Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36435 del 21/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 36435 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 21/07/2015

SENTENZA
Sul ricorso proposto personalmente da Vollono Benito, n. a
Castellammare di Stabia (NA) il 16.06.1993, rappresentato e assistito
dall’avv. Renato D’Antuono, di fiducia, avverso la sentenza della Corte
d’appello di Napoli, prima sezione penale, n. 3641/2014, in data
18.09.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Roberto
Aniello che ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1

1. Con sentenza in data 18.09.2014, la Corte d’appello di Napoli
confermava la sentenza pronunciata in primo grado, all’esito di
giudizio abbreviato, dal giudice per l’udienza preliminare presso il
Tribunale di Torre Annunziata in data 23.01.2014 nei confronti di
Vollono Benito per il reato di tentata estorsione aggravata continuata.
2. Avverso detta sentenza, Vollono Benito propone ricorso per
cassazione, per lamentare, con formale motivo unico, violazione ed

erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in relazione all’art.
606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., difetto, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione.
2.1. Si censura la sentenza impugnata che, adagiandosi sulle
asserzioni del giudice di primo grado, aveva completamente
marginalizzato le doglianze difensive sia con riferimento alla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche che al beneficio
della sospensione condizionale della pena, il cui diniego era rimasto
senza adeguata motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, risulta
inammissibile.
2. Con motivazione logica e congrua – e quindi immune dai denunciati
vizi di legittimità – la Corte territoriale dà conto degli elementi che
l’hanno portata ad escludere sia la concessione delle circostanze
attenuanti generiche che del beneficio della sospensione condizionale
della pena.
2.1. Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di
legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale
della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo
logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le
varie, cfr. Sez. 3, sent. n. 12110 del 19/03/2009 e n. 23528 del
06/06/2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicità
della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciarle,
deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile
ictu muli, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere

2

limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le
minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni
difensive che, anche se non espressamente confutate, siano
logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano
spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.
3, sent. n. 35397 del 20/06/2007; Sez. U, sent. n. 24 del
24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

Più di recente, è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto
dall’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di
legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica che il testo
dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono
insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente
significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o
contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la
congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del
provvedimento (Sez. 2, sent. n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca e
altri, Rv. 255542).
2.2. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative
della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte
circoscritto.
3. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta
questa Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al
provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non
apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello
di Napoli alcuna carenza, contraddittorietà o illogicità che ne vulneri
la tenuta complessiva e che ne consenta un sindacato in sede di
legittimità.
3.1. Invero, riconosce la Corte territoriale come “la evidente gravità
delle condotte di reato commesse e la proclività a delinquere
manifestata dal soggetto, davvero allarmante e priva di freni inibitori
… alimentata dalla sua condizione di tossicodipendenza, in assenza di
segni di concreta resipiscenza giustificano la prognosi negativa
espressa dal primo giudice per negare sia le invocate circostanze
attenuanti generiche, sia il beneficio della sospensione condizionale
della pena …”, aggiungendosi altresì che “… le opposte e generiche
ragioni difensive in inducono in questa sede, in mancanza di altri
elementi favorevolmente apprezzabili, a una diversa conclusione …”.

3

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro 1.000,00

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 al a Cassa
delle ammende.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 21.7.2015

Il Consigliere estensore
Dott. Andrea Pellegrino

PQM

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA