Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3645 del 28/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3645 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIAPPINI FERDINANDO N. IL 27/02/1942
CHIAPPINI FLAVIA N. IL 01/06/1944
avverso la sentenza n. 826/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
04/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 28/11/2014

1) Con sentenza del 4.7.2013 la Corte di Appello di L’Aquila confermava la sentenza del
Tribunale di Teramo, sez. dist. di Giulianova, in composizione monocratica, emessa in
data 9.6.2011, con la quale Chiappini Ferdinando e Chiappini Flavia erano stati
condannati alla pena (sospesa alle condizioni di legge per la sola Chiappini Flavia) di
mesi 3 di reclusione ed euro 150,00 di multa ciascuno per i reati di cui agli artt. 110
c.p., 44 lett.c) DPR 380/2001 (capo a), 110, 632 e 639 bis c.p.(capo b), 110 c.p., 142
lett.c) e 181 co. 1 D.L.vo n.42/2004 (capo c), unificati sotto il vincolo della
continuazione.
Ricorrono per cassazione gli imputati, denunciando la violazione di legge ed
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art.179 c.p.p. e
conseguente violazione dell’art.24 co.2 Cost. con riferimento al rigetto della richiesta
di rinvio per impedimento del difensore; nonché la mancanza, contraddittorietà ed
illogicità della motivazione, il travisamento del fatto e della prova in ordine alla
riferibilità agli imputati dei fatti contestati.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Quanto al primo motivo, va ricordato che, a norma dell’art.420 ter comma 5
c.p.p., il giudice dispone, anche di ufficio, il rinvio dell’udienza nel caso di assenza del
difensore, “quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilita di
comparire per legittimo impedimento, purchè prontamente comunicato”.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ” pur quando venga prodotto, a sostegno
di una richiesta di rinvio per giustificato impedimento a comparire, un certificato
medico attestante l’esistenza di una determinata patologia, ciò non impedisce al
giudice di valutare, anche indipendentemente da una eventuale verifica fiscale e
facendo ricorso a nozioni di comune esperienza se detta patologia comporti
effettivamente una impossibilità, per il soggetto che ne è portatore, di comparire in
giudizio, se non a prezzo di grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria
salute, non potendosi considerare preclusivo di una tale valutazione il solo giudizio
espresso nel medesimo certificato….circa la genericamente ritenuta necessità, in
conseguenza della riscontrata patologia, di un determinato periodo di riposo e cure..”
(Cass.sez.5 n.5540 del 14.12.2007; Cass.sez.6 n.24398 del 26.2.2008).
La Corte territoriale ha ritenuto che, correttamente, il giudice di primo grado avesse
disatteso l’istanza di rinvio, sulla base della natura dell’infermità (per come riportata
nello stesso certificato medico) e ritenendone motivatamente il carattere non
impeditivo. Ha anzi sottolineato la Corte di merito che lo stesso certificato si
limitava a prescrivere “giorni due di riposo e cure”, senza indicare in termini assoluti
l’impossibilità di comparire.
2.2) La Corte territoriale ha ritenuto, poi, riconducibili agli imputati i fatti di cui alla
contestazione sulla base di una serie di circostanze indizianti (pag.5 e 6 sent.),

1

OSSERVA

applicando correttamente i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte,
secondo cui può essere attribuita al proprietario non formalmente committente
dell’opera la responsabilità penale sulla base di valutazioni fattuali, quali
l’accertamento che questi abiti nello stesso territorio comunale ove è stata eretta la
costruzione abusiva, che sia stato individuato sul luogo, che sia destinatario finale
dell’opera, che abbia presentato richieste di provvedimenti abilitativi anche in
sanatorio (cfr. ex multis cass.pen.sez.3 n.9536 del 20.1.2004; Cass.sez.3, 14.2.2005 Di Marino; Cass.sez.3 n.32856 del 13.7.2005-Farzone). Più di recente, nel richiamare
tutti tali principi, è stato sottolineato che “grava inoltre sull’interessato l’onere di
allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere
realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà” (Cass.pen. Sez. 3 n.25669 del
30.5.2012 che richiama anche Cass. Sez. 3 n.35907 del 19.9.2008 e tutte le
precedenti pronunce).
2.3) Il ricorso deve quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ciascuno, ai sensi
dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00
ciascuno.
Così deciso in Roma il 28.11.2014

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