Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36436 del 21/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 36436 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 21/07/2015

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di Hoxholli Igli, n. a Gramsh
(Albania) il 03.09.1993, rappresentato e assistito dall’avv. Anna
Vittoria Vadino, d’ufficio, avverso la sentenza della Corte d’appello di
Perugia, n. 740/2014, in data 07.11.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Roberto
Aniello che ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;
sentita la discussione della difesa, avv. Anna Vittoria Vadino, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1

1. Con sentenza in data 07.11.2014, la Corte d’appello di Perugia,
pronunciando

in

sede di

giudizio di

rinvio conseguente

all’annullamento della sentenza di secondo grado disposto dalla
Suprema Corte con sentenza in data 01.07.2014, in parziale riforma
della sentenza pronunciata in data 19.09.2012 – all’esito di giudizio
abbreviato – dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

di Ascoli per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, nei confronti
di Hoxholli Igli e dal medesimo appellata, riduceva la pena nella
misura di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 14.000,00 di
multa.
2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di Hoxholli Igli, viene
proposto ricorso per cassazione censurando la decisione in merito al
trattamento sanzionatorio ed alla riduzione, non effettuata nei
massimi consentiti, per la concessione delle circostanze attenuanti
generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, risulta
inammissibile.
2. Con motivazione logica e congrua – e quindi immune dai denunciati
vizi di legittimità – la Corte territoriale dà conto degli elementi che
l’hanno portata all’individuazione della pena finale in concreto irrogata
e a non procedere ad una riduzione massima della sanzione per
effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2.1. Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di
legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale
della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo
logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le
varie, cfr. Sez. 3, sent. n. 12110 del 19/03/2009 e n. 23528 del
06/06/2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicità
della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciarle,
deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile
ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere

2

limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le
minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni
difensive che, anche se non espressamente confutate, siano
logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano
spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.
3, sent. n. 35397 del 20/06/2007; Sez. U, sent. n. 24 del
24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

Più di recente, è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto
dall’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di
legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica che il testo
dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono
insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente
significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o
contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la
congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del
provvedimento (Sez. 2, sent. n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca e
altri, Rv. 255542).
2.2. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative
della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte
circoscritto.
3. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta
questa Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al
provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non
apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello
di Perugia alcuna carenza, contraddittorietà o illogicità che ne vulneri
la tenuta complessiva e che ne consenta un sindacato in sede di
legittimità.
3.1. Invero, riconosce la Corte territoriale come, partendo dal rilievo
della “straordinaria gravità del fatto, avente ad oggetto la detenzione
di ben Kg. 16 di sostanza stupefacente (ndr., marijuana)” si era in
presenza di condotta che, rispetto ai limiti stabiliti dall’art. 73 co. 4
d.P.R. n. 309/1990 “… esige la presa in considerazione, almeno in
relazione alla pena detentiva, dello standard sanzionatorio più
afflittivo, giacchè la quantità movimentata dall’imputato si colloca su
un piano di elevatissima pericolosità, ove si consideri che il principio
attivo era pari a gr. 1.173,835. La pena base va dunque stabilita in
anni sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa. Per effetto delle

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concesse circostanze attenuanti generiche la pena può essere ridotta
– in misura non corrispondente al massimo consentito, a fronte della
già rilevata gravità – ad anni cinque di reclusione ed euro 21.000,00
di multa, con definitiva riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. ad anni
tre e mesi quattro di reclusione ed euro 14.000,00 di multa”.
4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro 1.000,00

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa
delle ammende.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 21.7.2015

Il Consigliere estensore

esidente
Esposito

nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una

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