Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36445 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 36445 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
D’Alessandro Luigi nato il 18.11.1952
avverso l’ordinanza n.111/2014 della Corte d’appello di L’Aquila del
04.12.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita Bianca Taddei ;
lette le conclusioni del PG dr Pietro Gaeta , che ha concluso per
l’inammissibilità del rinvio;

MOTIVI della DECISIONE

1

Data Udienza: 26/05/2015

1.D’Alessandro Luigi propone ricorso per cassazione, avverso l’ordinanza della
Corte di appello di L’Aquila, in data 04 dicembre 2014, con la quale è stata
dichiarata inammissibile l’istanza di ricusazione, dallo stesso depositata
presso la Cancelleria di quella Corte il 27.11.2014 , proposta nei confronti del
dott. , nella qualità di Presidente del Tribunale collegiale di Pescara, nel
procedimento penale n. 1653/09 R.G.N.R. La Corte territoriale ha dichiarato
inammissibile la ricusazione, ai sensi dell’art.41 cod.proc.pen. non essendo

addotti erano manifestamente infondati.
1.1 Con i motivi di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e l’erronea
applicazione degli arti. 41, 37 e 36 -lett. d) – c.p.p., con riferimento all’art. 606,
lett. b – c -e, c.p.p., attesa la impossibilità per il ricorrente di depositare
contestualmente la richiesta di ricusazione e copia della stessa e ,nel merito, la
lesione del diritto di difesa dell’imputato da parte del Tribunale che, non
riconobbe il legittimo impedimento dell’imputato, determinò la rinuncia del
difensore di fiducia, nominò, nell’occasione, un difensore d’ufficio e proseguì
l’udienza nonostante il termine a difesa concesso al nuovo difensore.
2. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
2.1 Questo Collegio ritiene che, correttamente, l’istanza sia stata dichiarata
inammissibile per il mancato rispetto dei termini di legge nel deposito.
Secondo il consolidato insegnamento di legittimità,infatti,”/a dichiarazione di

ricusazione ha carattere rigorosamente formale, sia per quanto attiene ai termini
di presentazione, sia per quanto concerne il modo della stessa, sicché deve
essere dichiarata inammissibile allorché non siano stati osservati i termini o le
forme prescritti” (Cass. Sez. I, C.c. 20.11.1996 n. 6058, dep. 23.12.1996, De
Persis, in C.E.D. rv: 206345; nello stesso senso v., da ultimo, Cass. Sez. II, c.c.
28.02.2003 n. 13663, dep. 25.03.2003, Panaro).
2.2 E’ stato ritenuto dalla giurisprudenza consolidata che il principio abbia il
rilievo più esteso, secondo la conforme dizione dell’art.38 cod.proc.pen. comma
3 e pertanto sia applicabile ai termini alle modalità di presentazione,
all’allegazione della documentazione a sostegno dei motivi addotti e delle
prove che accompagnano l’istanza (v. Cass. Sez. IV, c.c. 14.10.2003, n. 45429,
dep. 25.11.2003, Cinquepalmi, in C.E.D., rv: 226889; Cass. Sez. II, c.c.
22.02.1991, n. 1380, dep. 19.03.1991, Lagostena, in C.E.D., rv: 186601), ma
anche al deposito della copia dell’istanza di ricusazione presso la cancelleria

2

state rispettate le formalità di presentazione dell’istanza sia perché i motivi

del giudice ricusato (Cass. Sez. Il, c.c. 5.12.2003, n. 3123, dep. 28.1.2004,
Gallo, in C.E.D., rv: 227645; Cass. Sez. II, c.c. 25.10.2005, n. 46189, dep.
19.12.2005, Abbruzzese, in C.E.D., rv: 232782; Cass. Sez. I, c.c. 17.10.2006,
n. 35719, dep. 24.10.2006, Piras, in C.E.D., rv: 235073).
2.3 Come rilevato dal P.G. ,la Corte di appello ha adottato , del tutto
condivisibilmente, un’ermeneutica rigorosa in ordine alla prova del dies a quo
da considerare ai fini della valutazione della tempestività della proposizione
della istanza di ricusazione, a nulla rilevando le giustificazioni, peraltro

generiche, circa il mancato rispetto dei termini di deposito della copia
dell’stanza e della documentazione necessaria presso la cancelleria del giudice
ricusato.
2.4 Quanto al merito,per completezza, va comunque rilevato che del tutto
appropriatamente la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza e l’
inammissibilità dei motivi prospettati , posto che, per costante giurisprudenza,

“Non sussiste l’inimicizia grave rilevante ai fini della ricusazione del giudice
qualora sia ravvisata in asserite violazioni di legge o in discutibili scelte operate
dal giudice nella gestione del procedimento, riguardanti aspetti interni al
processo risolvibili con il ricorso ai rimedi apprestati dall’ordinamento
processuale perché l’inimicizia grave rilevante come motivo di ricusazione deve
sempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo e ancorati a
circostanze oggettive, e la condotta endoprocessuale può venire a tal fine in
rilievo solo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire
momento dimostrativo di una inimicizia maturata all’esterno (ex multis, Sez. 5,
Sentenza n. 5602 del 21/11/2013 Cc. (dep. 04/02/2014) Rv. 258867; Sez. 5,
Sentenza n. 11968 del 26/02/2010 Cc. (dep. 26/03/2010) Rv. 246557).
2.5 Nè è censurabile, attesa la palesa inammissibilità dei motivi di ricusazione,
l’adozione della procedura c.d. de plano da parte della Corte aquilana.
3. Il ricorso va ,pertanto, dichiarato inammissibile: ai sensi dell’articolo 616
cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la
parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle
spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si
stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

3

A

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.

/

Così deci o Roma, camera di consiglio del 26 aggio 2015
sore

Il Presidente

Il Consig

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