Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3644 del 28/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3644 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORONI ANTONIO N. IL 23/08/1943
avverso la sentenza n. 1619/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
04/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 28/11/2014

– che la Corte di appello di Firenze, con sentenza del 4/10/2013 ha riformato parzialmente,
dichiarando la prescrizione delle violazioni contestate fino al novembre 2005 e rideterminando la
pena originariamente inflitta, la decisione con la quale, in data 30/4/2012, il Tribunale di Livorno
aveva riconosciuto MORONI Antonio responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 2,
comma 1-bis d.l. 463\83 per omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali ed assistenziali
operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti;
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il vizio di
motivazione;
— che, nella specie, risulta accertato che il predetto aveva omesso il versamento all’INPS delle
ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori. Egli contesta, tuttavia, la
regolarità della comunicazione dell’accertamento ed afferma che l’omissione sarebbe dovuta a
contingenti difficoltà economiche;
— che, rispetto alla prova dell’avvenuta comunicazione dell’accertamento dell’omesso versamento
delle ritenute previdenziali da parte dell’INPS, si è osservato che detta comunicazione è a forma
libera e non richiede particolari formalità (Sez. III n. 30566, 2 agosto 2011; Sez. III n. 26054, 6
luglio 2007; Sez. III n. 9518, 10 marzo 2005), con la conseguenza che può ritenersi valida anche la
spedizione a mezzo raccomandata. La libertà di forma che caratterizza la comunicazione suddetta
esclude, quindi, che la stessa debba presentare i requisiti formali della notificazione e, in particolare,
la spedizione mediante raccomandata offre comunque garanzie più che sufficienti circa il recapito al
destinatario in ragione della certificazione della spedizione del plico, della consegna esclusiva al
destinatario o a un suo delegato e della possibilità di ritiro in caso di assenza, presso l’ufficio postale.
Per tali ragioni anche il mancato ritiro e la «compiuta giacenza» possono essere oggetto di
valutazione per quanto riguarda la prova dell’avvenuta comunicazione dell’accertamento dell’omesso
versamento, valutazione che deve in primo luogo riguardare la corretta indicazione dell’indirizzo di
destinazione del plico.
— che il reato de quo è configurabile anche nel caso in cui si accerti l’esistenza del successivo stato
di insolvenza dell’imprenditore, in quanto è onere di quest’ultimo ripartire le risorse esistenti al
momento di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti in modo da poter adempiere
all’obbligo del versamento delle ritenute, anche se ciò possa riflettersi sull’integrale pagamento delle
retribuzioni medesime (Sez. III n. 38269, 17 ottobre 2007; Sez. III n. 33945, 20 settembre 2001);
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in
MA, nella camera di consiglio del 28/11/2014
Il Presidente

Ritenuto:

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