Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36447 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 36447 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Panetta Pietro Francesco, nato il 28 .10.1953
avverso la sentenza n.242/2014 della Corte di Cassazione, 6a sezione
penale, del 05.06.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita Bianca Taddei ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Giulio Romano , che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Fabio Schembri, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso;

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Data Udienza: 26/05/2015

MOTIVI della DECISIONE
1.La sesta sezione di questa Corte , con la sentenza n.30059 del
05.06.2014 , confermava la sentenza n. 4190 del 23/04/2013 della Corte
Appello Milano che aveva condannato Panetta Pietro Francesco per il
reato di associazione mafiosa ,quale appartenente alla “locale” di Cormano,
con il ruolo di capo ed organizzatore
1.1 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore di Panetta,avv.

pretesi errori di fatto nella parte in cui sono stati rigettati i motivi di
gravame n. 4 e n. 6. Al riguardo il ricorrente lamenta che la Corte
Suprema, con la decisione adottata circa l’esistenza della associazione a
delinquere, ” non ha considerato che il giudice territoriale, nei confronti dei

membri della ‘locale’ Legnano-Lonate Pozzolo, contrariamente a quanto
erroneamente percepito, ha emesso sentenza di proscioglimento ex art. 649
c.p.p. e che dunque gli stessi non sono stati condannati per la loro
appartenenza alla sovrastruttura ‘Lombardia’. Il giudice milanese,
riconoscendo la medesimezza del fatto sottoposto alla sua attenzione con
quello già al vaglio del Tribunale di Busto Arsizio, ha di fatto condiviso la
ricostruzione effettuata con sentenza da quest’ultima autorità (provvedimento
peraltro confermato dalla Corte d’Appello di Milano e ratificato dallEcc.ma
Corte di Cassazione) con la quale i membri della ‘locale’ di Legnano-Lonate
Pozzolo sono stati ritenuti appartenenti ad una ‘locale’ autonoma ed
indipendente dalla sovrastruttura ‘Lombardia’, entità esclusa sia dalla stessa
sentenza bustocca sia, paradossalmente, dalla sentenza del c. d. processo
“Infinito” nella parte in cui è stata ratificata la sentenza di proscioglimento per
il ne bis in idem dei soggetti già processati dal Tribunale di Busto Arsizio per
il medesimo fatto.” La Corte di Cassazione , secondo il ricorrente, non ha
pertanto utilizzato i dati informativi dedotti e documentati dalla difesa
supportati dalla documentazione allegata all’atto di ricorso per cassazione
del 02.11.13, costituiti appunto dalla citata sentenza
1.2 Con il secondo motivo lamenta l’errore di fatto derivante dalla omessa
valutazione dei dati informativi circa il reddito percepito dal Pannetta ,
forniti dalla difesa e contenuti nei documenti depositati con il ricorso
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che, sicuramente
attestavano un reddito dell’imputato maggiore di quello emergente dalle

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Fabio Schembri , chiedendo l’annullamento della sentenza in ragione di

indagini della Guardia di Finanza e richiamato in sentenza. In particolare la
Corte non ha valutato che tra le fonti di reddito del ricorrente,negli anni
antecedenti all’acquisto dell’immobile confiscato, vi era anche una rendita
INAIL,un contributo della regione Lombardia ed un rimborso assicurativo
2.Ilricorso è del tutto infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
2.1 Secondo la giurisprudenza più qualificata di questa Corte, l’errore di
fatto, distinto, nella previsione dell’art 625 bis cod.pen., dal mero errore

divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della
stessa, coincidendo, in tutto e per tutto, con quella che forma oggetto della
disciplina dettata dall’art. 130 c.p.p. -, consiste in un errore percettivo
causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia
incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso ed è connotato
dall’influenza esercitata, sul processo formativo della volontà , viziato
dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a
una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
2.2 Da tanto consegue che: a) qualora la causa dell’errore abbia anche
solo parzialmente contenuto valutativo, non è configurabile un errore di
fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio
straordinario; b) sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto altresì
gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali,
ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di
una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi
giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso
il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in
travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni
ordinarie; c) l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata
alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risultando
giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della norma in
quanto l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale.
2.3 E’ stato anche precisato che l’omesso esame di un motivo di ricorso
per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell’art.
625-bis cod. proc. pen., ne’ determina incompletezza della motivazione
della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo
proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile

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materiale – che si sostanzia in un “lapsus” espressivo, da cui deriva il

con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le
premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio
decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l’omissione sia soltanto
apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite
dall’esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso,
esse sono state comunque valutate pur essendosene ritenuta superflua la
trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente;

dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di
ordine meramente percettivo che abbia causato l’erronea supposizione
dell’inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e
oggettivamente rilevabile in base ad semplice controllo del contenuto del
ricorso.
2.4 L’errore, pertanto, è rilevante quando sia riconoscibile ictu oculi,
senza alcuna necessità di valutazione critica delle risultanze e quando sia
riferibile, in via esclusiva, al giudice di legittimità (dovendo gli errori di
fatto dei giudici di merito essere emendati con gli ordinari mezzi di
impugnazione).( SS.UU n.16103/2002 Rv. 221283 ; SS.UU.n.16104 del
2002 ; n. 14296 del 2014 rv 259503; n.16287 del 2015 rv 263113).
2.5 Se tali sono i parametri concettuali che delimitano la figura giuridica
in discorso, ad essa non possono ascriversi le censure proposte con il
ricorso in esame che sono, all’evidenza,non tanto dirette ad evidenziare
una inesatta percezione di non controversi elementi processuali quanto,
piuttosto, volte ad avvalorare una diversa valutazione di tali elementi su
cui è fondata sia la ricostruzione del fenomeno associativo ,del quale pure
si riconosce la puntuale individuazione dei peculiari profili caratteriali, sia
quella della consistenza patrimoniale dell’imputato.
2.6 Il provvedimento impugnato, ai paragrafi 5.2.4.1./2 e sgg.,avvalorando
la ricostruzione fornita dai giudici della Corte milanese e condividendone le
motivazioni, dopo aver dato per definitivamente acquisita al patrimonio
giurisprudenziale italiano l’esistenza dell’ente mafioso

ndrangheta,

caratterizzata da chiara connotazione ambientale regionale, ha evidenziato
come la sentenza milanese enuclea gli elementi evolutivi del fenomeno
associativo nato da quello calabrese e del quale ha conservato i tipi ma
sviluppatosi in altra realtà territoriale della quale ha sfruttato le indubbie

mentre deve essere ricondotto alla figura dell’errore di fatto quando sia

peculiarità ambientali, del tutto antitetiche alle prime ,così da strutturarsi
in modo originale ed autonomo anche se non del tutto indipendente
dall’originaria matrice calabrese.
2.7 Vi è ,pertanto, nella motivazione del provvedimento impugnato la
compiuta ed autonoma valutazione della sussistenza dell’ originale
fenomeno associativo criminale ,che ricomprende come elemento
essenziale anche l’articolazione “Lombardia” , nella parte in cui si afferma

avere conferma dell’esistenza di una sorta di fenomeno di “colonizzazione”,
dovuto al trasferimento di sodali calabresi in altri territori dello Stato
nazionale precedentemente immuni da analoghe forme di manifestazione
delinquenziale, soprattutto in regioni del Nord Italia, caratterizzate da un
maggiore sviluppo economico e da un più elevato grado di ricchezza
generale: sodali che, spostatisi in tali regioni settentrionali, avevano
costituito nuove articolazioni di quella medesima organizzazione criminale,
denominate organizzazioni “locali”, ciascuna delle quali aveva mutuato
regole di funzionamento e forme delle iniziative criminali analoghe a quelle
delle “locali” o dei “mandamenti” della organizzazione-“casa madre”
calabrese; in ogni “locale”, così, erano stati riproposti rituali, regole di
funzionamento, ruoli e strutture funzionali simili a quelle adottate dagli
analoghi gruppi delinquenziali operanti nella regione meridionale, con
l’attribuzione di specifici “gradi” o “doti” a ciascun associato, con una
simbologia e riti di affiliazione espressione di regole tradizionali
ndranghetistiche, fissate per governare i comportamenti dei singoli e le
comuni strategie criminali.Le carte del procedimento hanno permesso di
comprovare – per un verso – come le numerose “locali” istituite presso diversi
comuni delle province lombarde, ognuna delle quali avente una propria
tendenziale autonomia funzionale, si fossero, per così dire, consorziate
ovvero confederate tra loro all’interno di una più ampia struttura, detta
“Lombardia”, cui erano state assegnate funzioni di coordinamento tra le
singoli “locali” e di unitaria rappresentanza delle stesse verso l’esterno; e
come – per altro verso – le vicende criminali di quel raggruppamento di più
“cellule”, appunto la “Lombardia”, fossero state qualificate da una costante
tensione con gli affiliati all’organizzazione-madre calabrese, vivendo
situazioni di acceso contrasto con coloro che, dalla regione del Sud, avevano

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che ” elementi di prova acquisiti nel presente processo hanno consentito di

sperato di poter dirigere le iniziative delinquenziali degli appartenenti ai
gruppi nordici, laddove questi ultimi, pur nel rispetto dovuto a chi di quelle
regole associative era stato il fondatore, avevano alla fine acquisto una
propria autonomia decisionale ed operativa Della conseguita autonomia
delle “locali” lombarde dalla “casa madre”, vale a dire dalla ndrangheta
calabrese, vi è riprova nel contenuto di alcune importanti intercettazioni
ambientali da cui si è agevolmente evinto come i capi delle “locali” dei
“cugini” ndranghetisti attivi nella regione meridionale… In tale ottica, la
valorizzazione della “Lombardia”, come struttura federativa delle “locali” di
quella regione del Nord Italia, aveva finito per accentuare l’autonomia della
organizzazione ndranghetistica settentrionale: così come il Mandalari
Vincenzo aveva eloquentemente chiarito allAscone Rocco in una
conversazione intercettata in ambientale il 06/ 05/ 2008, ricordando al
compagno che la ‘Lombardia”, lungi dal riflettere una mera connotazione
geografica, era stata chiamata ad assolvere sia aduna innovativa funzione
di coordinamento tra le “locali” lombarde, che ad un compito di
rappresentanza delle stesse “locali” nei rapporti e nelle relazioni con gli
appartenenti alla ndrangheta calabrese e con la “Provincia”, cioè con
l’analoga struttura di coordinamento costituita in Calabria per le varie
articolazioni dell’omologa associazione attiva in quella zona
Determinante, in questo contesto, era stato il tenore dell’ulteriore colloquio
captato dagli inquirenti in ambientale il 04/ 06/ 2008, durante il quale il
Mandalari Vincenzo, discutendo di ciò che era divenuta la “Lombardia” con il
Lamarmore Antonino – che di tale sovrastruttura era divenuto il primo
responsabile, con la veste di “mastro generale” – aveva spiegato all’amico
che la “Lombardia” doveva essere considerata oramai come una entità
distinta ed autonoma dalla “Provincia” calabrese, nuova struttura nella
quale le “locali” lombarde avevano finito per riconoscersi tanto che i relativi
affiliati dovevano considerarsi partecipi, oltre che della singola “locale”, più
in generale della “Lombardia” .
2.8 E’ pertanto evidente che ,diversamente da quanto si afferma in ricorso,
la configurazione della struttura organizzativa dell’associazione a
delinquere, con lo specifico richiamo ai ruoli svolti da “Lombardia” e
“Provincia” non è il derivato di un errore percettivo della Suprema
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comuni lombardi si erano voluti emancipare dal ruolo egemone esercitato dai

Corte,che avrebbe pretermesso il verdetto di altra autorità giudiziaria ,
quanto , piuttosto, il risultato di una attenta, ragionata ed adeguata
ricostruzione di elementi processuali, sorretti da una condivisibile
valutazione ,rispetto alla quale si appalesa del tutto inadeguato il rimedio
processuale scelto dal ricorrente.
2.9 Del pari non ad una errata percezione di non controverse risultanze
processuali ma ad una diversa rilevanza valutativa di elementi processuali

caratterizza per l’assoluta genericità ,attesa la ripetitività degli argomenti
già compiutamente valutati nei precedenti giudizi.
2.10 La Corte Suprema,infatti, ha affermato, smentendo puntualmente la
diversa valutazione del ricorrente basata sulle capacità economiche dei
prevenuti, calcolate su un arco di tempo superiore a quello valorizzato dai
Giudici di merito e comprendente anche il reddito percepito ‘in nero’, gli
errori valutativi commessi dalla Guardia di Finanza, l’indennità percepita
per un infortunio e l’entità di un ulteriore rimborso assicurativo , nonché i
dati contributivi Inps falsati , che correttamente la Corte di merito ha
valutato la proporzionalità patrimoniale secondo

i

dettami della

giurisprudenza di legittimità, con esclusivo riguardo alla situazione
reddituale ed alle attività economiche del soggetto, al momento in cui il
bene è entrato a far parte del patrimonio dell’interessato, dovendosi,
pertanto, ritenere ininfluenti le favorevoli vicende economiche anteriori o
successive a tale acquisto. ( par.57.2.3).
3.Alla stregua di quanto precede,i1 ricorso è inammissibile. Ai sensi
dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella detelminazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di
una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella
sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

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si riferisce,in realtà, il ricorrente con la seconda doglianza, che si

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr nte al pagamento
delle spese processuali e al versamento della som a di euro mille alla
Cassa delle ammende.
Così de so iiR m , camera di consiglio del 26 aggio 2015
ore

Il

sidente

Il Consi

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