Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3643 del 09/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3643 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da De Laurentis Aurelio, parte offesa nel p.p. a carico di
Mondo Michele, n. Napoli 11.8.1971
avverso il decreto dell’8.2.2013 del g.i.p. presso il tribunale di Napoli,
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Elisabetta Cesqui che
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
la Corte osserva:

Data Udienza: 09/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il procedimento penale in esame, a carico di Mondo Michele, ha preso
avvio dalla denuncia sporta da Aurelio de Laurentis in qualità di Presidente e
legale rappresentante della società sportiva Calcio Napoli s.p.a nella quale
rappresentava che la predetta società era titolare, tra l’altro dei domini
www.calcionapopli.it e www.sscnapoli.it . questo ultimo destinato a sito ufficiale
sulla rete internet. Il denunciante rappresentava che il detto sito costituisce uno
dei principali strumenti di comunicazione e di natura commerciale della SSCN

marchio “N” in carattere stampatello maiuscolo stile napoleonico iscritto in una
corona circolare.
Il denunciante rappresentava di avere scoperto che un altro sito internet
recante fattezze grafiche, colore, impostazione ed uso di simboli identificativi
identici a quelli del sito ufficiale della società sportiva calcio Napoli con l’indirizzo
www.calcionapoli1926.it . Veniva quindi utilizzato un nome con un dominio
idoneo a generare confusione negli utenti circa la sua titolarità.
In data 31.10.20 I! il P.M. sede avanzava richiesta di archiviazione,
evidenziando come il marchio utilizzato dal denunciato non fosse fedelmente
riprodotto e come il sito non venisse comunque utilizzato per la vendita di
prodotti.
La richiesta di archiviazione veniva rigettata dal Gip che indicava al P.M. il
compimento di indagini per giungere all’identificazione del titolare del sito
calcionapoli 1926
All’esito di tali indagini, che consentivano di identificare in Mondo Michele
il titolare del sito calcionapoli 1926, il P.M. avanzava nuovamente richiesta di
archiviazione nella quale rappresentava che non ricorre il reato di cui all’art 473
c.p., reato di pericolo che punisce il mero utilizzo abusivo del marchio registrato
in quanto era ben riconoscibile da chiunque l’unico sito ufficiale riconducibile alla
SSCN, mentre esistevano una serie di altri siti, come quello dell’indagato, con lo
scopo il fornire informazioni sul calcio Napoli e che non per questo sono
riconducibili al sito ufficiale della società.
Avverso tale ulteriore richiesta di archiviazione il denunciante ha
presentato una nuova opposizione, che veniva rigettata; quindi il g.i.p.
disponeva l’archiviazione del procedimento in relazione con decreto
dell’8.2.2013.
2.

Avverso questa pronuncia la parte offesa

propone ricorso per

cassazione illustrato anche da successiva memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO

//739_/3 r.g.n

2

c. c. 9 ottobre 2013

SpA e che la sua società era titolare di marchi di impresa registrati tra cui il

1. Il ricorrente, parte offesa nel p.p. a carico di Mondo Michele, n. Napoli
1’1.8.1971, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza dell’8 febbraio
2013 con il quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha
rigettato, all’esito dell’udienza camerale, l’opposizione e disposto l’archiviazione
degli atti nel proc. Nr. 15424/12 RG NR19624/12 RgGip a carico di Michele
Mondo per il reato di cui agli artt. 473 e 517 cp.
2. Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte (Cass., sez. I, 03-02-2010, n. 9440) ha più volte affermato

di archiviazione per vizi di motivazione che non si risolvano in violazioni del
contraddittorio. Quindi è inammissibile la denuncia di altre violazioni di legge.
Peraltro può aggiungersi che il ricorrente non dice perché il fatto
andrebbe qualificato come reato ex art. 513 c.p. (turbata libertà dell’industria o
del commercio) e non già come reato ex art. 517 c.p. (vendita di prodotti
industriali con segni mendaci.), tanto più che il reato ex art. 513 è punito a
querela. Né rileva l’avvenuta fissazione dell’udienza camerale che è un “di più”
rispetto al possibile provvedimento de plano e quindi non vizia.
3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere
delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento

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