Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36428 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 36428 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Chiarelli Brunetto, nato il 15 luglio 1934
avverso la sentenza n.422 della Corte d’appello di Firenze, ha sezione
penale, del 07.02.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Giulio Romano , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
udito per la parte civile l’avvocato Cristiano Bonanno in sostituzione
dell’avv.Carlo Bugno, che si associa alle richieste del P.G. depositando
conclusioni e nota spese
1

Data Udienza: 03/06/2015

MOTIVI della DECISIONE

1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ,
confermava la sentenza del Tribunale della stessa città, in data 31.05.12 ,
che aveva condannato Chiarelli Brunetto, alla pena di giustizia per i reati di
seguito indicati:
più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quale componente
del consiglio di amministrazione della fondazione Dino Terra, incaricato come da delibera del CDA in data 13.3.2003 – di contattare la casa d’aste
Pandolfini di Firenze per verificare la disponibilità di questa a vendere parte
dei beni mobili della fondazione, abusando di tale ruolo e dunque del rapporto
che lo legava alla fondazione, si appropriava della somma complessiva di euro
23.259,79 derivante dalla vendita di parte dei beni della fondazione, sciiii -fria mai
consegnata alla fondazione proprietaria dei beni venduti ed accreditata dalla citata
casa d’aste sul conto nr. 114 18/ G intestato a ‘THE INTERNATIONAL
INSTFTUTE FOR STUDY OF MAN” acceso presso la Banca ANTONVENETA e sul
quale egli era autorizzato ad operare, accreditamenti cosi articolati:

Importo
09.03.2004

2.839,82

15.06.2005

2.108,19

15.06.2005
07.02.2006

TOTALE

15.190,19
.3.121,59

23.259,79

nonché si appropriava – non riconsegnandoli alla stessa fondazione proprietaria – di
parte dei beni rimasti invenduti, beni che la casa d’aste gli restituiva in tempi
diversi . Così cagionando alla parte offesa un danno patrimoniale di rilevante
gravità. In Firenze fino al mese di settembre 2006

per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 646 e 61 nn. 7 e 11 c.p. perché, con

1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso l’avvocato Giangualberto Pepi, in
difesa di Chiarelli, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a
motivo:
a) Inosservanza ed erronea interpretazione dell’art. 192 cod.proc.pen. in
relazione all’art. 606 sub b cod.proc.pen. Dall’istruttoria dibattimentale è
emerso che non vi è sostanziale differenza tra la Fondazione Dino Terra e
lInternational Institut a norma dell’art.10.5 dello Statuto dell’Ente
fondazione ed inoltre che il fondatore della Dino Terra si affidò al prof.

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ti

Chiarelli per promuovere attività culturali in favore della città di Lucca,
occupandosi in prima persona delle finalità della fondazione.
b) Insussistenza dell’ elemento costitutivo soggettivo e oggettivo di cui
all’art. 646 cod.pen. in relazione all’art. 606 sub b cod.proc.pen. Le somme
di denaro ricavate dalla vendita all’asta di lotti di beni furono depositate sul
conto dell’International Institut e servirono per bandire borse di studio
secondo le finalità proprie della Fondazione, pertanto non vi fu alcuna

indebita perché Chiarelli non conseguì alcun vantaggio economico dalla
vicenda contestata e non si configurò ,nei fatti, alcun dolo appropriativo.
Il reato,comunque, è estinto per intervenuta amnistia.
2.11 ricorso è inammissibile per l’assoluta genericità dei motivi che si
limitano a reiterare pedissequamente le doglianze già proposte in appello ,
tutte analizzate e disattese dalla Corte di merito, con una motivazione
esente da vizi logici e giuridici ; motivazione che il ricorrente disattende
senza alcuna specifica critica.
2.1 I motivi di ricorso, comunque, prospettano una diversa ricostruzione dei
fatti più aderente alle istanze difensive dell’imputato : ma secondo il
costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della
Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata
al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione
delle risultanze processuali. (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402,
Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
2.2 Va disattesa la richiesta di dichiarare il reato prescritto. I giudici
dell’appello hanno indicato nel marzo del 2014 il termine prescrizionale,
termine spirato successivamente alla pronuncia di appello. Ad oggi il
termine prescrizionale è spirato ed il reato sarebbe in teoria prescritto:
tuttavia rileva che i motivi di ricorso sono inammissibili e, per un
consolidato principio di nomofilachia , che questo collegio condivide e fa
proprio, “l’intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla

proposizione di un atto di impugnazione invalido perché contrassegnato da

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interversione nel possesso di tali somme, nè sussiste l’appropriazione

uno dei vizi indicati dalla legge (art. 591, comma 1, con eccezione della
rinuncia ad un valido atto di impugnazione; art. 606, comma 3), precluda ogni
possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente
maturata, sia di rilevarla d’ufficio. L’intrinseca incapacità dell’atto invalido di
accedere davanti al giudice dell’impugnazione viene a tradursi in una vera e
propria absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali,
che siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro
verificatisi ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato
sostanziale”.
3. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00),I1 ricorrente va anche condannato a rifondere alla parte
civile Fondazione Dino Terra, che ne ha fatto specifica richiesta, le spese
sostenute nel presente grado di giudizio, secondo le modalità indicate nel
dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla
cassa delle ammende, nonche’ alla rifusione in favore della parte civile
Fondazione Dino Terra,in persona del legale rappresentante, delle spese
sostenute in questo grado di giudizio liquidate in omplessivi euro 3000,00
oltre IVA, CPA e spese generali.

effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente

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