Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36432 del 01/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 36432 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
BRAVI Alcide n. Ravenna il 5 novembre 1952
CAMPAGNOLI Leonarda n. Imola 1’8 giugno 1946
avverso la sentenza emessa il 17 ottobre 2014 dalla Corte di appello di Bologna

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Oscar Cedrangolo, che ha
chiesto il rigetto del ricorso proposto nell’interesse dell’imputato Bravi e la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse dell’imputata Campagnoli;
sentiti ii difensori dell’imputato Bravi, avv. Domenico Benelli e avv. Battista Cavassi del foro di
Ravenna, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso del loro assistito; l’avv. Benelli fa
presente che i reati sono prescritti;
osserva:

Data Udienza: 01/07/2015

Ritenuto in fatto
1.

Con sentenza in data 17 ottobre 2014 la Corte di appello di Bologna ha

parzialmente riformato la sentenza emessa il 26 ottobre 2012 dal Tribunale di Ravenna nei
confronti di Bravi Alcide e Campagnoli Leonarda, dichiarati colpevoli di una serie di reati di
truffa, consumata o tentata, ai danni di compagnie telefoniche e dei loro dealer (società di
intermediazione che operavano come agenti su base territoriale per la vendita dei contratti di
telefonia) e dei connessi reati di falso in scrittura privata e sostituzione di persona, commessi

Campagnoli in concorso con altri soggetti giudicati separatamente (capi 72 e 73 bis), e il Bravi
anche del reato di associazione per delinquere con il ruolo di promotore (capo 132). L’attività
truffaldina prevedeva l’attivazione di un rilevante numero di schede di telefonia mobile,
formalmente intestate a privati e titolari di attività commerciali i cui dati personali venivano
utilizzati indebitamente e le cui firme venivano contraffatte, al fine di acquisire la disponibilità
delle schede telefoniche (USIM) e dei telefoni cellulari di ultima generazione concessi dalle
società di telefonia in promozione o in comodato d’uso a nuovi clienti.
La Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado quanto all’appellante
Bravi, che con la sentenza appellata, previe assoluzione dal reato contestato al capo 16 e
dichiarazione di improcedibilità per mancanza di querela in ordine ai reati contestati ai capi 74
bis e 78 bis, era stato condannato, ritenuta la continuazione, con la recidiva specifica e
infraquinquennale (non quella reiterata che gli era stata contestata), alla pena di anni sei di
reclusione, con le pene accessorie dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e
dell’interdizione legale durante l’esecuzione della pena e la revoca della sospensione
condizionale concessagli con precedente sentenza; ha riformato invece la sentenza di primo
grado nei confronti dell’appellante Campagnoli dichiarando l’estinzione per prescrizione dei
reati contestati ai capi 73B, 73C e 73D, tenuto anche conto dei rinvii per impedimento a
comparire dell’imputata che avevano comportato la sospensione della prescrizione nel corso
del giudizio di appello per complessivi mesi cinque e giorni ventidue, e rideterminando
conseguentemente la pena, con la già ritenuta continuazione, in anni uno, mesi tre di
reclusione ed euro 550,00 di multa.
2.

Avverso la predetta sentenza gli imputati, tramite i rispettivi difensori, hanno

proposto separati ricorsi per cassazione.
3.

Con il ricorso per cassazione presentato nell’interesse del Bravi si deduce:

1) l’erronea applicazione della legge penale in ordine al rigetto dell’istanza di
acquisizione di documenti formulata, sia con l’appello principale che con i motivi aggiunti di
appello tempestivamente depositati, a sostegno della richiesta di riapertura dell’istruzione
dibattimentale con riferimento soprattutto al reato associativo; il ricorrente si duole della
mancata acquisizione ex art.238-bis cod.proc.pen. di sentenze passate in giudicato e della

dal Bravi in concorso con la Campagnoli in alcuni casi (capi 48, 51, da 53 a 62, 123) e dalla

mancata considerazione delle difficoltà della difesa, che non aveva potuto procurarsi i
documenti in questione per chiederne l’acquisizione in primo grado; l’acquisizione della
documentazione sarebbe stata idonea ad escludere la responsabilità del Bravi in ordine al reato
associativo, desunta unicamente dalla partecipazione dell’imputato ai reati-fine, mentre la
motivazione in ordine a detto reato della sentenza impugnata sarebbe carente;
2)

l'”inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per mancanza e/o

manifesta illogicità della motivazione in relazione all’attribuzione al Bravi del reato di cui
indipendentemente dalla sua

riconosciuta responsabilità in ordine ai reati-fine; peraltro nella sentenza di primo grado si era
dato atto di una preesistente struttura associativa costituita da Riontino, Morelli e Baccarini, cui
era estraneo il Bravi, che aveva messo in atto condotte analoghe tramite le società Soluzione
3000 e GS Promoter;
3) l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e l’omissione o manifesta
illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all’attribuzione all’imputato Bravi del
ruolo di organizzatore all’interno della struttura associativa; la Corte territoriale non avrebbe
motivato sul fatto che la struttura associativa era stata ritenuta dalla stessa Procura della
Repubblica di Ravenna promossa e creata, indipendentemente dal ruolo dell’imputatoricorrente Bravi Alcide, dal Riontino e forse da altri soggetti che avevano con lui cooperato,
come si desumeva anche dall’esame testimoniale del teste Coppari; peraltro il capo
d’imputazione 132, relativo al reato associativo, si riferisce temporalmente al periodo tra
l’aprile 2006 e il gennaio 2007, in cui pacificamente il Bravi era estraneo all’associazione; il
Riontino era stato condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello il 5 luglio
2013 di cui si era inutilmente chiesta l’acquisizione con l’appello, per il reato associativo con il
ruolo di promotore; il Bravi al più poteva essere ritenuto un mero partecipe per un lasso
temporale limitato, in presenza di una struttura associativa già organizzata e autonomamente
operativa, non avendo avuto il ruolo in concreto svolto dal ricorrente i caratteri dell’essenzialità
e dell’infungibilità;
4) l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità
della motivazione quanto all’affermazione di responsabilità in ordine ai reati-fine e al richiamo
nella sentenza impugnata alla motivazione della sentenza di primo grado; l’attribuzione al
Bravi di un ruolo logistico e di smistamento dei pacchi inviati a Lido Adriano sarebbe smentito
dalle dichiarazioni di alcuni testi (i corrieri Delise Gennaro e Tritto Nicola) circa l’episodicità dei
casi in cui fu il Bravi a ricevere plichi contenenti il materiale telefonico, episodicità che non
avrebbe consentito di riferire al Bravi tutti i reati-fine;
5) l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e l’omissione o manifesta
illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all’affermazione della responsabilità del
Bravi in ordine ai reati-fine contestati ai capi 41, 42, 43, 44, 45, 63, 64, 65, 66 e 67, relativi a

all’art.416 l° e 3° comma c.p. (art.606 lett.e c.p.p.)”,

4
episodi nel quali vennero utilizzati nomi e documenti di identificazione personali e fiscali di
cittadini stranieri che il teste Mambrini, commercialista, aveva dichiarato di aver fornito, per
motivi del tutto leciti, al coimputato Riontino e non al Bravi; la Corte territoriale si era limitata
sul punto ad affermare che il Bravi avrebbe preventivamente concordato il suo contributo
causale;
6)

l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e l’omissione o manifesta

illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all’affermazione della responsabilità del

norme processuali stabilite a pena di nullità; si tratterebbe di reati commessi mentre l’imputato
si trovava all’estero, come documentato dal suo passaporto;
7) l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e l’omissione o manifesta
illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla determinazione della pena finale
poiché la Corte di appello l’ha ritenuta congrua sul presupposto che l’aumento per la
continuazione con i reati-fine fosse di sei mesi e non di un anno e sei mesi (come risulta dalla
sentenza di primo grado).
4. Con il ricorso presentato nell’interesse dell’imputata Campagnoli si deduce:
1) la violazione dell’art.179 cod.proc.pen. per omessa citazione in giudizio dell’imputata
cui il decreto che disponeva il giudizio era stato notificato tramite raccomandata non
consegnata per assenza della destinataria; come previsto dall’art.8 1.890/82 era stato lasciato
l’avviso del deposito presso l’ufficio postale nella cassetta della corrispondenza ed era stata
inviata altra raccomandata, il cui avviso di ricevimento non si trovava tuttavia in atti; anche se
la notifica si perfeziona nel momento in cui l’atto viene depositato presso l’ufficio postale
(rectius, dall’invio della raccomandata), è necessario che il destinatario abbia avuto effettiva
conoscenza del deposito dell’atto dell’ufficio postale come si desume anche dalla sentenza della
Corte costituzionale n.346/98 dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del terzo comma
dell’art.8 1.890/82;
2) l’inutilizzabilità ex art.63 co.3 cod.proc.pen. delle sommarie informazioni rese dalla
Campagnoli ai Carabinieri di Porto Garibaldi il 27 aprile 2007, acquisite nel corso del
dibattimento con il consenso di un difensore di ufficio che non aveva avuto contatti con
l’imputata, la quale peraltro all’udienza del 12 ottobre 2012 si trovava detenuta per altra causa
e nulla sapeva del processo a suo carico; si deduce anche la carenza e l’illogicità della
motivazione sul fatto che alla data del 27 aprile 2007, in cui la ricorrente era stata sentita dai
Carabinieri, il coinvolgimento della Campagnoli nella vicenda già risultava dal contenuto di una
telefonata con il Bravi intercettata lo stesso giorno alle ore 8,28; avrebbe un valore neutro la
circostanza che presso lo studio della Campagnoli (nella sede della LM Siderurgica), in rapporti

Bravi in ordine ai reati-fine contestati ai capi 23, 23A, 23B, 29A e 29B e l’inosservanza di

s
con il Bravi e con il Riontino, fossero stati recapitati in alcune occasioni telefoni cellulari
provento dell’attività truffaldina;
3) l’erronea applicazione della legge penale quanto al diniego del riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, non essendosi tenuto conto della condotta di vita successiva
alla commissione dei reati e delle precarie condizioni di salute dell’imputata;
4) l’intervenuta estinzione per prescrizione, alla data della redazione dei motivi di

Ritenuto in diritto
1. Il ricorso proposto nell’interesse del Bravi va rigettato.
1.1.

Il primo motivo è infondato.

Nella motivazione della sentenza impugnata (ff.17-18) la richiesta difensiva di
acquisizione documentale ex art.603 cod.proc.pen. è stata disattesa con argomentazioni
giuridicamente corrette, avendo la Corte territoriale ritenuto l’irrilevanza dell’acquisizione dei
certificati del casellario e dei carichi pendenti e delle iscrizioni nel registro previsto dall’art.335
cod.proc.pen. relativi a Riontino Emanuele, Morelli Daniele e Baccarini Stefano, coimputati del
Bravi giudicati separatamente, nonché dell’acquisizione delle sentenze riguardanti lo stesso
Riontino e altri coimputati. La Corte di appello ha rilevato che la documentazione in questione
avrebbe potuto essere prodotta dalla difesa in primo grado, mentre nel ricorso si adduce
genericamente la ritardata produzione alla “rilevante difficoltà” della difesa, ed ha comunque
escluso – facendo corretta applicazione dell’art.603, comma 1, cod.proc.pen.- che la
documentazione suddetta, che non apportava alcun elemento a favore dell’imputato, fosse
utile ai fini della decisione.
La Corte osserva che nel giudizio di appello la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
di cui all’art.603 cod. proc. pen. è istituto di carattere eccezionale che presuppone, nel caso
previsto dal primo comma (che non riguarda prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di
primo grado), l’impossibilità di decidere allo stato degli atti senza la rinnovazione istruttoria,
che è quindi subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale. Tale
accertamento, rimesso alla valutazione del giudice di merito, è, secondo la consolidata
giurisprudenza di legittimità, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato
(Cass. sez.VI 13 gennaio 2015 n.8936, Leoni; sez.IV 19 febbraio 2004 n.18660, Montanari e
altro; sez.IV 5 dicembre 2003 n.4981, P.G. in proc. Ligresti e altri; sez.VI 2 dicembre 2002
n.68, P.G. in proc. Raviolo).
Le censure difensive circa l’indispensabilità dell’acquisizione documentale richiesta con
riferimento al reato associativo “per la comprensione in ordine alla stessa esistenza, alla
quantità e alla qualità della fattispecie” è del tutto generica, mentre nella motivazione della

ricorso, di tutti i reati ascritti all’imputata.

sentenza impugnata risultano indicate le molteplici e concrete ragioni della ritenuta
responsabilità del Bravi in ordine al reato di associazione per delinquere e al ruolo apicale e
organizzativo dallo stesso svolto nell’ambito del sodalizio criminale.
1.2.

Il secondo e il terzo motivo sono del pari infondati.

La sussistenza dell’associazione criminosa dedita alla commissione di una serie
indeterminata di truffe e dei reati ad esse connesse e strumentali, come si desume dalla

presentato nell’interesse del Bravi la cui appartenenza al sodalizio, con un ruolo preminente, è
stata desunta dall’attività in concreto svolta.
Nell’imputazione di associazione per delinquere, reato contestato al capo 132, al Bravi
era stato attribuito il ruolo di promotore, organizzatore e capo dell’associazione. Nella
sentenza di primo grado (ff.40,41) è stato riconosciuto al Bravi -esclusa espressamente la
qualifica di promotore o fondatore del sodalizio, che era già esistente e operativo al momento
della sua adesione- un ruolo apicale e organizzativo desunto dalle funzioni di sovraintendenza
nella complessiva gestione del gruppo e dall’assunzione di compiti decisionali (predisposizione
della base logistica del gruppo; coordinamento del ritiro dei telefoni cellulari e della loro
successiva spedizione all’estero; intesa circa una linea difensiva comune). Nella motivazione
della sentenza di appello il ruolo organizzativo svolto dal Bravi è stato ulteriormente specificato
attraverso il riferimento alla messa a disposizione delle strutture logistiche della Genis s.r.I.,
l’inserimento nel sodalizio di suoi collaboratori quali Berti e Turra, il coordinamento dei
contributi collaborativi di altri soggetti quali la Picanza, i contatti stabiliti in prima persona con i
promoters delle agenzie attraverso le quali venivano stipulati i falsi contratti, quindi attraverso
la descrizione di un’attività avente i caratteri dell’essenzialità e dell’infungibilità (sez.V 22
giugno 2012 n.39378, Marini e altri) perché tendente, indipendentemente dalla personale
partecipazione alla commissione dei reati-fine, ad assicurare il perseguimento del programma
criminoso comune attraverso la creazione e il coordinamento di una struttura logistica e di una
rete di collaboratori.
L’esistenza e l’operatività dell’associazione criminale prima dell’ingresso nel gruppo del
Bravi non sono state ritenute un ostacolo al riconoscimento del ruolo di capo e organizzatore,
conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di associazione per
delinquere secondo la quale la qualifica di organizzatore spetta all’affiliato che, non
necessariamente dalla costituzione del sodalizio criminoso, esplichi con autonomia la funzione
di coordinamento dell’attività degli altri aderenti o provveda all’impiego razionale delle
strutture e delle risorse associative al reperimento dei mezzi necessari alla realizzazione del
programma criminoso (Cass. sez.V 7 giugno 2011 n.37370, Bianchi e altri; sez.VI 10 maggio
1994 n.11446, Nannerini).

motivazione della sentenza di appello (f.22), non è stata contestata con l’atto di appello

1.3. Il quarto, il quinto e il sesto motivo tendono a sottoporre al giudizio di legittimità
aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio
rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.
Il giudice di appello ha legittimamente richiamato, quanto alla responsabilità del Bravi in
ordine ai reati-fine, l’ampia e dettagliata motivazione della sentenza di primo grado, citando
peraltro i plurimi elementi di prova a carico dell’imputato e, segnatamente, la riconducibilità
alla persona del Bravi dei luoghi in cui gran parte dei telefoni cellulari costituenti il profitto delle

le chiamate in correità (coimputati Bassi, Berti, Morelli, Picanza), le conversazioni telefoniche
intercettate.
Nel ricorso non si contesta specificamente il compendio probatorio emergente dalle
sentenze di merito, che vanno lette congiuntamente essendo di segno conforme. Le
argomentazioni difensive risultano peraltro esaminate e motivatamente disattese nelle
predette sentenze. L’asserita episodicità delle consegne dei pacchi contenenti il materiale
telefonico direttamente al Bravi risulta nella motivazione della sentenza impugnata smentita
dall’accertata circostanza che altri pacchi contenenti lo stesso materiale erano stati ritirati da
stretti collaboratori dell’imputato (per esempio, Turra, Berti e Picanza) e comunque in luoghi a
lui riferibili (sede della Genis s.r.I., circolo Nostalgi, bar Alta Marea) e dal fatto che lo stesso
Bravi provvedeva allo smistamento degli apparecchi telefonici così ricevuti all’estero,
prevalentemente in Moldavia, secondo un

modus operandi

che non poteva essere

improvvisato, ma corrispondeva ad un programma preventivamente concordato tra l’imputato
e i correi. Quanto alle dichiarazioni testimoniali del commercialista Mambrini, nella motivazione
della sentenza di primo grado (f.33), richiamata espressamente in quella di appello, è stata
data una logica spiegazione alle censure difensive evidenziandosi che l’affermazione del
Mambrini di aver fornito i dati personali al Riontino non contraddiceva la tesi della
responsabilità concorsuale del Bravi, il cui ruolo non atteneva al reperimento dei dati personali
che era affidato al Riontino, al Morelli e al Baccarini. Nella motivazione della sentenza di primo
grado, inoltre, si è ritenuto del tutto irrilevante (f.36 e nota 98) il fatto che nel corso dell’anno
2006 il Bravi si trovasse spesso all’estero, “soprattutto ove si consideri che la sua assenza
dall’Italia è documentata in periodi diversi da quelli qui di interesse, eccezion fatta soltanto per
qualche giorno di inizio novembre”, mentre l’attività illecita in quell’anno fu concentrata tra i
mesi di settembre e novembre.
Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente
giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha
consentito una ricostruzione dei fatti esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto
basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo
di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di
merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel
complesso esauriente e plausibile. Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello di

truffe erano stati consegnati, le dichiarazioni testimoniali (testi De Paoli, Proietto, Baldinazzo),

una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è,
in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la
mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (Cass. S.U. 30-4- 1997 n. 6402, Dessimone).
1.4. Il settimo motivo è manifestamente infondato.
La pena inflitta dal giudice di primo grado è stata ritenuta complessivamente congrua,
oltre che rispettosa dei criteri indicati dall’art. 133 cod.pen., dalla Corte territoriale che ha
posto in evidenza la determinazione e la capacità a delinquere manifestata dal Bravi e i suoi

impugnata si è fatto riferimento alla pena contenuta nel limite minimo edittale di tre anni di
reclusione per il più grave reato associativo, all’automatico aumento della metà per la ritenuta
recidiva specifica ed infraquinquennale e all’aumento

“estremamente contenuto”

per la

continuazione relativa a innumerevoli reati posti in continuazione (settantotto reati di truffa,
settantotto di sostituzione di persona e settantotto di falso: v.f.44 sentenza di primo grado).
Detto aumento è stato erroneamente indicato in mesi sei, anziché in anni uno e mesi sei, ma la
valutazione della Corte di appello si è riferita evidentemente alla pena complessiva determinata
in anni sei di reclusione, comprensiva dell’effettivo aumento per la continuazione.
1.5. I reati ascritti al Bravi non sono prescritti, in quanto ai fini del calcolo del termine
massimo di prescrizione va tenuta presente la ritenuta recidivà specifica ed infraquinquennale
(ff.23, 24 sentenza di appello).
2. Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputata Castagnoli è inammissibile.
2.1.

Il primo motivo riproduce una censura formulata nell’atto di appello, alla quale la

Corte territoriale ha dato adeguata e argomentata risposta (ff.24,25), esaustiva in fatto e
corretta in diritto, che la ricorrente non considera né specificatamente censura. Il giudice di
appello per affermare l’infondatezza della tesi difensiva dell’omessa citazione per il giudizio di
primo grado ha affermato, con puntuali richiami giurisprudenziali, che vertendosi in tema di
notificazione effettuata a mezzo del servizio postale ex art. 170 cod. proc. pen., sono
applicabili le formalità previste dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2, sicché la
decorrenza dei dieci giorni, trascorsi i quali la notifica si ha per avvenuta, è fissata non con
riferimento all’avvenuta ricezione da parte del destinatario della lettera raccomandata, con la
quale il destinatario medesimo viene informato delle attività svolte dall’agente postale, ma
dalla data d’invio di detta lettera raccomandata (Cass. sez.V 11 novembre 2014 n.7276,
Buttaccio; sez. I 11 gennaio 2013 n. 6325 Frati), invio di cui la documentazione in atti dava
conto avendo il giudice di appello indicato data e numero della raccomandata inviata per
avvisare il destinatario degli adempimenti compiuti dall’agente postale a seguito del mancato
recapito della prima lettera raccomandata per sua temporanea assenza. La Corte rileva che,
per le notifiche a mezzo posta, il quarto comma dell’art.8 della citata legge n.890 del 1982

significativi precedenti penali. A titolo esemplificativo nella motivazione della sentenza

testualmente prevede che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di
spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma del medesimo articolo ovvero
dalla data del ritiro del piego, se anteriore. Nella sentenza della Corte costituzionale n.346 del
1998 citata nel ricorso, peraltro, espressamente non è stata posta in discussione
l’individuazione del momento perfezionativo della notificazione, in relazione al quale dispone il
quarto comma del citato art. 8, mentre si è dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma
nella parte in cui non prevedeva che, in caso di assenza del destinatario (e di rifiuto,

notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento del compimento
delle formalità prescritte (art.8, secondo comma) e nella parte in cui disponeva la restituzione
al mittente del piego non ritirato dal destinatario entro i dieci giorni dal deposito presso l’ufficio
postale (art. 8, terzo comma).
La specifica e dettagliata motivazione della Corte territoriale nel ricorso non viene
nemmeno presa in considerazione, limitandosi la ricorrente a ribadire la tesi già esposta nei
motivi di appello e confutata, con diffuse e ragionevoli argomentazioni, nella sentenza
impugnata.
2.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che l’acquisizione al fascicolo per il
dibattimento delle sommarie informazioni rese ai Carabinieri di Porto Garibaldi il 27 aprile 2007
dall’imputata è stata ritualmente concordata ex art.493, comma 3, cod.proc.pen. tra le parti,
quindi e stata disposta con il consenso del difensore di ufficio dell’imputata. Lo stato di
detenzione per altra causa dell’imputata all’udienza del 12 ottobre 2012, in cui era stata
concordata l’acquisizione, non risultava dagli atti né era noto al giudice che procedeva, come
specificato dalla Corte territoriale. Le sommarie informazioni, secondo i giudici di appello,
erano state rese quando ancora non erano emersi elementi tali da consentire l’iscrizione nel
registro previsto dall’art.335 cod.proc.pen., quindi quando ancora non erano stati esaminati i
contatti telefonici della ricorrente con il Bravi. Il contatto telefonico intercettato tra la
Campagnoli e il Bravi del 27 aprile 2007, ore 8,28, era del resto avvenuto nell’imminenza della
convocazione dell’imputata dinanzi ai Carabinieri, per cui effettivamente arduo è affermare che
il contenuto della conversazione telefonica fosse stato già valutato nel momento Lo stesso
giorno in cui era stata effettuata l’intercettazione) in cui la Campagnoli venne sentita dai
Carabinieri come persona informata sui fatti. Del resto l’affermazione di responsabilità è basata
su ben altri significativi elementi di prova, sufficienti da soli a giustificare l’affermazione di
responsabilità (v. ff.37, 38 sentenza di primo grado; gli accertati rapporti di amicizia
dell’imputata con il Bravi; le dichiarazioni di Campioni Ivano circa le funzioni di amministratore
di fattodella LM Siderurgica s.r.l. svolte dalla Campagnoli; la telefonata intercettata il 27 aprile
2007, ore 8,28, in cui la Campagnoli concordava con il Bravi le dichiarazioni da rendere ai
Carabinieri dai quali era stata convocata; l’indicazione in numerosi contratti, stipulati con

mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone abilitate a ricevere l’atto), fosse data

CO

l’indicazione delle generalità di ignare persone, della sede della società LM Siderurgica e dello
studio della Campagnoli quale luogo di recapito dei telefoni cellulari, come risultava dall’esame
dei singoli contratti e dalle dichiarazioni testimoniali dei m.11i Coppari e Boaretto; le
dichiarazioni delle persone offese De Luca e Campioni, i cui dati anagrafici in possesso della
Campagnoli erano stati utilizzati nei falsi contratti telefonici; la disponibilità da parte della
Campagnoli, riferito dal Campioni, anche di una decina di telefoni nuovi contemporaneamente).
Il terzo motivo introduce censure di fatto, inammissibili in questa sede.

La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di
fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti
atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena
concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Cass. sez.VI 28 ottobre
2010 n.41365, Straface). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche
non è quindi necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a
quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (Cass. sez.VI 16 giugno 2010 n.34364, Giovane). Nel caso di specie la motivazione
circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è adeguata, avendo la
Corte territoriale ritenuto elementi ostativi la pluralità delle condotte criminose poste in essere
dall’imputata, la mancanza di ogni forma di resipiscenza, i numerosi e significativi precedenti
penali.
2.4.

Il quarto motivo è manifestamente infondato.

L’inammissibilità del ricorso per cassazione, che non consente il formarsi di un valido
rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del
reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Cass. Sez.Un.22
novembre 2000 n.32, De Luca; 27 giugno 2001 n.33542, Cavalera; 22 marzo 2005 n.23428,
Bracale). Inoltre, ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del
dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa (Cass.
sez.I 27 gennaio 2015 n.20432, Lione; sez.VII 13 febbraio 2014 n.38143, Foggetti).
3. Al rigetto del ricorso proposto nell’interesse del Bravi e alla dichiarazione di
inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse della Campagnoli consegue ex art. 616 c.p.p.
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della Campagnoli anche di
una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.

(),

2.3.

rigetta il ricorso di Bravi Alcide che condanna al pagamento delle spese processuali; dichiara
inammissibile il ricorso di Campagnoli Leonarda e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma 1° luglio 2015

il cons. est.

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