Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36449 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 36449 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 03/06/2015

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
D’Alessandro Luigi, nato 1’08.11.1952
avverso l’ordinanza n.59 del 2014 della Corte d’appello di L’Aquila, del
29.10.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B.Taddei;
Lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto

Procuratore generale, Giuseppina Fodaroni , che ha concluso per

l’annullamento con rinvio
MOTIVI della DECISIONE
1. L’avvocato Marcello Marini Misterioso, nell’interesse di D’Alessandro
Luigi, propone ricorso avverso l’ordinanza della Corte d’appello di L’Aquila
che ,i1 29.10.2014, ha dichiarato inammissibile,perché tardiva, la
dichiarazione di ricusazione depositata il 20.06.2014 da D’Alessandro Luigi,
nei confronti del collegio giudicante del Tribunale di Pescara, composto dai

processo penale n.1653/2009.
1.1 Lamenta il ricorrente che la Corte non ha tenuto conto dell’ inequivoco
dato temporale dedotto dal ricusante, per cui questi è venuto a conoscenza
solo il 18 del giugno del fatto che il Tribunale, nella stessa composizione
collegiale, aveva rigettato, il precedente 12/5/2014, una richiesta di
riesame di sequestro preventivo di cambiali, girate dal D’Alessandro alla
figlia Igina, pronunciandosi così ,anticipatamente, sul merito della vicenda a
processo, che vede il D’Alessandro imputato di usura.
1.2 La Corte ha ,pertanto, travisato il dato temporale, oggettivamente certo,
della conoscenza della causa di incompatibilità del collegio con altro dato
temporale di incerta provenienza, atteso il riferimento al precedente
10/3/2014 quando D’Alessandro avrebbe “manifestato l’intenzione di
ricusare il presidente del collegio” episodio ,però, sicuramente non riferibile
alla pronuncia ,del 12.5.14, sul sequestro delle cambiale, attesa
l’incongruenza del dato temporale.

2.11 ricorso è fondato e deve essere accolto.
2.1 Come correttamente rileva il P.G. nella sua requisitoria , il riferimento
temporale del 10.3.14, preso a parametro dalla Corte per valutare la
tempestività della dichiarazione di ricusazione , non è pertinente alle istanze
dedotte in ricorso perché il D’Alessandro ha indicato, quale parametro
temporale per valutare il verificarsi della causa di incompatibilità del
collegio , un provvedimento del 12.05.2014 ,contenente un’ anticipazione
del convincimento sui fatti di cui al processo in corso davanti al collegio
ricusato.
2.2 Si tratta, pertanto ,

di una circostanza fattuale verificatasi

successivamente al 10/3/2014, ma della quale il D’Alessandro ha
2

dottori Angelo Zaccagnini,Rossana Villani e Massimo De Cesare , nel

rappresentato di essere venuto a conoscenza, per il tramite della figlia, solo
il 18/6/2014. Lamenta di conseguenza il ricorrente che a detta ultima data
la Corte di appello avrebbe dovuto fare riferimento per valutare la
tempestività della ricusazione presentata il 20/6/2014, e dunque a distanza
di due giorni dalla sua conoscenza della relativa causa.
2.3 E’ di tutta evidenza che la decisione della Corte di merito non è coerente
con il contenuto del ricorso e, tanto, a prescindere dalla fondatezza o meno

impregiudicata ogni valutazione sulla stessa.
2.4 Si impone,pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato.
Gli atti vanno trasmessi alla Corte d’appello di L’Aquila perché provveda,in
diversa composizione collegiale, ad una nuova delibazione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla corte
d’appel or ‘Aquila per nuovo esame.
Così de%iso R a, il 03 giugno 2015
Il Consi

sore

Il 9residente

A. sposito

dei fatti e delle circostanze richiamate nella dichiarazione di ricusazione ed

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