Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36450 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 36450 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Potenza
Nei confronti di
Olivieri Giuseppe nato il 06.06.1954
avverso la sentenza n.57 / 2014 del Giudice dell’Udienza Preliminare di
Lagonegro del 23.01.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B.Taddei;

Data Udienza: 03/06/2015

lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore generale, Gioacchino Izzo , che ha concluso per raccoglimento
del ricorso
MOTIVI della DECISIONE
1.11 Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Potenza ricorre avverso la sentenza ,pronunciata ai sensi delrart.444
cod.proc.pen. ,dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale

Olivieri Giuseppe, la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione in ordine
al reato di cui agli arti. 81 cpv. 110. 644. commi I e 5. n. 3 e 4, del codice
penale.
1.1 Lamenta il ricorrente che, nell’irrogare una condanna complessiva ad
anni tre e mesi quattro di reclusione e partendo, allo scopo, da una pena
base di anni tre e mesi due, il Giudice ha omesso di applicare anche la pena
accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per le durata di
anni cinque ,secondo le previsioni dell’ultima parte del primo comma
dell’art. 29 c.p.
2.11 ricorso è fondato e deve essere accolto e ,per l’effetto, la sentenza
impugnata va annullata limitatamente alla mancata applicazione della pena
accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di
anni cinque e per la mancata condanna al pagamento delle spese
processuali.
2.1 La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che, in tema di
patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni, all’imputato
devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per
legge e lo stesso deve essere altresì condannato alle spese processuali e a
quelle eventuali di custodia cautelare (Cass. Sez. 4

14/5-10/6/2008 n.

23134 Rv. 240304).
2.2 Inoltre, nel caso di pluralità di reati – unificati dal vincolo della
continuazione – la durata della pena accessoria secondo il criterio fissato
dall’art. 37 cod. pen. va determinata con riferimento alla pena principale
inflitta per la violazione più grave, con l’eccezione dell’ipotesi di
continuazione fra reati omogenei ( ipotesi analoga a quella in esame), nella
quale l’identità dei reati unificati comporta necessariamente la applicazione
di una pena accessoria per ciascuno di essi, di modo che la durata
2

di Lagonegro che ha applicato su richiesta delle parti, nei confronti di

complessiva va commisurata all’intera pena principale inflitta con la
condanna, ivi compreso l’aumento per la continuazione.
2.3 Erroneamente, in definitiva, il Tribunale, nell’applicare all’imputato la
pena concordata di anni tre e mesi quattro di reclusione, ha omesso le
pronunce di condanna alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai
pubblici uffici ed al pagamento delle spese processuali.
2.4 Si tratta, dunque, di sopperire sia all’omessa applicazione di detta pena

durata predeterminata di anni cinque, alla condanna ad una pena per un
tempo non inferiore a tre anni) sia all’omessa pronuncia di condanna alle
spese.La sentenza va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di
Lagonegro per la pronuncia su pena accessoria e spese processuali

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa applicazione
della pena accessoria e rinvia al Tribunale di Lagonegro ,per nuovo giudizio
sul puito.
Così d

era di consiglio , il 03 giu

Il ConIalier e t sore ,

o 2015

Il residente

sposito

(che, a norma dell’art. 29 c.p., comma 1, consegue automaticamente, per la

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