvedimento reiettivo
della restituzione dei beni, restituzione già prevista nell’ordinanza del
Tribunale di Nocera Inferiore , senza una specifica impugnazione di tale

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data 28.10.2014 sui beni del Trust Praesidio, del quale la Faiella è Trustee

provvedimento, violava il divieto del ne bis in idem ,valevole anche in materia
cautelare.
d) mancanza, contraddittorieta e manifesta illogicita’ della motivazione in
relazione alla simulazione del trust ; assoluta assenza di prove in tal senso.
2. Sono fondati i primi tre motivi del provvedimento impugnato, rimanendo
assorbito il motivo relativo alla rilevanza della simulazione .Ne consegue che
l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo
2.1 E’ ,indubbio, che il provvedimento di sequestro preventivo disposto anche
ai fini dell’art.12 sexies D.L.n.306 del 1992 , dal GIP del Tribunale di Nocera
Inferiore non prevede, nel puntualissimo catalogo dei beni sottoposti a
sequestro ed indicato alle pagine 429 e 430 ,quelli ascritti al Trust Praesidio,
proprio secondo quanto ha rilevato e confermato il tribunale di quella città
con l’ordinanza del 05.09.2014 che ha anche chiarito che , in assenza del
provvedimento ablativo giurisdizionale , andava di fatto ristabilita la più
ampia disponibilità del Trustee sui beni facenti parte del Trust e che ,pertanto,
era necessario che a ciò provvedesse il P.M.,organo deputato alla corretta
esecuzione dei provvedimenti del GIP, eliminando ogni ostacolo fattuale al
godimento più ampio del diritto di proprietà di quei beni.
2.2 Del provvedimento del Tribunale di Nocera Inferiore non si fa menzione
nella motivazione del provvedimento,qui impugnato, emesso dal Tribunale del
riesame di Salerno. divenuto ,nel frattempo competente. In quest’ultimo
provvedimento ci si limita ad affermare che i beni del Trust sarebbero
ricompresi tra quelli sottoposti a sequestro preventivo destinati a confisca per
equivalente, secondo quanto indicato alle pagine 437 e seguenti del
provvedimento genetico .
2.3 Ritiene questo collegio che la motivazione del Tribunale del riesame di
Salerno sia incompleta e contraddittoria, rispetto agli atti della procedura.
2.4 Va innanzitutto rilevato che il provvedimento genetico del sequestro fa
specifico riferimento ai beni del Trust ,alla pagina 273 ( n.10), per escluderne
la sequestrabilità, non sussistendo la sproporzione degli atti di acquisto degli
immobili rispetto alle disponibilità finanziarie di Citarella Christian. Inoltre
l’ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore richiama il parere favorevole
dato dal Pubblico Ministero della procedura , in ordine alla revoca del
sequestro preventivo sui beni del Trust Presidio, senza alcuna esplicita

3

esame.

distinzione circa la causa del provvedimento di cautela, di talchè sembra
doversi escludere,in assenza di una diversa iniziativa processuale, la
sussistenza , per la parte pubblica, di un interesse alla cautela per
equivalente sui beni del Trust.
2.5 L’obiettiva incertezza creata dalla sussistenza di due provvedimenti, quello
del Tribunale di Nocera Inferiore e quello del Tribunale di Salerno, di pari
rilevanza ma dal contenuto ,oggettivamente, incompatibile rispetto alla stessa

, temporalmente successivo, con rinvio al Tribunale del riesame di Salerno
perché , si pronunci sulla richiesta di appello presentata nell’interesse di
Faiella Antonietta, anche alla luce del provvedimento del Tribunale di Nocera
Inferiore e con specifico riferimento alla situazione giuridica dallo stesso
determinata .

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale si Salerno per nuovo
esame.
Così deiso ii c. era di consiglio del 03 giugno 20
Il Consihiere,leste sore

Il Pr sidente
A. Esp sito

entità patrimoniale , impone l’annullamento del provvedimento qui impugnato

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