Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36439 del 28/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36439 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
CACCAVALLO PASQUALE (PC) N. IL 14.11.1963
Nei confronti di:
1. FUSCO CARMINE N. IL 22.03.1973
2. SALERNO PIERGIORGIO N. IL 08.09.1959
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI GENOVA in data 31 gennaio 2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udite le conclusioni del PG in persona del dott. Gianluigi Pratola che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso. E’ presente per Fusco Carmine l’avvocato Salvatore Lupinacci il quale
chiede dichiararsi inammissibile o comunque rigettare il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza la Corte d’appello di Genova confermava la sentenza emessa
dal Tribunale di La Spezia in data 1 0 dicembre 2010 appellata dal PG e dalla parte civile
Caccavallo Pasquale. Fusco Carmine e Salerno Piergiorgio erano stati tratti a giudizio e
poi assolti dal Tribunale per rispondere del reato di cui agli artt. 113 e 590 c.p. perché
in cooperazione colposa tra loro, nelle rispettive qualità, il Fusco di medico di guardia
presso la Casa Circondariale di La Spezia, il Salerno quale medico addetto al SERT della
stessa città, cagionavano lesioni personali a Caccavallo Pasquale – detenuto presso la
predetta Casa Circondariale, somministrandogli metadone in assenza di qualsiasi
indicazione in tal senso in quanto il predetto non presentava sintomi di astinenza da
sostanze stupefacenti e non era documentato il suo effettivo stato di tossicodipendenza.
In particolare il Salerno somministrava in data 24 luglio 2006 al Caccavallo mg 40 di
metadone; il Fusco, dopo essersi consultato con il Salerno (quel giorno non presente
presso la casa circondariale) somministrava in data 25 1u9lio 2006 ulteriori mg 40 di
metadone, così cagionando al Caccavallo intossicazione da metadone, insufficienza
respiratoria acuta e broncopolmonite acuta che ponevano in pericolo di vita la parte
lesa.
2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la parte civile Caccavallo
Pasquale lamentando la violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione
agli artt. 54 c.p. e 192 c.p.p. e la illogicità e mancanza della motivazione
1.

Data Udienza: 28/02/2014

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende,
Così deciso nella camera di consiglio del 28 febbraio 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è da ritenersi inammissibile, essendo lo stesso in parte sorretto da censure
palesemente generiche a fronte delle motivazioni del provvedimento impugnato, in
parte sostanzialmente fondato su una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
Ed invero la Corte territoriale ha confermato il giudizio del primo giudice dopo aver
disposto un’ulteriore accertamento peritale che ha accertato che la terapia stabilita (che
può essere somministrata non solo per arginare una crisi di astinenza acuta, ma anche
per curare personalità tossico file insensibili o non più sensibili agli psicofarmaci, quali
quella del Caccavallo), non era scorretta, ma giustificata dalla patologia accertata e cha
anche la dose somministrata era adeguata in ragione dell’elevato peso del paziente
(circa 120 Kg) che imponeva un dosaggio doppio. Ha inoltre comunque escluso il nesso
di causalità in quanto la grave difficoltà respiratoria non era stata determinata dalla
somministrazione del metadone che può sì indurre depressione respiratoria, ma solo
nella immediatezza o comunque nell’arco di tre o quattro ore dalla somministrazione e
non a distanza di oltre ventiquattro ore come verificatosi nel caso di specie.
Trattasi di un percorso logico argomentativo del tutto coerente ed immune dai
denunciati vizi di legittimità. Il tentativo, poi, operato dal ricorrente di addebitare
l’episodio di broncopolmonite alle manovre di intubazione si sostanzia – come già
rilevato- in una diversa ricostruzione dei fatti (inammissibile in questa sede) e
comunque tale profilo di colpa è assolutamente estraneo alla contestazione.
4. Dall’inammissibilità del ricorso proposto dai ricorrente discende la condanna alle spese
processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria stimata di giustizia in favore della
cassa delle ammende di cui in dispositivo.

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