Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36446 del 26/05/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36446 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PESCE FRANCESCO N. IL 21/01/1978
avverso la sentenza n. 9386/2014 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA,
del 10/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
~sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor Avv.;
1~2rì
42, e
Data Udienza: 26/05/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
PESCE Francesco cl. 1978 presentava ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p.
avverso la sentenza di questa Corte n. 1332 del 10.7.2014 che ha annullato la sentenza della
Corte d’Appello di Reggio Calabria del 27.2.2013 limitatamente ai reati di cui ai capi 17)
1992, rigettando nel resto il ricorso.
Lamenta il ricorrente l’omesso esame da parte di questa Corte della doglianza indicata nel
primo motivo di ricorso con il quale il giudice di legittimità veniva investito dell’omessa
pronuncia da parte del giudice del gravame del 2° motivo d’appello con il quale era stato
eccepita la violazione degli artt. 104 e 178 co 1 lett. c.p.p. invocando la nullità di tutti gli atti
consequenziali. Si duole pertanto della mancata valutazione di un motivo di ricorso la cui
eventuale, riconosciuta fondatezza, sarebbe stata assorbente rispetto all’esame di tutti gli altri
motivi.
Il
ricorso
è
inammissibile
per
la
carenza
di
legittimazione
del
ricorrente.
In materia di errore di fatto, la giurisprudenza è nel senso di escludere che il ricorso previsto
dall’art. 625-bis c.p.p. possa avere ad oggetto decisioni della Corte di cassazione di
annullamento con rinvio, in quanto si tratta di pronunce che non determinano la formazione
del giudicato e, quindi, non trasformano la condizione giuridica dell’imputato in quella di
condannato, presupposto imprescindibile per l’attivazione dell’impugnazione straordinaria (cfr.,
Sez. 1, 20 maggio 2010, n. 3854, Querci; Sez. 5, 16 luglio 2009, n. 40171, Metelli).
Rispetto a questo principio le Sezioni unite hanno puntualizzato, risolvendo un contrasto
insorto tra le Sezioni della Corte di cassazione, che legittimato alla proposizione del ricorso
straordinario per cassazione a norma dell’art. 625-bis c.p.p. è anche la persona condannata nei
confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio, ma nel solo
caso in cui il rinvio riguardi i profili che attengono alla determinazione del trattamento
sanzionatorio (Sez. un., 21 giugno 2012, n. 28717, Brunetto). In sostanza, si riconosce la
qualità di “condannato” al ricorrente ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza di annullamento
parziale che non riguardi il punto relativo alla responsabilità, perché un tal tipo di
annullamento ha contenuto e valenza di rigetto per quanto attiene all’accertamento dell’an
della responsabilità, sì che l’imputato può essere qualificato “condannato” e quindi legittimato
al ricorso straordinario.
Nel caso in esame l’annullamento con rinvio disposto dalla sentenza impugnata nei confronti
del ricorrente è stato determinato dal rilevato vizio di motivazione, costituito da una serie di
contraddizioni interne alla sentenza di appello su vari aspetti ritenuti decisivi con la
(violazione artt. 648bis e 648 ter c.p) e 18)(violazione dell’art. 12 quinquies L. n. 356 del
conseguenza che non può dirsi che vi sia stato un accertamento sulla responsabilità
dell’imputato, che per questo motivo non può essere qualificata “condannato”. Non rivestendo
tale qualifica deve riconoscersi che il PESCE non è legittimato a proporre ricorso straordinario
ai sensi dell’art. 625- bis c.p.p.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen o delle spese processuali
e della somma di € 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 26.5.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA
Il e ente
Anto E. ri P O
P.Q.M.