Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36438 del 21/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 36438 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 21/07/2015

SENTENZA
Sui ricorsi proposti rispettivamente nell’interesse di:
-Salome Annamaria (n. a Termoli il 24.06.1955), Bonanese Alfredo
(n. ad Agnone il 08.02.1954), Manes Francesco (n. a Portocannone il
il 16.08.1949), Celano Pasquale (n. a S.Martino in Pensilis il
05.04.1957), Celano Maria Domenica (n. a S.Martino in Pensilis il
18.10.1955), De Bartolo Giuseppe (n. a Taranto il 30.09.1955),
Perrotta Celeste (n. a Bonefro il 28.09.1963), rappresentati e assistiti
dall’avv. Antonio De Michele e dall’avv. Vittorino Facciolla
(quest’ultimo, solo per Celano Pasquale, Celano Maria Domenica e De
Bartolo Giuseppe), di fiducia,
-Bilotta Annamaria (n. a Campobasso il 01.05.1960), Incollingo Aldo
(n. a Colli al Volturno il 25.10.1964), Sforza Piero Marco (n. a Palata
il 10.07.1964), Tozzi Pietro (n. a Bari il 18.02.1956), rappresentati e
assistiti dall’avv. Michele Liguori, di fiducia,

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- Mottola Giuseppe (n. a Benevento il 26.03.1957), Riverso Anna
Maria (n. a Benevento il 04.03.1958), rappresentati e assistiti
dall’avv. Oreste Campopiano e dall’avv. Antonio De Michele, di
fiducia,
– Francario Aurora (n. a S.Giuliano di Puglia il 15.10.1954),
rappresentata e assistita dall’avv. Luigi Iosa, di fiducia,
-Monachetti Luigi (n. a Ururi il 25.08.1952), rappresentato e assistito

dall’avv. Alessandro Gamberini, di fiducia.
avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso, n. 96/2014,
in data 18.12.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Roberto
Aniello che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per
essere i reati ascritti estinti per prescrizione;
sentita la discussione della difesa avv. Giovanni Malara per la parte
civile I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che ha
chiesto di dichiarare inammissibili e/o infondati i ricorsi proposti con
conferma della sentenza di secondo grado; chiede altresì, ove i reati
venissero dichiarati estinti per prescrizione, la conferma delle
statuizioni civili assunte dai giudici di merito, con condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese e degli onorari del presente
giudizio, nel complessivo importo di euro 5.760,00;
sentita la discussione dell’avv. Antonio De Michele e dell’avv. Simone
Sabatini, quest’ultimo comparso in sostituzione dell’avv. Alessandro
Gamberini per Monachetti Luigi, che hanno chiesto l’accoglimento dei
rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 18.12.2014, la Corte d’appello di
Campobasso, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di
Larino, sezione distaccata di Termoli, in data 30.01.2013, nei
confronti di Bilotta Anna Maria, Bonanese Alfredo, Celano Pasquale,
Celano Maria Domenica, De Bartolo Giuseppe, Incollingo Italo, Manes
Francesco, Monachetti Luigi, Mottola Giuseppe, Salome Anna Maria,

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Sforza Piero Marco, Tozzi Pietro, Perrotta Celeste, Riverso Anna
Maria, Francario Aurora dai medesimi appellata nonché nei confronti
di Cosenzo Salvatore, né appellante né appellato, ribadita la loro
penale responsabilità in ordine al reato in contestazione (artt. 81,
640, comma 2 n. 1 cod. pen.), concesse le circostanze attenuanti di
cui agli artt. 62 bis e 62 n. 4 cod. pen. con giudizio di prevalenza
sulla contestata circostanza aggravante, rideterminava la pena nei

confronti di Bilotta Anna Maria, Bonanese Alfredo, Celano Pasquale,
Celano Maria Domenica, De Bartolo Giuseppe, Incollingo Italo, Manes
Francesco, Monachetti Luigi, Mottola Giuseppe, Salome Anna Maria,
Sforza Piero Marco, Tozzi Pietro, Perrotta Celeste, Riverso Anna
Maria, Francario Aurora, in mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di
multa ciascuno, con il beneficio della non menzione della condanna
nel certificato del casellario giudiziale (in aggiunta alla sospensione
condizionale della pena già riconosciuta in prime cure) e conferma nel
resto della pronuncia di primo grado.
Avverso detta sentenza, gli imputati propongono diversi ricorsi per
cassazione.
2. Ricorso nell’interesse di Salome Annamaria, Bonanese Alfredo,
Manes Francesco, Celano Pasquale, Celano Maria Domenica, De
Bartolo Giuseppe e Perrotta Celeste.
Lamentano i ricorrenti:
-violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt.
529, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e 546, comma 1 lett. e) cod.
proc. pen., violazione del principio di correlazione della sentenza
all’accusa contestata (primo motivo);
– violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità
e contraddittorietà della motivazione come risultante dal testo del
provvedimento impugnato (secondo motivo);
-violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art.
640 cod. pen. (terzo motivo);
– violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza di
motivazione, anche sotto il profilo della mancata risposta a decisive
osservazioni sollevate nei motivi di appello (quarto motivo).
2.1. In relazione al primo motivo, evidenziano i ricorrenti come, già
nell’atto di gravame d’appello, avevano stigmatizzato la sussistenza
di un errore genetico nell’imputazione, laddove dapprima si parla di

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”condotta di ciascuno” e poi si generalizzano i contenuti di tutte le
condotte e dei loro effetti, omettendo di considerare, da un lato,
quale fosse stato l’apporto causale dì ciascuno degli imputati per la
produzione dell’evento e, dall’altro, quale fosse stato il profitto
conseguito da ciascuno ed il correlativo danno prodotto dal singolo
alla parte offesa. La Corte territoriale, a questa specifica censura, ha
risposto in maniera apodittica, riconoscendo che “la imputazione

stessa contiene sufficientemente la descrizione della condotta illecita
addebitata”, in contrasto con il disposto dell’art. 429, comma 1 lett.
c) cod. proc. pen. che impone l’enunciazione del fatto contestato in
forma chiara e precisa, di guisa che l’imputato possa esplicitare e
porre in essere le proprie scelte processuali e le proprie difese.
2.2. In relazione al secondo motivo, si censura l’evidente
contraddittorietà della motivazione, laddove dapprima ritiene di
escludere l’irrilevanza del danno subìto dall’INPS sulla base di quanto
da questa richiesto nei confronti di ciascun imputato in sede di
costituzione di parte civile, per poi screditare, in motivazione, con un
eloquente giudizio di non condivisibilità, il calcolo operato dalla stessa
parte civile ai fini della relativa quantificazione.
2.3. In relazione al terzo motivo, evidenziano i ricorrenti come
l’irrilevanza o, comunque, l’assenza di apprezzabilità del danno
patrimoniale, fa venir meno uno degli elementi costitutivi del reato di
truffa; su questa premessa, pare indubbio come la Corte territoriale
avesse l’onere di dare contezza di quello che era stato il danno subìto
dal datore di lavoro ad opera di ciascuno degli imputati, dando
ragione, posizione per posizione, di quanto ciascuno aveva
indebitamente lucrato, in termini di orario non lavorato e di quale
fosse l’entità del danno economico subìto dal datore di lavoro a
cagione della callida condotta posta in essere da ciascun dipendente.
2.4. In relazione al quarto motivo, si censura l’omessa motivazione in
relazione alle doglianze specificamente proposte nell’interesse dei
ricorrenti Salome Annamaria, Manes Francesco, Celano Pasquale e
Celano Maria Domenica.
3. Ricorso nell’interesse di Bilotta Annamaria, Incollingo Aldo, Sforza
Piero Marco e Tozzi Pietro.
Lamentano i ricorrenti:
-violazione dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza di

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norme processuali stabilite a pena di nullità e, in special modo,
dell’art. 429, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. (primo motivo);
-violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per contraddittorietà
e manifesta illogicità della motivazione (secondo motivo).
3.1. In relazione al primo motivo, evidenziano i ricorrenti come le
“schede” integrative ritenute tali dalla Corte d’appello non possono
assolvere a tale funzione “chiarificatrice” non essendo indicate nel

capo d’imputazione ed essendo la loro introduzione nel giudizio, quali
documenti, successiva al momento della proposizione delle eccezioni
carattere preliminare.
3.2. In relazione al secondo motivo, si censura la contraddittorietà
della sentenza impugnata che, dopo aver affermato che la sentenza
di primo grado è esente da censura sotto il profilo motivazionale,
specialmente nella parte in cui estrinseca le prove che fondano la
responsabilità di ciascun imputato, sente la necessità di integrare la
sentenza del primo giudice – evidentemente ritenendola lacunosa elencando per ogni imputato la condotta posta in essere e le fonti di
prova da cui discende la responsabilità di ognuno di essi. Altrettanto
contraddittoria è la motivazione nella parte in cui, dopo aver negato
rilevanza alle testimonianze difensive, prende a base le circostanze ivi
emerse ai fini della concessione delle circostanze attenuanti di cui agli
artt. 62 bis e 62 n. 4 cod. pen., senza peraltro motivare le ragioni per
le quali dette circostanze non siano idonee ad escludere la
sussistenza del danno necessario ai fini della configurabilità del reato
in contestazione.
4. Ricorso nell’interesse di Mottola Giuseppe e di Riverso Anna Maria.
Lamentano i ricorrenti:
– violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt.
429, comma 1 lett. c) e 546, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. (primo
motivo);
-violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. sotto il profilo della
illogicità e contraddittorietà della motivazione (secondo motivo);
– violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. con riferimento agli
elementi costitutivi del reato di truffa (terzo motivo);
– violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., mancanza di
motivazione (quarto motivo);
– violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., carenza di

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motivazione (quinto motivo).
4.1. In relazione al primo motivo, si contesta la sentenza impugnata
che ha omesso di evidenziare, da un lato, la condotta di ciascuno e,
quindi, l’apporto causale degli imputati alla produzione dell’evento, e,
dall’altro quale sia stato il profitto (in termini patrimoniali) conseguito
da ciascuno di loro ed il correlativo danno da ciascuno prodotto
all’ente; né può tacersi la contraddittoria motivazione della Corte

laddove essa fa riferimento alla condotta di ciascuno degli imputati e
poi ritiene l’evento medesimo attribuibile indistintamente a tutti.
4.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata
che, dapprima fa riferimento alle risultanze ed alle deduzioni opposte
dall’INPS nell’atto di costituzione di parte civile, per poi non ritenere
condivisibile il computo operato dallo stesso ente.
4.3. In relazione al terzo motivo, si censura la decisione che avrebbe
dovuto quantificare il danno subito dal datore di lavoro con specifico
riferimento alla condotta di ciascuno degli imputati, così da
consentirne di valutare esattamente “l’entità economica”.
4.4. In relazione al quarto motivo, si censura la sentenza nella parte
in cui non ha affatto motivato né interloquito sulla specifica richiesta
formulata dalla Riverso intesa ad ottenere pronuncia assolutoria per
irrilevanza o, comunque, per assenza di apprezzabilità del danno
patrimoniale, principio che il Tribunale in primo grado aveva ritenuto
di applicare solo con riferimento alla posizione di Cosenzo Salvatore.
4.5. In relazione al quinto motivo, si censura la carenza di
motivazione in relazione alle specifiche doglianze sollevate dagli
imputati con i motivi di appello.
5. Ricorso nell’interesse di Francario Aurora.
Lamenta la ricorrente:
-violazione dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in riferimento all’art.
429, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e violazione dell’art. 606 lett. e)
cod. proc. pen. per mancanza di motivazione (primo motivo);
– contraddittorietà della motivazione e violazione di legge in punto
determinazione della pena ex art. 133 cod. pen. (secondo motivo).
5.1. In relazione al primo motivo, evidenzia la ricorrente come il
giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Larino ben
avrebbe potuto invitare il pubblico ministero a modificare la richiesta
di rinvio a giudizio in riferimento alle condotte in contestazione

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emerse dagli elementi di indagine, ai sensi dell’art. 423 cod. proc.
pen.; nel caso in cui il titolare dell’accusa fosse rimasto inerte di
fronte ad uno specifico provvedimento ordinatorio dello stesso giudice
dell’udienza preliminare, quest’ultimo avrebbe avuto il potere di
trasmettere gli atti al pubblico ministero per il nuovo e corretto
esercizio dell’azione penale. Alla luce di quanto precede, la difesa
della Francario evidenzia altresì come l’interpretazione della Corte

territoriale abbia finito per svuotare in toto la disposizione codicistica
contenuta nell’art. 429, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., volta non
solo a determinare il thema probandum dell’istruttoria dibattimentale,
ma anche a tutelare il diritto di difesa dell’imputato che, nel
conoscere con esattezza le condotte contestate, potrà approntare le
strategie difensive più opportune per il caso di specie, magari
ricorrendo a riti premiali.
5.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata
nella parte in cui ha applicato alla Francario una sanzione che non
può ritenersi conforme rispetto alle risultanze processuali emerse in
dibattimento.
6. Ricorso nell’interesse di Monachetti Luigi.
Lamenta il ricorrente:
-violazione dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. (primo motivo);
– erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 lett. b)
cod. proc. pen. (secondo motivo);
-vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. (terzo
motivo).
6.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come l’impianto
accusatorio del presente procedimento risulta inficiato da un vizio
genetico sul versante della enunciazione del fatto contestato nel
decreto che dispone il giudizio: invero, violando i prescritti canoni di
“chiarezza e precisione” prescritti a pena di nullità dal combinato
disposto di cui al comma 1 lett. c) e al comma 2 dell’art. 425 cod.
proc. pen., l’imputazione non si è mai misurata con la condotta
delittuosa in concreto contestabile a ciascun imputato, sfuggendo alla
precisa collocazione nel tempo dei fatti tipici contestati, e così
limitandosi a generiche formule descrittive che hanno, sin dall’origine,
svilito i connotati individuali dei fatti contestati agli imputati.
6.2. In relazione al secondo motivo, evidenzia il ricorrente come le

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uniche condotte di reato ascrivibili al Monachetti si riferiscono al mese
di novembre 2006 e al mese di febbraio 2007. Conseguentemente, la
prima truffa (consumata il 27.11.2006) si è prescritta il 27.09.2014,
tenendo conto del termine ordinario di prescrizione già aumentato per
gli eventi interruttivi (anni sette e mesi sei), ulteriormente aumentato
di giorni 123 per due periodi di sospensione (il primo di giorni
sessantadue, il secondo di giorni sessantuno) conseguenti ad

impedimenti dei difensori, con termine finale al 27.09.2014, già
scaduto all’atto della pronuncia di secondo grado, senza alcun rilievo
da parte della Corte territoriale. L’omessa pronuncia ha inficiato
l’accertamento relativo alla ritenuta sussistenza della continuazione
tra i reati, non essendovi, in realtà, al momento dell’emissione della
sentenza d’appello, alcun delitto da porre in continuazione con
l’asserita truffa per la quale è intervenuta condanna, essendosi
estinto il precedente fatto di truffa contestato all’imputato. Alle
medesime conclusioni dovrebbe giungersi se anche si ritenesse
integrata un’ipotesi di truffa per ognuna delle “marcature” ritenute
fraudolente, rilevandosi in questo senso plurime condotte di truffa
nell’arco del mese avvinte dal vincolo della continuazione. Invero,
l’unica condotta di “marcatura” del cartellino non prescritta al
momento della pronuncia di appello è quella del 19.02.2007.
6.3. In relazione al terzo motivo, si censura la sentenza impugnata
che, con scarna motivazione, ha respinto le censure difensive relative
alla mancata ricostruzione del profitto individuale maturato e del
danno arrecato, ritenendo che l’istruttoria dibattimentale abbia
consegnato prova certa di entrambi gli elementi: in realtà, l’assunto
della Corte territoriale si rivela apodittico nella misura in cui ignora
radicalmente, omettendo ogni motivazione, le doglianze d’appello che
rilevano l’assenza di un vaglio individualizzato dei due elementi
costitutivi del reato, vaglio che sarebbe stato indispensabile anche
nell’ottica di una corretta qualificazione giuridica del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tutti i ricorsi risultano inammissibili, in parte per genericità e in
parte per manifesta infondatezza.
2. Va preliminarmente evidenziato come, con motivazione logica e

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congrua – e quindi immune dai denunciati vizi di legittimità – la Corte
territoriale abbia dato conto degli elementi che l’hanno portata ad
affermare la penale responsabilità degli imputati.
2.1. Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di
legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale
della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo
logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di

fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le
varie, cfr. Sez. 3, sent. n. 12110 del 19/03/2009 e n. 23528 del
06/06/2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicità
della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciarle,
deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile
ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere
limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le
minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni
difensive che, anche se non espressamente confutate, siano
logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano
spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.
3, sent. n. 35397 del 20/06/2007; Sez. U, sent. n. 24 del
24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
Più di recente, è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto
dall’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di
legittimità sulla motivazione non attiene ne’ alla ricostruzione dei fatti
ne’ all’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla
verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo
rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente
significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o
contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la
congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del
provvedimento (Sez. 2, sent. n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca e
altri, Rv. 255542).
2.2. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative
della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte
circoscritto.
Non c’è, in altri termini, la possibilità di andare a verificare se la
motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla

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luce del vigente testo dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)
come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. Il giudice di
legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti
ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite,
trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del
merito.
Il ricorrente non può, quindi, limitarsi a fornire una versione

alternativa del fatto, senza indicare specificamente quale sia il punto
della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta
illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta.
2.3. Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere
evincibile dal testo del provvedimento impugnato. Com’è stato
rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte la sentenza
deve essere logica “rispetto a sè stessa”, cioè rispetto agli atti
processuali citati. In tal senso, la novellata previsione secondo cui il
vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del
provvedimento impugnato, anche da “altri atti del processo”, purché
specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti
trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice
della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice
del fatto.
2.4. Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione
anche attraverso gli “atti del processo” costituisce invero il
riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di
legittimità il cosiddetto “travisamento della prova” che è quel vizio in
forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una
(inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove),
prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per
verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato,
senza travisamenti, all’interno della decisione.
In altri termini, vi sarà stato “travisamento della prova” qualora il
giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che
non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà
non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da
quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non
fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell’imputato). Oppure
dovrà essere valutato se c’erano altri elementi di prova

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inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma – occorrerà
ancora ribadirlo – non spetta comunque a questa Corte Suprema
“rivalutare” il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato
apprezzato dal giudice di merito.
2.5. Per esserci stato “travisamento della prova” occorre, tuttavia,
che sia stata inserita nel processo un’informazione rilevante che
invece non esiste nel processo oppure si sia omesso di valutare una

prova decisiva ai fini della pronunzia.
In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della
motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per cassazione
quale sia l’atto che contiene la prova travisata o omessa.
Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre
avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al
giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che,
come più volte detto, sconfinerebbe nel merito.
Su queste premesse vanno esaminati gli odierni ricorsi.
3. Ricorso nell’interesse di Salome Annamaria, Bonanese Alfredo,
Manes Francesco, Celano Pasquale, Celano Maria Domenica, De
Bartolo Giuseppe e Perrotta Celeste.
3.1. Affetto da assoluta genericita e il primo motivo di censura.
L’Accusa imputa ai ricorrenti di aver – con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso, ciascuno in tempi diversi, attestando
falsamente sul cartellino marcatempo la loro presenza in ufficio posto in essere plurimi atti rappresentanti fatti difformi dal vero e, in
tal modo, aver realizzato, ripetutamente, artifizi e raggiri con i quali
inducevano in errore l’Amministrazione deputata al pagamento delle
loro retribuzioni, circa le ore di servizio effettuate nonché circa quanto
dovuto per il lavoro straordinario, in realtà non prestato, con loro
profitto e pari danno per l’Erario.
In merito alla contestata insufficiente descrizione della condotta
addebitata, rileva il Collegio come, nel caso di specie, non sia
ravvisabile alcuna incertezza sulla imputazione, quando il fatto sia
stato contestato, nei suoi elementi strutturali e sostanziali, in modo
da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del
diritto di difesa. La contestazione, poi, non va riferita soltanto al capo
d’imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti, che,

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come avvenuto nella fattispecie (si allude alle c.d. “schede”
riepilogative predisposte dalla polizia giudiziaria di cui si fa espressa
menzione in sentenza), inseriti nel fascicolo processuale, pongono gli
imputati in condizione di conoscere in modo ampio l’addebito (Sez. 5,
sent. n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741).
In tal senso, dunque, secondo il consolidato insegnamento di questa
Corte, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando

questa contenga con adeguata specificità – come nella fattispecie – i
tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire
all’imputato di difendersi, mentre non è necessaria un’indicazione
assolutamente dettagliata dell’oggetto della contestazione (cfr., ex
multis, Sez. 5, sent. n. 6335 del 18/10/2013, Morante, Rv. 258948;
Sez. 2, sent. n. 16817 del 27/03/2008, Muro e altri, Rv. 239758).
3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di censura.
Nessuna manifesta contraddittorietà o illogicità della motivazione si
riscontra in merito alle statuizioni risarcitorie stante l’autonomia
valutativa, anche sotto un profilo strettamente temporale, dell’atto di
ammissione alla costituzione di parte civile rispetto a quello di
liquidazione del risarcimento.
3.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di censura.
Rileva il Collegio come la Corte territoriale non abbia per nulla escluso
il danno patrimoniale bensì – in termini del tutto privi di qualsivoglia
contraddittorietà – si sia limitata a riconoscere, per ciascun ricorrente,
l’operatività dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen..
Del tutto improprio, per non dire fuorviante, è il riferimento al
precedente invocato (Sez. 2, sent. n. 38 del 21/12/2010, Azienda
Sanitaria Locale 3 Piemonte in proc. Baldassarri) nel quale, dopo
essersi affermato che la falsa attestazione del pubblico dipendente,
circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei
fogli di presenza, costituisce condotta fraudolenta, idonea
oggettivamente ad

indurre in errore l’amministrazione di

appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, ed integra il reato
di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far
risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda
magnetica, i periodi di assenza, riconosce – peraltro – come
l’esclusione del reato possa aversi solo se detti periodi di assenza (e
non, come si vuole sostenere, il danno valutato nel suo complesso)

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siano economicamente non apprezzabili (nello stesso senso, v. Sez.
2, sent. n. 26722 del 12/06/2008, Cosenzo e altri, Rv. 240700).
Nella fattispecie, proprio il riconoscimento di un danno da quantificare
in altra sede e di una provvisionale di ben duemila euro a carico di
ciascun imputato, rende evidente la sussistenza non solo del
nocumento patrimoniale per l’Amministrazione ma, prima ancora,
della verificata esistenza di periodi di assenza dei lavoratori del tutto

significativi (ovvero, congruamente apprezzabili) ai fini della
configurabilità del reato in contestazione, il tutto nell’ambito di una
valutazione di merito da parte dei giudici di primo e di secondo grado
del tutto insindacabile in questa sede.
3.4. Manifestamente infondato, oltre che generico, è il quarto motivo
di censura.
Si è in presenza di censure implicitamente disattese.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di questa
Suprema Corte (cfr., Sez. 1, sent. n. 27825 del 22/05/2013, Caniello
ed altri, Rv. 256340), in sede di legittimità, non è censurabile una
sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata
con il gravame, quando risulti – come nella fattispecie – che la stessa
sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza
complessivamente considerata.
Invero, non è considerata automatica causa di annullamento la
motivazione incompleta ne’ quella implicita quando l’apparato logico
relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca, come
nella fattispecie, diretta ed inequivoca confutazione degli elementi
non menzionati, a meno che questi presentino determinante
efficienza e concludenza probatoria, tanto da giustificare, di per sè,
una differente ricostruzione del fatto e da ribaltare gli esiti della
valutazione delle prove: situazione, quest’ultima, che i ricorrenti non
hanno nemmeno prospettato.

4. Ricorso nell’interesse di Bilotta Annamaria, Incollingo Aldo, Sforza
Piero Marco e Tozzi Pietro.

4.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di censura.
Ferme le considerazioni precedentemente espresse nel paragrafo 3.1.
del “considerato in diritto”, rileva il Collegio come nessuna lesione al
diritto di difesa risulta essersi verificato a seguito dell’acquisizione,

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quali documenti, delle c.d. “schede” integrative, ben potendo la difesa
chiedere, in limine, di essere ammessa alla prova contraria con
riferimento alle circostanze di fatto evincibili dal loro contenuto
ovvero opporsi alla loro acquisizione spiegandone le ragioni in fatto
e/o in diritto.
4.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di censura.
Si è in presenza di una c.d. “doppia conforme di responsabilità”.

Va premesso il notorio insegnamento di questa Suprema Corte
secondo cui, il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della
congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare
riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si
integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile
(Sez. 2, sent. n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145).
Infatti, le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e
formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di
appello abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con
criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti
riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi
logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi
di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano
limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente
chiarite nella decisione impugnata. (Sez. 3, sent. n. 13926 del
01/12/2011, Valerio, Rv. 252615).
Orbene, è vero che, quando le sentenze di primo e secondo grado
concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova
posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura
motivazionale della sentenza di appello può saldarsi con quella
precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo,
sicché risulta possibile, sulla base della motivazione della sentenza di
primo grado, colmare eventuali lacune della sentenza di appello.
È stato però più volte ribadito da questa Corte che manca di
motivazione la sentenza d’appello che – nell’ipotesi in cui le soluzioni
adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente
censurate dall’appellante – si limiti a riprodurre la decisione del primo
giudice, aggiungendo la propria adesione in termini apodittici e
stereotipati, senza dare conto degli specifici motivi d’impugnazione e
senza argomentare sull’inconsistenza o non pertinenza degli stessi

f

14

(cfr., Sez. 6, sent. n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri ed altri, Rv.
233082; Sez. 6, sent. n. 12540 del 12/10/2000, Prescia, Rv.
218172). In tal caso, non può certamente parlarsi di motivazione “per
relationem”, bensì di elusione dell’obbligo di motivare, previsto a
pena di nullità dall’art. 125 cod. proc. pen., comma 3 e direttamente
imposto dall’art. 111 Cost., comma 6, che fonda l’essenza della
giurisdizione e della sua legittimazione sull’obbligo di “rendere

ragione” della decisione, ossia sulla natura cognitiva e non
potestativa del giudizio.
Viola ancora più gravemente tale obbligo, e perciò è nulla per
mancanza di motivazione, la sentenza d’appello che si limiti a copiare
la decisione di primo grado, così vanificando del tutto il senso e lo
scopo dell’atto di impugnazione e del secondo grado di giudizio, che si
trasforma in uno spreco di tempo e di risorse e in una apparente e
fittizia garanzia per l’imputato (Sez. 6, sent. n. 12148 del
12/02/2009, Giustino, Rv. 242811).
Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come, nella fattispecie, la
sentenza d’appello, nel riprendere e richiamare la sentenza di primo
grado, ha correttamente ritenuto di dover procedere ad approfondire
aspetti motivazionali non a fini di integrazione di una motivazione
mancante o comunque insufficiente bensì allo scopo di dare specifica
risposta alle censure sollevate con gli atti di gravame: da qui
l’inesistenza del vizio di motivazione che si sarebbe potuto invocare
solo se la sentenza d’appello si fosse limitata a riprodurre la decisione
confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi,
senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino
in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e
senza argomentare sull’inconsistenza, inadeguatezza o infondatezza
dei suddetti motivi (cfr., Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri ed
altri, Rv. 233082).
Né si ritiene che vi possa essere illogicità o contraddittorietà di
motivazione in punto riconoscimento delle circostanze attenuanti di
cui agli artt. 62 bis e 62 n. 4 cod. pen. sulla base delle insindacabili
valutazioni di merito effettuate (si legge in sentenza: “… vanno a tutti
gli imputati … riconosciute le attenuanti generiche e ciò onde meglio
adattare la sanzione ai concreti aspetti oggettivo e soggettivo della
complessiva vicenda, sotto quest’ultimo profilo valorizzandosi sia la

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incensuratezza dei prevenuti medesimi … sia la pur emergente
assenza di una notevole incidenza delle condotte illecite in parola sui
risultati di funzionamento dell’ufficio INPS di appartenenza. Ad essi
prevenuti va riconosciuta pure la attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.
pen., stante la limitata entità del danno comunque arrecata … ; tali
attenuanti sono da considerare prevalenti sulla contestata
aggravante, sempre nell’ottica di una migliore concretizzazione del

sanzionamento”).

5. Ricorso nell’interesse di Mottola Giuseppe e di Riverso Anna Maria.
5.1. Manifestamente infondato oltre che generico è il primo motivo di
censura.
La sentenza, difformemente da quanto ritenuto dai ricorrenti, accerta
e sanziona i comportamenti dei singoli imputati in relazione alle
specifiche contestazioni, non operando alcun giudizio “sommario”
ovvero “omologativo”, avendo cura di differenziare le varie posizioni.
5.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di censura.
Sulla questione, va integralmente richiamato il precedente paragrafo
3.2. del “considerato in diritto”, essendosi in presenza di sostanziale
identica doglianza.
5.3. Generico oltre che manifestamente infondato è il terzo motivo di
censura.
Il danno subito dal datore di lavoro risulta pienamente accertato
nell’an e solo parzialmente nel quantum. La mancata liquidazione del
danno in sede penale e la conseguente impossibilità di valutare
esattamente “l’entità economica”, anche laddove venga riconosciuta
la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità
rilevano, non impedisce comunque di valutare, ai fini
dell’accertamento della configurabilità del reato in contestazione,
anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati, nella fattispecie,
alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente
valutata (cfr., Sez. 6, sent. n. 30177 del 04/06/2013, Chielli e altri,
Rv. 256643).
5.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo di censura.
Va integralmente richiamato il precedente paragrafo 3.4. del
“considerato in diritto”, essendosi in presenza di censura
implicitamente disattesa.

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5.5. Manifestamente infondato è il quinto motivo di censura.
Anche qui, va integralmente richiamato il precedente paragrafo 3.4.
del “considerato in diritto”, essendosi in presenza di censure
implicitamente disattese.

6. Ricorso nell’interesse di Francario Aurora.
6.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di censura.

Si richiamano al riguardo nell’integralità le considerazioni espresse nel
precedente paragrafo 3.1. del “considerato in diritto”.
6.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di censura.
Invero, del tutto incensurabile è in questa sede, alla luce della
valutazione discrezionale del giudice di merito pienamente ancorata ai
parametri di cui all’art. 133 cod. pen., è la doglianza in merito al
trattamento sanzionatorio.

7. Ricorso nell’interesse di Monachetti Luigi.
7.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di censura.
Anche qui, sullo specifico punto, si richiamano nell’integralità le
considerazioni espresse nel precedente paragrafo 3.1. del
“considerato in diritto”.
7.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di censura.
Per il reato in contestazione, consumato con condotte comprese tra il
novembre 2006 ed il marzo 2007, la prescrizione sarebbe intervenuta
dopo la pronuncia d’appello, intervenuta, come si è visto, in data
18.12.2014. Invero, considerato il termine complessivo di
sospensione di mesi otto e giorni diciassette (riconosciuto sia dal
giudice di primo che di secondo grado), il termine massimo
prescrizionale, già prorogato, di anni sette e mesi sei, in scadenza
naturale rispettivamente il 01.05.2014 (per le condotte iniziali) e il
01.09.2014 (per le condotte finali), si è ulteriormente prorogato
rispettivamente al 18.01.2015 e al 18.05.2015, date entrambe
successive alla pronuncia di secondo grado.
Costituisce pacifica giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegio
intende prestare adesione, che l’inammissibilità del ricorso per
cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il
formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude
la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129

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cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more
del procedimento di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 2, sent. n. 28848
del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).
7.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di censura.
Ferme e richiamate nei contenuti le valutazioni precedentemente
esposte ai paragrafi 3.4., 5.4. e 5.5. del “considerato in diritto”, rileva
il Collegio come, rispetto alla motivata, logica e coerente pronuncia

una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione. Ma – per le ragioni precedentemente esposte – un siffatto
modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa
Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
8. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro 1.000,00 per ciascuno. I ricorrenti
vanno altresì condannati, in via solidale tra loro, al pagamento delle
spese processuali sostenute dalla parte civile I.N.P.S. Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale che liquida in complessivi euro
3.510,00 oltre accessori di legge

PQM

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla
Cassa delle ammende nonché alla rifusione, in solido, in favore della
parte civile I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Sede
di Campobasso alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di
giudizio liquidate in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di
legge.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 21.7.2015

Il Consigliere estensore

sidente

Dott. Andrea Pellegrino

Dott. ntoni Esposito

del giudice di secondo grado, il ricorrente chieda, sostanzialmente,

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