Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36447 del 13/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36447 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

la Corte d’appello ha ritenuto che la nullità di cui al primo motivo l’ha
ritenuta eccepita tardivamente.
RITENUTO IN DIRITTO
I motivi sono infondati sicché il ricorso va rigettato.
La infondatezza della censura di cui al primo motivo emerge, come
già evidenziato dalla Corte d’appello, dalla lettura del verbale redatto dagli
agenti operanti che sottoposero a controllo l’imputato. Da esso si rileva che
il NATALE, prima di essere sottoposto all’accertamento dello stato di
ebbrezza mediante etilometro, fu avvisato della facoltà di nominare un
difensore di fiducia. Si appalesa generico il rilievo formulato sul punto dal
ricorrente secondo cui egli non fu in grado di rendersi conto
dell’avvertimento, riportato nel verbale con una formula standard,
limitandosi a sottoscrivere l’atto. Imputet sibi se ritiene di non aver letto
attentamente il contenuto del verbale, certamente non è emerso che glielo
abbiano impedito gli agenti. operanti
Quanto al secondo motivo, a parte la sua irrilevanza, essendo
assorbente ai fini del rigetto del ricorso la infondatezza del primo, questa
Corte ha costantemente affermato (V.sez. 1^, sentenza n. 4017 del
6.06.1997, Rv. 207858; sez. 4^, sentenza n. 15739 del 14.03.2008, Rv.
239737) che la violazione da parte della polizia giudiziaria dell’obbligo di
avvertire, ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., l’indagato della
facoltà di farsi assistere, nel corso di una perquisizione o sequestro, da un
difensore di fiducia, integra una nullità generale a regime intermedio e,
pertanto, va eccepita, ai sensi dell’art. 182, cod. proc. pen., o prima del
compimento dell’atto o immediatamente dopo, intendendosi con tale formula
che la nullità deve essere eccepita dal difensore subito dopo la sua nomina,
ovvero entro il termine di cinque giorni che l’art. 366 cod. proc. pen.

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Data Udienza: 13/05/2014

concede a quest’ultimo per l’esame degli atti. L’art. 182, comma 2, cod.
proc. pen., nel prevedere che, quando la parte vi assiste, la nullità di un atto
possa essere eccepita, al più tardi, “immediatamente dopo” il compimento
dell’atto stesso, non pone affatto il detto termine in relazione alla necessaria
effettuazione di un successivo atto cui intervenga la stessa parte o il
difensore, ben potendo, in realtà, la formulazione dell’eccezione aver luogo
anche al di fuori dell’espletamento di specifici atti, mediante lo strumento
delle “memorie o richieste” che, ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen.,

consegue che non può essere considerata tempestiva la proposizione
dell’eccezione di nullità in parola dopo la costituzione in giudizio.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma alla udienza del 13 maggio 2014..

possono essere inoltrate “in ogni stato e grado del procedimento”. Ne

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