Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36437 del 21/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 36437 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 21/07/2015

SENTENZA
Sul ricorso proposto personalmente da Arru Pier Giovanni, n. a
Sassari il 03.10.1968, rappresentato e assistito dall’avv. Piero Arru, di
fiducia, avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione
distaccata di Sassari, n. 636/2011, in data 23.09.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Roberto
Aniello che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata;
sentita la discussione della difesa avv. Piero Arru che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1

1. Con sentenza in data 23.09.2014, la Corte d’appello di Cagliari,
sezione distaccata di Sassari, in riforma della sentenza di primo grado
pronunciata, all’esito di giudizio abbreviato, dal giudice per l’udienza
preliminare presso il Tribunale di Sassari in data 26.10.2010,
dichiarava non doversi procedere nei confronti di Arru Pier Giovanni in
relazione al capo A) punto 1, per essere il reato estinto per

prescrizione, in relazione ai capi A) punti 2, 3, 4 e 5, B), C), D) ed E),
esclusa la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod.
pen., per essere i reati estinti per sopravvenuta remissione di
querela.
2. Avverso detta sentenza, viene proposto da Arru Pier Giovanni
ricorso per cassazione, lamentando quale motivo unico, la violazione
dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178 e 179
cod. proc. pen., per omessa citazione dell’imputato per il giudizio
dibattimentale d’appello.
In particolare, denuncia il ricorrente come, nonostante la rituale
elezione di domicilio, effettuata fin dall’inizio dell’indagine in “Sassari
via Roma 31 presso il proprio studio legale”, mai modificata, la
citazione per il giudizio di appello risulta essere stata effettuata a
mezzo servizio postale presso altro indirizzo (Sassari piazza Fiume 9),
ove l’atto non veniva notificato per irreperibilità del destinatario: da
qui l’omessa citazione con conseguente nullità assoluta ed insanabile
del procedimento di secondo grado e della sentenza oggi impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, nei limiti e con le precisazioni che si andranno ad
esporre, è inaccoglibile per sostanziale carenza di interesse.
2. Occorre innanzitutto premettere che, in tema di impugnazioni,
allorché sia dedotto mediante ricorso per cassazione, un “error in
procedendo” ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.,
la Corte di legittimità è giudice anche del fatto e, per risolvere la
relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti
processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del
provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo,
quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della

2

motivazione (Sez. U, sent. n. 42792 del 31/10/2001, dep.
28/11/2001, Policastro e altri, Rv. 220092).
3. In presenza, dunque, di un consentito e doveroso accesso agli atti
del processo alla luce della doglianza sollevata, riconosce il Collegio la
fondatezza dell’eccezione difensiva in merito all’omessa citazione
dell’imputato per il giudizio dibattimentale d’appello.
3.1. Invero, il ricorrente ha, fin dall’inizio dell’indagine a proprio

carico, eletto domicilio per le notificazioni presso il proprio studio
legale sito in Sassari via Roma 31 (v. verbale in data 08.11.2007)
nominando come proprio difensore di fiducia l’avv. Luigi Esposito
(nomina depositata presso la segreteria della Procura della
Repubblica di Sassari in data 15.11.2007). La richiesta di rinvio a
giudizio della Procura della Repubblica di Sassari è stata notificata a
mani dell’Arru presso gli uffici del Tribunale di Sassari.
3.2. Nonostante l’avvenuto trasferimento, nell’anno 2008, della sede
del proprio studio legale (da Sassari via Roma 31 a Sassari p.zza
Fiume 3), l’Arru non risulta aver mai mutato l’originario domicilio
eletto (Sassari via Roma 31) nel presente procedimento.
3.3. A seguito dell’impugnazione della sentenza di primo grado, la
Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha disposto
la notificazione della citazione per il giudizio di secondo grado
(udienza del 12/02/2013) a mezzo del servizio postale nell’indirizzo di
Sassari, p.zza Fiume 9 (ove risulta allocato un esercizio commerciale
in alcuna relazione con il ricorrente): atto che non veniva notificato al
destinatario per dichiarata sua irreperibilità, con conseguente avviso
di deposito presso l’ufficio postale e relativa comunicazione trasmessa
a mezzo lettera raccomandata al medesimo indirizzo.
3.4. Arru Piergiovanni non ha presenziato a nessuna delle udienze in
grado di appello e non ha avuto alcuna conoscenza della pendenza
del giudizio sino alla notifica dell’avviso, quale contumace, del
deposito della sentenza in questa sede impugnata, avvenuta in data
03.02.2015 a mezzo dell’ufficiale giudiziario presso la Corte d’appello
di Cagliari, sezione distaccata di Sassari: atto, quest’ultimo, che gli
veniva notificato – si legge nella relata di notifica – “presso gli uffici
del Tribunale di Sassari, poiché lo studio è in piazza Fiume 3 anziché

4. La ricorrenza di una nullità assoluta ed insanabile è indiscutibile.

3

Peraltro, altrettanto indiscutibile è la consolidata giurisprudenza di
legittimità, secondo la quale, nel giudizio di cassazione, vi è
l’interesse dell’imputato alla declaratoria di nullità della sentenza con
cui la Corte d’appello, in riforma della sentenza di condanna in primo
grado, abbia dichiarato

“de plano”

l’estinzione del reato per

prescrizione prima del dibattimento, perché solo il giudice del merito
può valutare la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento ai

al contenuto di tutti gli atti del processo (cfr., Sez. 6, sent. n. 20065
del 01/04/2014, dep. 14/05/2014, Di Napoli, Rv. 259726; Sez. 6,
sent. n. 28478 del 27/06/2013, dep. 02/07/2013, Corsaro, Rv.
255862).
Nella

fattispecie,

proprio

l’assenza

di

una

pronuncia

di

proscioglimento de plano, bensì la presenza di una sentenza resa
all’esito del contraddittorio dibattimentale che ha verificato la
mancanza dei presupposti per un’assoluzione nel merito, rende
inesistente l’interesse dell’imputato alla declaratoria di nullità della
sentenza di secondo grado, tanto più in assenza di una formale
dichiarazione di rinuncia alla prescrizione da parte del ricorrente e
della mancata allegazione di elementi e circostanze di fatto, non
dedotte dalla difesa in sede di appello, astrattamente idonee a far
ipotizzare – se conosciute dal giudice di merito – una pronuncia di
assoluzione nel merito: da qui il rigetto del ricorso.
5. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 21.7.2015

Il Consigliere estensore
Dott. Andrea Pellegrino

sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., con riferimento

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