Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36426 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 36426 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

Data Udienza: 26/05/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROSANITI DOMENICO SALVATORE N. IL 02/10/1962
ROSANITI ALESSANDRO N. IL 17/03/1955
STELITANO FRANCESCO N. IL 16/02/1959
ZAVETTIERI PIETRO BONAVENTURA N. IL 23/03/1962
IELO CARMELO N. IL 29/04/1960
STELITANO PIETRO MICHELANGELO N. IL 27/05/1956
STRANGIO GIUSEPPE N. IL 11/09/1957
CORSO FRANCESCO N. IL 29/06/1966
ARENA FAUSTO N. IL 14/09/1972
ROSACI ANTONIO N. IL 08/10/1970
STELITANO FELICE N. IL 27/10/1963
LAURENDI CARMELO N. IL 11/05/1951
avverso la sentenza n. 244/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 17/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2015 la relazione fatta dal
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Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. eo-rn
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RITENUTO IN FATTO
Ricorrono per Cassazione
1. ARENA FAUSTO
2. CORSO FRANCESCO
3. ZELO CARMELO
4. LAURENDI CARMELO

6. ROSANITI ALESSANDRO
7. ROSANITI DOMENICO SALVATORE
8. STELITANO FELICE
9. STELITANO FRANCESCO
10. STELITANO PIETRO MICHELANGELO

11 . STRANGIO GIUSEPPE
12. ZAVETTIERI PIETRO BONAVENTURA
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Reggio che, in data 17.6.2013, decidendo in sede di
rinvio della Corte di Cassazione che, con sentenza in data 7.12.2011, ha:

annullato la sentenza della Corte d’Appello di Messina del 6.4.2009, ha riqualificato il reato di
cui al capo A) nel reato di cui all’art. 416 co 2 c.p., ha escluso l’aggravante di cui all’art. 7 L.
n. 203/91 con conseguente declaratoria di prescrizione per detto reato sub A) per tutti gli
imputati, ad eccezione di ARENA Fausto e STELITANO Francesco e per i reati di cui ai capi
D7-D8 ascritti a ROSACI Antonio ed al capo B12 addebitato a ZAVETTIERI Pietro;

confermato la declaratoria di responsabilità per i residui capi B1 e B5, addebitati ad Arena,
D1 e D6 addebitati a Rosaci,rideterminando la pena;

rideterminato la pena irrogata a IELO Carmelo, LAURENDI Carmelo, ROSANITI Alessandro,
STELITANO Felice, STELITANO Pietro e STRANGIO Giuseppe;

ridotto ad anni 5 l’interdizione dai PP.UU;

rideterminato in C 500.000,00 l’importo del risarcimento dei danni liquidati in favore delle
costituite parti civili.

confermato nel resto l’impugnata sentenza

Con riguardo all’associazione di stampo mafioso di cui al capo A) questa Corte con la
sentenza di annullamento ha accolto le critiche attinenti alla sola tipologia mafiosa
dell’organizzazione contestata al capo A) ed alla sussistenza della contestata aggravante di cui al
D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203. Ha ritenuto la
sentenza impugnata invalidata da un rilevante vizio strutturale, nel senso che, pur partendo da
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5. ROSACI ANTONIO

un dato ampiamente e correttamente argomentato (ed in modo anche apprezzabile), sulla
sussistenza di una “interessata rete relazionale da fine illecito” tra gli imputati, in ogni caso
riconducibile nello schema dogmatico della violazione dei disposti dell’art. 416 cod. pen., ha dato
però vita ad una carente e inadeguata giustificazione sulla qualificazione giuridica dell’accertato
ed organizzato sodalizio, in punto di connotazione di mafiosità, tenuto anche conto che – per il
delitto di associazione mafiosa- erano stati riconosciuti colpevoli dal Tribunale di Messina soltanto
otto imputati, mentre erano stati assolti diciotto altri accusati. Proprio la progressiva riduzione

rescindente, da parte del giudice di appello una rafforzata motivazione per i “restanti componenti”
dell’acefalo sodalizio mafioso, accompagnata da una argomentata severa individuazione delle
reciproche consapevolezze e condivisioni, nonché delle finalità e delle metodiche operative, nel
momento in cui si dovevano evidenziare, correlare e giustificare, ai fini del giudizio di
colpevolezza le conclusioni in punto di mafiosità.
Ha altresì ritenuto che, una volta annullata la gravata sentenza in punto di “connotazione mafiosa”
del sodalizio, doveva essere compito del giudice di rinvio rideterminare l’entità del danno in funzione
della “eventuale” ritenuta diversa qualità criminologica dell’associazione (altro e ben più grave è
infatti il danno, in particolare sociale e da immagine, arrecato ad un ateneo da un sodalizio interno a
struttura mafiosa, rispetto ad una normale associazione per delinquere), fermi restando i seguenti
due principi di diritto:
1. è corretto il ricorso del giudice a criteri equitativi nella quantificazione del danno risarcibile,
ove in esso, come nella specie, non siano rinvenibili componenti patrimoniali suscettibili di
precisa determinazione (cass. pen. sez. 5, 43053/2010 Rv. 249140);
2. non è illegittima la condanna in solido al risarcimento del danno di persone partecipi della
medesima organizzazione criminale con ruoli associativi paritari, come nella specie (cfr. cass.
pen. sez. 2, 15285/2010 Rv. 247036. Conformi: N. 2487 del 1974 Rv. 126820, N. 10614 del
1990 Rv. 184999, N. 7671 del 2001 Rv. 218310).

Il giudice del rinvio ha ritenuto che il sodalizio criminoso emerso all’interno dell’ateneo messinese
doveva qualificarsi in termini di “ordinaria” manifestazione delinquenziale di un gruppo che
perseguiva finalità illecite, senza che però fossero emersi (né fossero ricavabili aliunde rispetto ai
dati già evidenziati nella sentenza annullata) elementi concreti, idonei a dimostrare i presupposti
normativi del reato associativo di stampo mafioso contestato, nei limiti e con le caratteristiche
delineati dalla Suprema Corte. E’ stata, altresì, esclusa la ricorrenza dell’aggravante della
disponibilità delle armi al sodalizio così determinato.

Conseguenza della ritenuta configurabilità del reato di cui al capo A) ex art. 416 c.p., è stata la
declaratoria di intervenuta prescrizione per tutti gli imputati attinti da tale contestazione, ad
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degli ambiti e dei riconoscimenti di responsabilità personale esigeva, secondo il giudice

eccezione dell’ARENA e di STELITANO Francesco condividendosi da parte dei giudici di secondo
grado la motivazione adottata sul punto dai primi giudici.

Quanto, poi, ai reati satelliti ascritti nei confronti dei soggetti attinti dalla contestazione
associativa, il giudice del rinvio rilevava che gli stessi erano stati interessati dalle argomentazioni
della Suprema Corte unicamente sotto il profilo della ritenuta (dai primi giudici) aggravante
prevista dall’art. 7 1. 203/91, profilo al quale solo era stato espressamente limitato l’annullamento

preclusa in virtù del giudicato ormai formatosi sul punto. Veniva però rilevato che l’esclusione di
detta aggravante comportava sicure ricadute in punto di estinzione per prescrizione di talune delle
contestazioni elevate, dovendosi avere riguardo al

tempus commissi delitti delle medesime. E

pertanto, doveva procedersi alla relativa declaratoria con riferimento ai capi D7-D8 ascritti a
Rosaci ed al capo B12 addebitato a Zavettieri, residuando la declaratoria di responsabilità per i
residui capi B1 e B5, addebitati ad Arena, D1 e D6 addebitati a Rosaci.

Avverso questa parte della sentenza presentano ricorso i seguenti imputati:
1. STELITANO Francesco, a mezzo dei difensori, deduce:
1.1. violazione di legge e vizio della motivazione. Sostiene che la corte territoriale avrebbe
dovuto assolvere l’imputato per non aver commesso il fatto. Ritiene che l’accertamento della
corte reggina avrebbe dovuto riguardare oltre alla doverosa verifica circa la corretta
qualificazione giuridica dei fatti contestati a cui era stata espressamente impegnata anche temi
solo apparentemente diversi da quelli esplicitamente indicato dalla suprema corte. Secondo il
ricorrente la suprema corte pur sembrando propendere per la affermazione della sussistenza
del sodalizio criminoso ha lasciato aperta la questione della sua composizione
1.2. violazione di legge vizio della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti
generiche e all’entità della pena;
1.3. violazione di legge in relazione all’articolo 29 del codice penale. Sostiene che non poteva
essere irrogata la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque avendo
subito condanna a pena inferiore ad anni tre
1.4. violazione di legge e motivazione mancante in relazione all’articolo 539 codice di
procedura penale. Lamenta che la corte ha liquidato la somma di euro 500.000,00 a titolo di
risarcimento del danno non patrimoniale in favore della parte civile costituita. Sostiene che è
possibile liquidare in via equitativa il danno solo quando è impossibile o particolarmente difficile
per la parte interessata determinarlo nel suo preciso ammontare. Lamenta che sul punto la
sentenza non spende alcuna motivazione

2. ARENA Fausto a mezzo del difensore.
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con rinvio, talchè non doveva procedersi ad alcuna nuova e diversa determinazione, da ritenersi

2.1.con il primo motivo di ricorso lamenta mancata declaratoria di prescrizione con
riferimento al reato contestato al capo B1) (art. 336 c.p.)
2.2. con il secondo e il terzo motivo di ricorso presenta doglianza analoga a quella indicata
da STELITANO nel primo motivo di ricorso
2.3. con il terzo motivo di ricorso lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche

Ricorso Avv. Armando VENETO, deduce:
3.1. Violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla mancata assoluzione nel
merito dal reato associativo
3.2. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’articolo 538 codice
procedura penale. Contesta la determinazione del danno che ritiene asseritamente
affermato per le ragioni sviluppate dal codifensore.
Ricorso Avv. V. Nico D’ASCOLA censura la decisione della corte d’appello nella parte in cui
non ha dato atto di quali criteri ha utilizzato ai fini dell’individuazione del quantum di
risarcimento da corrispondere. Rileva che il danno all’immagine deve essere individuato come
“danno evento” e che da tali classificazione consegue che la prova della lesione è “in re ipsa”
essendo comunque necessaria la prova ulteriore dell’entità del danno, ossia la dimostrazione
che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall’articolo 1223 codice
civile, costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale) nella
quale il risarcimento deve essere equitativamente commisurato ( Corte dei Conti 23 aprile
2003 n. 10). Rileva che è di tutta evidenza che il danno di immagine deve essere provato non
potendo derivare automaticamente dal riconoscimento della illeicìtà del comportamento

4. ZAVATTIERI Pietro Bonaventura, a mezzo del difensore, deduce:
4.1.violazione di legge e vizio della motivazione per avere omesso la corte reggina di
valutare la responsabilità del ricorrente con riguardo alla sua partecipazione al reato
associativo
4.2. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al reato di minaccia
contestato al capo B 12. Sostiene che il venir meno dell’aggravante di cui all’articolo 7
sulla quale riposava l’intimidazione contestata doveva determinare l’assoluzione dal reato in
argomento per insussistenza del delitto
4.3. contesta l’entità del risarcimento del danno

5.CORSO Francesco a mezzo del difensore, con i motivi di ricorso deduce vizio della
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3.ROSANITI Domenico Salvatore presenta due ricorsi, a mezzo dei difensori

motivazione nella misura in cui è stata ritenuta la partecipazione del prevenuto
nell’associazione delinquenziale in argomento.
In particolare nel terzo motivo ritiene che la sentenza è carente di motivazione nella misura in
cui non ha affrontato i profili relativi alla prevalenza da accordare a quanto statuito nel
dispositivo della pronuncia di primo grado rispetto a quanto contenuto nella motivazione della
sentenza resa dalla corte d’appello di Messina. Rileva che la corte d’appello di Messina aveva
indicato la cessazione della permanenza del vincolo associativo alla fine del 1995, mentre il

che tale diversità rileva ai fini del risarcimento del danno stante l’intervenuta declaratoria di
prescrizione.

6.ROSACI Antonio, a mezzo dei difensori, lamenta omessa declaratoria di prescrizione con
riguardo ai reati di cui ai capi D1) e D6) . Rileva che i reati sono stati accertati il 24 giugno
1998 però le carte d’identità rinvenute a casa del ricorrente ed oggetto di contestazione al
capo Dl sono provento di furto del marzo 1978. Analoghe considerazioni valgono per i timbri
tondi e i libretti universitari di cui al capo D6. I primi recano impressa la data dell’anno
accademico 1992/1993 con la conseguenza che appare ovvio che a quella data deve farsi
risalire il possesso ed i secondi sono stati sottratti in occasione delle elezioni studentesche del
1994/95 ( p. 112 sentenza Corte Appello Messina annullata) e quindi al più tardi nei primi mesi
del 1995)

Con riguardo al sodalizio ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 la sentenza annullata aveva
concluso sostenendo che l’istruttoria dibattimentale di primo grado avrebbe consentito di
accertare l’esistenza di un’organizzazione criminale, finalizzata al traffico di sostanze
stupefacenti, nei termini corrispondenti all’imputazione del capo sub C1), avente base
operativa in Messina, costituita, per la parte di interesse nel presente processo, da IELO
Carmelo, LAURENDI Carmelo, ROSANITI Alessandro, STELITANO Felice, STELITANO Pietro e
STRANGIO Giuseppe.
Il giudice rescindente ha annullata con rinvio per nuovo giudizio detta sentenza limitatamente
al reato associativo di cui al capo C1 e limitatamente al capo C7, ascritto a LAURENDI e
ROSANITI Alessandro,
Per ciò che attiene al capo sub C7 è stato disposto l’annullamento con rinvio alla Corte di
appello di Reggio Calabria per carenza grafica di motivazione.
Quanto al residuo capo associativo sub C1) secondo la Corte rescindente le critiche formulate
nell’impugnazione rendevano evidente che nella specie si era realizzato -nei punti segnalati- un
“travisamento della prova”, dato che il giudice di merito avrebbe fondato il suo convincimento
su una prova che non esiste, oppure su un risultato di prova incontestabilmente diverso da
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tribunale si era espresso nel senso di una responsabilità dell’imputato sino al 1995. Sostiene

quello reale (Cass. pen. sez. 4, 4675/2007 Rv. 235656), inoltre, a tale aporia si era
accompagnata una mancata doverosa argomentazione di contrasto alle precise deduzioni
critiche dell’appello sul punto.
Si rendeva pertanto necessario l’annullamento con rinvio della gravata sentenza ad altra Corte
di appello, la quale, anche in relazione alla deduzione di insussistenza, tra l’altro dell’affectio
soci etatis e tenuto conto della risalenza dei fatti (che esige un accentuato e rigoroso scrupolo
nella verifica comparativa delle fonti), doveva, nella piena libertà delle valutazioni di merito di

deficit argomentativo, fornendo in proposito esplicite risposte alle avverse deduzioni della parte
privata con l’enunciazione elle ragioni per cui sono state ritenute inattendibili oppure ininfluenti
le prove contrarie a norma del disposto dell’art. 546, comma 1, lett. e) ultima parte.
La Corte d’Appello decidendo in sede di rinvio riteneva che le attendibili e riscontrate
dichiarazioni dei collaboratori ZOCCOLI, FERRARA ,VITALE, MARCHESE, CASTORINA, CARIOLO,
SURACE ,SPARACIO e del teste NUCCIO, le cui dichiarazioni sono state acquisite stante
l’intervenuta irripetibilità, davano conto, con tutta evidenza, attraverso una serie di riscontri
incrociati ed una messe di riferimenti fattuali degni di rilievo, dell’operatività di un gruppo di
soggetti, accomunati da una medesima provenienza territoriale, alcuni peraltro legati, anche
per ragioni di parentela, ai clan più potenti della ndrangheta calabrese, che agevolavano i
rifornimenti di droga. Gruppo del quale era possibile apprezzare la stabilità nel tempo e
l’organizzazione. Era stata accertata un’attività continuativa di cessione, anche su larga scala,
di sostanze stupefacenti che venivano fornite sia al dettaglio che ai diversi clan operanti nella
città di Messina, che a loro volta provvedevano a smerciarla attraverso i loro rappresentanti. Il
sodalizio era altresì indiscutibilmente dotato di mezzi, quali gli immobili presso i quali si
operava concretamente il traffico, nonché si poteva apprezzare la sicura affectio soci etatis tra i
sodali che vantavano una palese divisione di ruoli e mantenevano i loro rapporti anche in
costanza di detenzione, tramite gli associati in stato di libertà, inoltre manifestavano il loro
comune obiettivo ed interesse, ad esempio attivandosi sinergicamente per il raggiungimento
del comune obiettivo, interscambiandosi vicendevolmente secondo le necessità del caso.
Le dichiarazioni dei collaboratori, secondo i giudici del rinvio, danno conto della ripetitività delle
condotte degli imputati, adusi al commercio di stupefacenti, lungo un arco temporale notevole
(circa 10 anni, ad eccezione dello STELITANO Pietro e di STRANGIO Antonio, per i quali la
condotta si arresta all’anno 1990), il che documenta, con tutta evidenza, la stabilità del vincolo
sussistente tra gli associati. Viene sottolineato che la contestazione associativa risulta
concretamente provata e sostanziata, altresì, dai singoli episodi di spaccio ascritti ad alcuni
degli imputati, nonché alle ulteriori vicende analoghe per le quali sono stati riconosciuti
colpevoli alcuni collaboratori, quali RIZZO e FERRARA.
In sintesi le dichiarazioni dei collaboratori secondo la Corte di merito consentono di
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competenza, rimodulare il giudizio di responsabilità per il capo C1), ponendo rimedio al rilevato

affermare con certezza che negli anni ottanta e almeno fino al 1992 – 1993, date cui si
fermano le conoscenze dei collaboratori di giustizia, nella città di Messina operava
un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di eroina e cocaina cui partecipavano
STELITANO Felice e STELITANO Pietro, STRANGIO Giuseppe, IELO Carmelo, LAURENDI
Carmelo, DE MARIA Francesco, ROSANITI Alessandro. Con riguardo a STELITANO Pietro la
prova della partecipazione è però fissata ad epoca precedente all’entrata in vigore del
D.P.R. n. 309/1990, non avendo alcun collaboratore di giustizia riferito della sua presenza

dai giudici d’Appello a STELITANO Felice e a ROSANITI Alessandro: il primo, dopo l’arresto
del fratello Pietro e di alcuni dei componenti l’associazione, ha continuato la gestione
dell’attività, tenendo i contatti con gli associati detenuti e divenendo sicuro punto di
riferimento di tutti gli acquirenti. Non a caso, infatti, tutti i collaboratori di giustizia che
hanno avuto rapporti con l’organizzazione hanno trattato gli acquisti direttamente con
STELITANO Felice. Lo stesso gestiva direttamente pure la sostanza stupefacente che
arrivava da Milano tramite LAURENDI Carmelo, come dimostrato dagli episodi riferiti da
CASTORINA Pasquale, ed era in stretto collegamento con ROSANITI Alessandro, che pure
doveva considerarsi l’altro esponente di vertice dell’organizzazione; tant’è che i rapporti
con SPARACIO Luigi, capo dell’omonima cosca, con RIZZO Rosario e RIZZO Letterio, pure
vertici di altra organizzazione, sono stati tenuti direttamente da ROSANITI Alessandro, che
già negli anni precedenti era vicino a Cavò Domenico, capo di uno dei clan più influenti in
città e soggetto in contatto con esponenti della mafia – palermitana.

Avverso detta parte della sentenza presentano ricorso:

7. IELO Carmelo presenta due ricorsi, uno a mezzo Avv. Rosario SCARFO’ e uno a mezzo
Avv. Mario SANTAMBROGIO.
7.1.Avv. SCARFO’ lamenta che se la Corte territoriale si è uniformata al dictum della Corte di
Cassazione provvedendo correttamente ad elidere dal corpo della motivazione della sentenza le
inesistenti dichiarazioni rese da SURACI non ha però risposto alle ulteriori puntuali osservazioni
rassegnate dai giudici di legittimità.
Sostiene che la corte reggina al pari della corte messinese ha assunto quale punto di partenza
il contenuto di una sentenza irrevocabile di condanna che ha accertato la penale responsabilità
del ricorrente per una serie di cessioni di sostanze stupefacenti relative ad un diverso
procedimento penale. È evidente in termini di puro diritto come tali elementi non possono
fondare la prova del reato in questa sede in contestazione. Sostiene che le argomentazioni
della corte del rinvio non soddisfano i requisiti di gravità precisione e concordanza richiesti
dall’articolo 192 codice procedura penale oltre che il requisito indispensabile del riscontro
7

in epoca successiva. Un ruolo di primo piano in seno all’organizzazione veniva riconosciuto

esterno. Sostiene che le dichiarazioni del collaboratore ZOCCOLI evidenziano una trama di
relazioni, cointeressenze legata alla vita politica universitaria e non allo smercio di sostanze
stupefacenti. Sostiene che anche la conoscenza da parte del ricorrente dei fratelli FERRARA è
un dato irrilevante e non conducente considerato che il collaboratore ZOCCOLI non ha legato
quella conoscenza ai traffici di droga, ma solo a questioni di politica studentesca. Rileva
inoltre, a proposito delle confidenze che il collaboratore avrebbe ricevuto in carcere in ordine
alla prosecuzione del traffico di droga sino al 1995, che lo ZOCCOLI nulla ha riferito a proposito

che tra essi vi fosse ricompreso IELO.
Lamenta che la corte territoriale non ha indicato quali fossero i successivi accertamenti che
rappresenterebbero il riscontro alle dichiarazioni dello ZOCCOLI con riguardo all’abitazione
dallo stessa riconosciuta, così come ha omesso di spiegare se in quell’appartamento
avvenissero cessioni di sostanza stupefacente.
Rileva che Carmelo IELO non è e non era un dentista e che non proveniva nè era residente o
nato ad Africo, ritenendo suggestive le argomentazioni della Corte sul punto.
Lamenta che dalle dichiarazioni del collaborante CARIOLO non può essere valutata la qualità e
la durevolezza del rapporto tra il gruppo Costa e il ricorrente
Ritiene che le dichiarazioni di NUCCIO, acquisite ai sensi dell’ articolo 512 codice procedura
penale per impossibilità di ripetizione, sono solo evocative di cessione di sostanze stupefacenti
e che il MARCHESE ha riferito solo voci correnti nel pubblico.
Evidenzia come molti altri collaboratori autorevoli nulla hanno detto sul suo conto.
Rileva l’assenza di riscontri esterni.
7.2.Avv. SANTAMBROGIO deduce:
7.2.1. violazione dell’articolo 627 del codice di procedura penale. Sostiene che l’esame critico
della motivazione dell’impugnata sentenza consente di rilevare il vizio di fondo della
giustificazione di responsabilità del ricorrente nel senso che dopo una doviziosa rassegna di
massime ancora una volta ci si trova di fronte, dal punto di vista argomentativo, ad una
elencazione narrativa delle dichiarazioni dibattimentali di pentiti scollegate rispetto alle critiche
puntuali dell’ appello proposto.
7.2.2. Violazione di legge e inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 192 codice di
procedura penale. Vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta partecipazione del
ricorrente anche sotto l’aspetto del travisamento probatorio. Ribadisce sostanzialmente le
contestazioni del difensore con riguardo alla valutazione delle prove operate dalla corte reggina
8

dei soggetti che avrebbero continuato a mandare avanti quell’attività illecite e men che meno

per la affermazione di responsabilità. In particolare rileva che la corte territoriale esordisce
facendo riferimento e rievocando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, poggiando le
fondamenta di tale costrutto argomentativo sulla sentenza irrevocabile di condanna del 1990
relativa a STRANGIO Giuseppe, IELO Carmelo e STELITANO Pietro, traendo lo spunto per
dimostrare come tale attività risalente agli anni 80 si sia protratta fino al 1992/93 grazie
all’apporto di altri personaggi calabresi (ROSANITI, LAURENDI e STELITANO Felice) a vario
titolo coinvolti nelle medesime attività illecite, per come dimostrato dal loro coinvolgimento in

NUCCIO degli anni 80 fu tratto in arresto nel mese di luglio 1988 e rimase in carcere fino al
maggio del 90 dopo un periodo di latitanza che la corte riconosce effettuato nel milanese
dall’estate del 1987. La difesa sostiene che, stante l’ipotesi concorsuale e stante il periodo di
carcerazione, IELO non ha potuto aderire ad alcuna associazione nel periodo coperto dal reato
concorsuale e per la fase successiva considerato che nessun collaboratore lo colloca nei periodi
successivi al 90 in alcune attività illecite relative al traffico di sostanze stupefacenti, ad
eccezione del MARCHESE, notoriamente estraneo al commercio di droga che lo indica quale
soggetto presente nel 1991 in un’occasione legata alla richiesta di voti per le elezioni politiche
o amministrative. Sostiene l’illogicità della sentenza e la sua non aderenza all’apparato
probatorio. Rileva che IELO Carmelo è destinatario di tre chiamate cosiddette mute nel senso
che viene indicato da tre collaboratori quale soggetto gravitante nel gruppo senza alcuna
indicazione
7.2.3. vizio della motivazione. Manifesta illogicità con riguardo al

diniego della richiesta

difensiva di limitazione del periodo temporale di partecipazione alla ritenuta associazione al
febbraio 1990;
7.2.4. mancanza di motivazione circa la non considerazione della sussistenza dei presupposti
per procedere all’assoluzione del ricorrente in presenza di ragionevoli dubbi circa la di lui
responsabilità penale associativa. Sostiene che per pervenire alla condanna il giudice non deve
solo ritenere non probabile l’eventuale diversa ricostruzione del fatto che conduce
all’assoluzione dell’imputato o all’esclusione dell’aggravante ma deve ritenere che il dubbio su
quest’ipotesi alternativa non sia ragionevole, deve trattarsi di ipotesi non plausibile e
comunque priva di qualsiasi conferma. Nel caso di specie esistendo ipotesi ricostruttive
contrastanti il giudice avrebbe dovuto verificarne il grado di conferma.
8.STRANGIO Giuseppe

deduce:

8.1. violazione dell’articolo 627 del codice di procedura penale. Sostiene che l’esame critico
della motivazione dell’impugnata sentenza consente di rilevare il vizio di fondo della
giustificazione di responsabilità del ricorrente nel senso che dopo una doviziosa rassegna di
massime ancora una volta ci si trova di fronte dal punto di vista argomentativo ad una
9

altre vicende giudiziarie. Rileva che IELO Carmelo a seguito delle dichiarazioni di accusa del

elencazione narrativa delle dichiarazioni dibattimentali di pentiti scollegate rispetto alle critiche
puntuali dell’ appello proposto.
8.2. Violazione di legge e inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 192 codice di
procedura penale. Vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta partecipazione del
ricorrente anche sotto l’aspetto del travisamento probatorio e ciò anche in relazione ai
periodi della di lui carcerazione e fasi successive. Lamenta che la corte territoriale, a fronte

risolutore di vertenze inerente al traffico di sostanze stupefacenti, ha inventato la
intercambiabilità delle persone interessate. Rileva che il collaboratore SPARACIO ha
sempre sostenuto l’assenza di alcun rapporto di fornitura di sostanza stupefacente da
parte del ricorrente che tra l’altro non è stato condannato per il capo C7). Anche VITALE
non ha mai parlato di rapporti con il ricorrente, così come MARCHESE ha parlato solo di
problemi elettorali
8.3. vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
8.4. mancanza di motivazione circa la non considerazione della sussistenza dei presupposti
per procedere all’assoluzione del ricorrente in presenza di ragionevoli dubbi circa la di lui
responsabilità penale associativa.

9. LAURENDI Carmelo
LAURENDI presenta due ricorsi, un ricorso a mezzo avv.ti Antonino Curatola e Nico
D’Ascola e uno personale

9.1.Nel ricorso a mezzo difensori deduce:
9.1.1. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli articoli 192 e 627 codice
procedura penale e articolo 74 d.p.r. 309 90 con riferimento al reato di cui al capo C1.
Lamenta che la sentenza della corte reggina appare affetta dai medesimi

deficit

argomentative rilevati dalla Suprema Corte. Sostiene che l’affermazione di responsabilità si
basa esclusivamente sulla dichiarazione dei collaboratori in assenza di riscontri esterni.
Rileva che la corte territoriale ha ritenuto provato la condotta di partecipazione del
ricorrente nonostante le incredibili insanabili contraddizioni che caratterizzano le singole
chiamate evidenziando come per giustificare ogni fatto riferito dal collaboratore di turno, poi
risultato privo di riscontro, o addirittura smentito dagli atti, ha dovuto usare argomenti che
integrano un vero e proprio travisamento del fatto. Lamenta la mancata motivazione in
ordine all’attendibilità intrinseca, particolarmente necessaria nel caso in esame dove i
collaboratori ricordano fatti dopo anni dall’inizio della loro collaborazione. In particolare non
10

dell’impossibilità della partecipazione del ricorrente, all’epoca detenuto, ad un incontro,

capisce come la corte possa essere giunta ad un giudizio complessivo di attendibilità dello
SPARACIO che era stato dichiarato inattendibile sin dal giudizio di primo grado ( pag. 41
sentenza ) dove veniva evidenziato che aveva riportato condanna per calunnia in danno di
un funzionario di polizia e dall’altro come, per sua stessa ammissione, aveva taciuto alcune
circostanze relative al ruolo e all’attività di alcuni personaggi giustificandosi con l’asserzione
che il momento storico non gli consentiva di farne parola.
Sostiene che il riassunto delle dichiarazioni rese dal collaboratore VITALE, riportate nella

alle cessioni di sostanze stupefacenti. Così come sono state riassunte in maniera errata le
dichiarazioni di SPARACIO.
Evidenzia anche l’inverosimiglianza delle dichiarazioni di CASTORINA. Lamenta in particolare
che la corte non si è soffermata minimamente a spiegare come possono trovare fondamento
dette dichiarazioni, considerato che il ricorrente ha subito un periodo di detenzione che
inizia nel 1984 e si è protratto fino al dicembre del 1988.
9.1.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’articolo 73 d.p.r.
309/90,546,627 comma 3, 192 comma tre codice di procedura penale con riguardo al capo
C7).
Lamenta che la sentenza occupa poche righe per fondare un giudizio di colpevolezza.
Lamenta che tale imputazioni nasceva esclusivamente dalle dichiarazioni di SPARACIO rese
in fase di indagini ma non confermate in sede dibattimentale dove il collaboratore ha
affermato di non aver mai ricevuto droga dal LAURENDI che gli aveva fornito solo armi .(
se non ricordo male..)

9.2.Ricorso personale :
Il ricorrente dopo avere riportato i motivi d’appello lamenta la mancata motivazione degli
elementi costitutivi dell’associazione. Contesta la valutazione delle dichiarazioni dei
collaboratori VITALE e SPARACIO con argomentazioni sostanzialmente simili a quelle del
ricorso dei propri difensori.
Aggiunge di avere richiesto con i motivi d’appello, ma inutilmente, la riapertura del
dibattimento per sentire il collaboratore di giustizia PARATORE Vincenzo per sostenere
l’inattendibilità del VITALE.
In subordine rileva che le dichiarazioni che lo colpiscono riguardano fatti relativi agli anni
88, 89, 90, nessuna condotta gli viene attribuita dopo il 1990 per cui andrebbe applicata la
disciplina precedente al d.p.r. in vigore con conseguente prescrizione del reato come
avvenuto per il coimputato STELLITANO Pietro
11

uti

sentenza impugnata è differente da quello che sono le emergenze processuali con riguardo

10.STELITANO Felice e 11. STELITANO Pietro
10. STELITANO Felice, a mezzo del difensore deduce :
10.1.vizio di motivazione sotto il profilo dell’affermata sussistenza dell’associazione.
In particolare si rileva:
a. la mancanza di una specifica indagine sulla attendibilità intrinseca dei collaboratori di
giustizia che hanno reso dichiarazioni a distanza di anni dall’inizio della loro

b. la mancanza del successivo passaggio valutativo sulla attendibilità della singola
dichiarazione, perché, se l’attendibilità della dichiarazione venisse riferita al solo
“riscontro”, senza il necessario passaggio alla verifica dell’attendibilità intrinseca, si
finirebbe per fare del riscontro il vero indizio da riscontrare. In definitiva, la Corte di
appello avrebbe violato i protocolli di valutazione delle chiamate in reità ed in correità
non procedendo alla prioritaria disamina dell’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni,
limitandosi ad effettuare una apparente verifica della sussistenza di riscontri esterni
individualizzanti. Il ricorso lamenta incongruenze nella valutazione delle dichiarazioni
del collaboratore di giustizia Zoccoli sull’incontro in carcere, sulla disponibilità di un
alloggio presso la Casa dello studente, sul mancato riconoscimento fotografico del
ricorrente stesso, sulla individuazione dell’abitazione. Criticata è poi la valorizzazione
fatta in sentenza delle dichiarazioni di Nuccio Antonio (deceduto) nonché di Ferrara
Carmelo, di Vitale Giovanni, Castorina Pasquale, CARIOLO Antonio.
c.

mancata risposta in ordine all’applicabilità all’assetto sanzionatorio della L. n. 685 del
1975, considerato che non risulta alcuna condotta posta in essere in tempi successivi
all’ottobre del 1990.

10.2. vizio di motivazione nella determinazione della pena. Sostiene il ricorrente che la corte
non ha tenuto in considerazione il fatto che le attenuanti generiche erano state concesse già
dal primo giudice

11.STELITANO Pietro Michelangelo deduce :
11.1. inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il
profilo della scorretta valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Inoltre,
quanto alla condotta, rileva che essa è antecedente l’entrata in vigore del D.P.R. n. 309 del
1990 e che, comunque, dal luglio del 1987 al 1990 l’imputato è stato detenuto con la
conseguente limitazione dell’arco temporale delle condotte illecite dal 1886 al luglio del 1987.
Lamenta disapplicazione dell’art. 649 cod. proc. pen. attesa la coincidenza delle condotte oggi
giudicate rispetto a quelle della condanna del 1989.
11.2.intervenuta prescrizione del reato, maturata il 31 gennaio 2010 stante l’applicazione
12
(,,A—-‘

collaborazione ed in contesti di comune reciproca “contaminazione”;

della disciplina precedente il DPR 309/90

12. ROSANITI Alessandro, a mezzo degli Avv.ti Curatola e D’Ascola deduce:

12.1. Con il primo motivo di impugnazione la difesa negli stessi termini che hanno
preliminarmente connotato l’impugnazione di Laurendi, lamenta sostanzialmente che la

Suprema Corte. Il ricorso esamina le singole dichiarazioni rese da VITALE Giovanni,
CASTORINA Pasquale, DI NAPOLI Pietro, RIZZO Rosario, MARCHESE Mario, SURACE
Salvatore e SPARACIO Luigi, evidenziando gli errori di valutazione e sottolineando la
contraddittorietà della motivazione. Lamenta che la corte territoriale non ha dedicato
nemmeno un rigo per spiegare le ragioni per cui CASTORINA, soggetto inserito nel mondo
del traffico di stupefacenti, non ha mai mosso accuse nei confronti del ricorrente .
12.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’articolo 73 d.p.r. 309 90,5
146,627 comma 392 comma tre codice di procedura penale capo C7). Lamenta che la
sentenza occupa poche righe per fondare un giudizio di colpevolezza. Lamenta che tale
imputazione nasceva esclusivamente dalle dichiarazioni di SPARACIO.
12.3.vizio di motivazione nella determinazione della pena. Sostiene il ricorrente che la corte
Territoriale non ha tenuto in considerazione il fatto che le attenuanti generiche erano state
concesse già dal primo giudice.

Il difensore di IELO Carmelo e di STRANGIO Giuseppe depositava note di udienze con allegati atti
processuali a sostegno dei motivi di ricorso.
La difesa di ROSANITI Domenico Salvatore depositava memoria illustrativa del motivo di ricorso
in punto risarcimento danno.
Veniva dato atto dell’avvenuto decesso di ROSANITI Alessandro ed acquisito il certificato di
morte rilasciato dal Comune di Messina che attesta l’avvenuto decesso in data 8.3.2015

RITENUTO IN DIRITTO

Per mere esigenze di sintesi espositiva verranno dapprima trattati i temi generali e/o relativi a
motivi di ricorso proposti da numerosi ricorrenti o comunque estensibili a tutti i soggetti. Per
l’effetto, nella successiva disamina delle singole posizioni si darà conto solo degli altri motivi,
personali, proposti dai ricorrenti.
Deve preliminarmente rilevarsi che il giudizio di rinvio va inteso come ulteriore fase del giudizio di
merito, vincolato alla sentenza di annullamento nei limiti da questa determinati. Il giudice di
rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice della sentenza annullata, limitatamente,
13

0-/

sentenza della corte reggina appare affetta dai medesimi deficit argomentative rilevati dalla

peraltro, ai punti che hanno formato oggetto dell’annullamento o in connessione essenziale con la
parte annullata, uniformandosi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni
questione di diritto con essa decisa. Il giudizio di rinvio non si identifica, quindi, nella pura e
semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma rappresenta una fase
a se stante, caratterizzata dal condizionamento che scaturisce dalla sentenza della Corte di
Cassazione che lo ha disposto (Sez. Un. 11.5.1993, ric. Ligresti; Sez. Un. 23.11.1990, ric.
Agnese). L’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla pronunzia della Corte per ciò che

osservarsi che l’organo di legittimità risolve una questione di diritto anche quando giudica
sull’adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà
di decisione mediante un’autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto
annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o
esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato ad una
determinata valutazione delle risultanze processuali, ovvero al compimento di una particolare
indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini delle decisione.
I poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l’annullamento sia stato pronunziato per
violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità
della motivazione. In questa ultima ipotesi il giudice di rinvio è libero di determinare il proprio
apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di
fatto concernenti i punti oggetto dell’annullamento, pur essendo tenuto a giustificare il proprio
convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di
annullamento. Gli è, quindi, inibito di fondare la nuova decisione sulla base degli stessi argomenti
ritenuti viziati dalla pronuncia di annullamento.
Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, “in tema di sindacato del vizio della
motivazione il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione
a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di
stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano
fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni
delle parti. e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle
argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.”
(Cass. SS.UU., 29.1.96 n. 930, Clarke, RV. 203428). Conseguentemente, il giudice del rinvio,
avuto riguardo ai limiti propri del giudice di legittimità, conserva nel merito piena autonomia di
giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi, ed è vincolato solo
dall’obbligo di motivare logicamente seguendo i principi di diritto enunciati dalla Corte Suprema,
colmando i vuoti motivazionali additati ed evitando le incongruenze logiche rilevate nella sentenza
annullata, senza essere vincolato da valutazioni di merito eventualmente sfuggite al giudice di
legittimità nelle proprie argomentazioni .

14

(/0

concerne ogni questione di diritto con essa deciso è assoluto e inderogabile. Al riguardo deve

Deve aggiungersi che l’ambito del giudizio di cassazione, avverso la sentenza del giudice del
rinvio, è quello delineato dall’art. 628 c.p.p. comma 2 in particolare, per quanto qui rileva, con la
preclusione dei motivi che riguardino i punti già decisi dalla Suprema Corte. Ne consegue che al
giudice di rinvio è attribuito potere decisorio solo sui “punti” che hanno formato oggetto
dell’annullamento (e su quelli ai primi inscindibilmente connessi, per la necessaria
interdipendenza logico-giuridica fra le diverse statuizioni, di guisa che l’annullamento di una di
esse attrae nella sfera del riesame anche quelle “parti” che, siccome non suscettibili di autonoma

non in connessione essenziale con le parti annullate, e che, dall’altro, è consentita l’impugnazione
della sentenza del giudice di rinvio soltanto in relazione ai “punti” annullati – e a quelli in rapporto
di connessione essenziale con essi – e non decisi dalla Corte di Cassazione, ovvero per
inosservanza dell’obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento per ciò che concerne tutte
le questioni di diritto con essa decisa (tra le quali rientrano anche quelle concernenti il corretto
adempimento dell’obbligo della motivazione e la coerenza logica della stessa).
Nel caso di specie la Corte Reggina ha osservato il disposto di cui all’art. 627 c.p.p. , colmando i
vuoti motivazionali indicati ed uniformandosi ai principi di diritto fissati.
Con riguardo alla parte della sentenza relativa all’associazione mafiosa di cui al capo A) ha
ritenuto che il sodalizio criminoso emerso all’interno dell’ateneo messinese doveva qualificarsi in
termini di “ordinaria” manifestazione delinquenziale ex art. 416 cod. pen. e con riguardo allo
specifico esame delle posizioni soggettive ha ritenuto che le prove emerse, di cui ha dato specifico
conto, escludevano che potesse emettersi sentenza assolutoria in favore di alcuno degli imputati
interessati dalla contestazione sub A).
Con riguardo al reato associativo di cui al capo C1) (art. 74 DPR 309/90) le attendibili
dichiarazioni dei collaboratori, secondo i giudici del rinvio, davano conto, con tutta evidenza,
attraverso una serie di riscontri incrociati ed una messe di riferimenti fattuali degni di rilievo,
dell’operatività di un gruppo di soggetti, accomunati da una medesima provenienza territoriale,
alcuni peraltro legati, anche per ragioni di parentela, ai clan più potenti della ndrangheta
calabrese, che agevolavano i rifornimenti di droga. Gruppo del quale era possibile apprezzare la
stabilità nel tempo e l’organizzazione. Era infatti dedito ad un’attività continuativa di cessione,
anche su larga scala, di sostanze stupefacenti che venivano fornite sia al dettaglio che ai diversi
clan operanti nella città di Messina, che a loro volta provvedevano a smerciarla attraverso i loro
rappresentanti. Il sodalizio era altresì indiscutibilmente dotato di mezzi e poggiava su una sicura
affectio societatis tra i sodali che vantavano una palese divisione di ruoli e mantenevano i loro

rapporti anche in costanza di detenzione, tramite gli associati in stato di libertà, inoltre
manifestavano il loro comune obiettivo ed interesse attivandosi sinergicamente per il
raggiungimento del comune obiettivo, scambiandosi vicendevolmente secondo le necessità del
caso. Le dichiarazioni dei collaboratori, secondo i giudici del rinvio, davano conto della ripetitività
delle condotte degli imputati, adusi al commercio di stupefacenti, lungo un arco temporale
15

decisione, sfuggono alla formazione del giudicato), ma non sulle parti non annullate e su quelle

notevole (circa 10 anni, ad eccezione dello STELITANO Pietro e di STRANGIO Antonio), il che,
secondo la Corte reggina, documentava, con tutta evidenza, la stabilità del vincolo sussistente tra
gli associati.
Veniva adeguatamente sottolineato che gli imputati risultavano già gravati di precedenti specifici
e che l’accusa in argomento rappresentava una sorta di prosecuzione e valorizzazione dell’attività
criminosa già oggetto di sentenza assolutoria passata in giudicato, che però interessava un’epoca
antecedente che poteva essere utilmente apprezzata in chiave associativa solo a seguito dello

contestazione associativa risultava concretamente provata e sostanziata dai singoli episodi di
spaccio ascritti ad alcuni degli imputati, nonché dalle ulteriori vicende analoghe per le quali erano
stati riconosciuti colpevoli alcuni collaboratori.
Ciò detto deve rilevarsi che non è certamente questa, del sindacato di legittimità, la sede dove
possa essere rimesso in discussione l’apprezzamento fattuale, riservato ai giudici del merito, sulle
circostanze caratterizzanti la credibilità soggettiva e l’intrinseca affidabilità del racconto del
collaboratore. Ma è precipuo compito della Corte di Cassazione verificare se sia stata fatta, o non,
corretta applicazione del criterio stabilito dall’art. 192 co 3 c.p.p. ai fini della valutazione
dell’effettiva consistenza probatoria delle chiamate in reità. Risulta invero ormai compiutamente
delineata nella giurisprudenza di legittimità, in tema d’interpretazione del canone di valutazione
probatoria fissato dall’art. 192 co 3 c.p.p., l’operazione logica conclusiva di verifica giudiziale della
chiamata in reità di un collaboratore di giustizia, alla stregua della quale essa, perché possa
assurgere al rango di elemento di prova pienamente valido a carico del chiamato ed essere posta
a fondamento di un’affermazione di responsabilità, necessita, oltre che del positivo
apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, anche di riscontri esterni, i quali
debbono avere carattere “individualizzante” per il profilo dell’inerenza soggettiva al fatto, cioè
riferirsi ad ulteriori, specifiche, circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo
diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere. La Corte Reggina, decidendo in sede di rinvio,
ha fatto corretta applicazione dei criteri ermeneutici sopra indicati, colmando le lacune
motivazionali evidenziate dalla sentenza di annullamento, come si avrà modo di indicare allorchè
si tratteranno i singoli ricorsi. In particolare la Corte di merito (p.41) ha riconosciuto la
complessiva attendibilità dei collaboranti, il cui contributo ha consentito la celebrazione di
numerosi altri processi, trattandosi di soggetti tutti appartenenti alla criminalità organizzata
messinese (solo il Di Napoli appartiene al versante calabrese, peraltro da un osservatorio
sicuramente privilegiato, appartenendo ad uno dei clan più in vista della s ndrangheta della
provincia jonica reggina), taluni impegnati nella specifica attività di narcotraffico di cui hanno
riferito. Ha ribadito che la valutazione di credibilità dei dichiaranti non poteva ritenersi intaccata
dai “contatti” tra gli stessi, prospettati dai difensori e peraltro espressamente ammessi dai
medesimi collaboratori in sede di esame dibattimentale condotto in primo grado. Orbene, al di là
di ogni valutazione in ordine alla “gestione” di tali soggetti, che alloggiavano talora nel medesimo
16
/u7

sviluppo della indagine che aveva dato corso al presente processo. Veniva sottolineato come la

luogo, avendo quindi la possibilità di scambiarsi tra loro informazioni o commenti e considerazioni
in ordine a coloro sui quali poi riferivano, ha ritenuto che tale fatto non comportava di per sé la
prova che effettivamente tale evenienza si fosse in concreto verificata e, comunque, non
implicava, in via meramente automatica, un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni dagli
stessi rese. Veniva evidenziato come, in punto di verifica della credibilità intrinseca degli stessi, è
stato accertato che costoro appartenevano ai diversi clan delinquenziali che avevano in quegli
anni imperato sulla città di Messina, talora occupandosi proprio dello specifico settore del
narcotraffico, e che gli stessi hanno reso dichiarazioni costanti, precise (sia pure in diverso grado
secondo la conoscenza che del fenomeno aveva il singolo), convergenti, ma non sovrapponibili,
su periodi diversi, seppure alquanto ampi, e su episodi differenti o su segmenti diversi delle
condotte delittuose, visti da “angoli visuali” del tutto autonomi, con ciò chiaramente escludendosi
un previo concerto tra gli stessi che avrebbe, con tutta evidenza, portato ad una pressoché
perfetta coincidenza di propalazioni, non riscontrabile, viceversa, nella specie. Senza contare poi
che appariva arduo presumere la concertazione di accuse provenienti da un numero così elevato
di collaboratori, della più disparata appartenenza delinquenziale.
Con riguardo al capo C7, contestato per quello che interessa in questa sede a ROSANITI
Alessandro, STRANGIO Giuseppe e LAURENDI Carmelo, attinente le cessioni di droga in favore di
SPARACIO, ed in relazione al quale questa Corte aveva rilevato la totale assenza di motivazione
nella precedente sentenza di appello è stato dai giudice del rinvio ritenuto sussistente un quadro
probatorio certo e sufficiente a dimostrare la responsabilità dei citati imputati, fondato dalle
dichiarazioni di SPARACIO corroborate dal dictum degli altri collaboratori.
Si può sin da ora affermare che la motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede, una
stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta
illogicità, avendo la Corte reggina , colmato con valutazioni di fatto, non sindacabili in questa
sede, le lacune evidenziate dalla sentenza di annullamento. Non può sul punto che ribadirsi il
consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell’art. 606 cod. proc.
pen., comma 1, lett. e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 mentre è consentito
dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di “travisamento della prova”, che ricorre nel caso in
cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un
risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto
permesso dedurre il vizio del “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di
legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei
precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il
compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di
reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così,
tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del
25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).
I RICORSI
17

,

1.STELITANO Francesco e 2.ARENA Fausto
Si ritiene opportuno per economia di giudizio trattare congiuntamente i ricorsi che investono
motivi in parte comuni .
Si è già avuto modo di rilevare come i giudici di merito in sede di rinvio hanno dato conto
dell’esistenza di un sodalizio criminoso all’interno dell’ateneo messinese e come, quanto allo
specifico esame delle posizioni soggettive, le prove emerse escludevano potesse emettersi

Arena, gli elementi fattuali a carico sono stati rinvenuti nei numerosi episodi di minaccia e
intimidazione dallo stesso posti in essere ai danni di professori universitari, condotta che non
veniva assunta in modo individuale, posto che lo stesso risultava inserito in una cerchia di
soggetti che gli insegnanti avevano individuato come gruppo di pressione capace di condizionare
l’andamento dell’attività universitaria, in particolare della facoltà di Economia e Commercio,
sebbene il ricorrente non disdegnasse di occuparsi anche di altre discipline, partecipava anche alla
“gestione” degli studenti greci, nonché alla vendita di quiz, in concorso con Stelitano Francesco.
Quest’ultimo si interessava in particolare al trasferimento di studenti provenienti da altre sedi o
dell’ammissione a corsi o del superamento degli esami da parte di studenti prevalentemente di
nazionalità greca. Secondo i giudici di merito proprio i numerosi episodi, anche se già dichiarati
prescritti, forniscono ulteriori dati fattuali a sostegno dell’ipotesi accusatoria e comprovano un
ruolo particolarmente attivo dell’ARENA, che ha impedito la concessione delle attenuanti
generiche in suo favore. In relazione a STELITANO le circostanze attenuanti generiche non sono
state concesse anche in ragione del grave precedente penale (in materia di stupefacenti).
Inammissibile è pertanto anche la doglianza presentata da entrambi gli imputati con riguardo al
diniego delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto non può che ribadirsi che nel motivare il
diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,
ma è sufficiente che egli faccia riferimento, come è avvenuto nel caso di specie, a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione
(Cass. sez.VI 16 giugno 2010 n.34364, Giovane, Sez. 6, Sentenza n. 34364 del 16/06/2010 Ud.
(dep. 23/09/2010) Rv. 248244).
Proprio il diniego delle circostanze attenuanti generiche ha impedito la declaratoria di prescrizione
dovendosi applicare nel caso in esame la vecchia normativa (anni 15) essendo la sentenza di
primo grado precedente l’entrata in vigore della Novella. L’associazione è stata accertata come
operante sino al maggio 2001 e quindi il reato non è prescritto.
Così come sono inammissibili perché generiche e versate in fatto le doglianze in ordine alla
partecipazione dei ricorrenti nell’accertato sodalizio (motivo sub 1.1 ricorso STELITANO e motivo
sub 2.2.ricorso ARENA). A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito i ricorrenti
18

sentenza assolutoria in favore di alcuno degli imputati interessati dalla contestazione sub A). Per

contrappongono generiche contestazioni in fatto, con le quali si propongono solo una non
consentita – in questa sede di legittimità – diversa lettura degli elementi valutati dai giudici di
merito, senza evidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddizione della motivazione. Inoltre le
censure dei ricorrenti non tengono conto delle sopra richiamate argomentazioni della Corte di
appello. In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal
Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l’indicazione
della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a

censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett.
c), all’inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 – dep.
11.10.2004-rv 230634).
Inammissibile è anche il motivo sub 2.3. del ricorso ARENA. Si tratta infatti di motivo che non era
stato oggetto del precedente ricorso per cassazione e non in connessione essenziale con le parti
annullate, con la conseguenza che sul punto si è formato giudicato.
Inammissibile è anche la doglianza avanzata da STELITANO in punto pena perché , il giudice ha
indicati in sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva
dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p.
Fondato è invece il motivo sub. 1.3 della difesa STELITANO perché la sentenza d’appello nel
confermare nel resto la sentenza del Tribunale ha dichiarato lo STELITANO interdetto in perpetuo
dai PP.UU a fronte di una pena fissata in secondo grado in anni 2 e mesi 6 di recl. La sentenza
impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena accessoria
dell’interdizione dai PP.UU che deve essere esclusa.
Infondato è invece il motivo sub 1.4. della difesa STELITANO con il quale lamenta la violazione
dell’art. 539 c.p.p.
Sul danno la corte Territoriale ha osservato i principi di diritto fissati nella sentenza di
annullamento che ha affermato, per quel che qui rileva, la legittimità del ricorso del giudice a
criteri equitativi nella quantificazione del danno risarcibile ove in esso, come nella specie, non
siano rinvenibili componenti patrimoniali suscettibili di precisa determinazione, e ha rideterminato
il danno, a fronte della diversa qualificazione giuridica, così argomentando: “esclusa la qualifica
“mafiosa” del sodalizio criminoso, non può che addivenirsi, nella direttrice fissata dal giudice di
legittimità, alla rideternninazione della misura del danno arrecato alla parte civile “Università degli
Studi di Messina”, dovendosi diversamente apprezzare il nocumento arrecato all’ateneo da una
“ordinaria”-associazione per delinquere rispetto ad una struttura di stampo mafioso. Pertanto,
fermo restando il criterio equitativo e la solidarietà della condanna, la cui validità è stata
mantenuta ferma dalla pronuncia del Supremo Collegio, ha ritenuto di dovere fissare la nuova
misura del risarcimento in 500.000,00 euro, da ritenersi congrua ed equa in relazione al concreto
19

fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento

disdoro che l’ateneo messinese ha patito in conseguenza dell’azione criminosa accertata”.
Sul punto non può che ribadirsi l’orientamento di questa Corte espresso in particolare da Cass.
Sez. 5 n. 35104 del 2013 Rv. 257123 secondo cui la valutazione equitativa del danno, in quanto
inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in
sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la
giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di
comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria, situazione che non si è verificata nel caso

Alla stregua delle argomentazioni espresse la sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio nei confronti di STELITANO Francesco limitatamente alla pena accessoria dell’interdizione
dei PP.UU che deve essere esclusa. Il ricorso di STELITANO deve essere rigettato nel resto. Il
ricorso di ARENA Fausto deve invece essere dichiarato inammissibile.
3.Ricorso ROSANITI Domenico Salvatore
I ricorsi presentati nell’interesse di ROSANITI Domenico Salvatore devono essere respinti alla luce
delle seguenti considerazioni.
Il primo motivo di ricorso della difesa VENETO con il quale lamenta la mancata assoluzione nel
merito, a fronte di una declaratoria di prescrizione, è inammissibile giacché l’orientamento
assolutamente prevalente di questa Corte, che questo collegio condivide, è nel senso che in
Cassazione non è consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorché
sussista una causa estintiva del reato. Infatti, ritenere rilevabili in sede di legittimità i vizi di
motivazione della sentenza, in presenza di una causa di estinzione del reato, avrebbe come
conseguenza, da un lato, che il rinvio determinerebbe comunque per il giudice l’obbligo di
procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva.( Cass. N. 7718 del 1996 Rv.
205548, N. 10998 del 2001 Rv. 218653, N. 15125 del 2003 Rv. 225635, N. 48524 del 2003 Rv.
228503, N. 4177 del 2004 Rv. 227098, N. 24327 del 2004 Rv. 228973, N. 4233 del 2009Rv.
242959, N. 14450 del 2009 Rv. 244001; SSUU n. 35490 del 2009)
Il motivo avanzato in ordine al risarcimento del danno è infondato alla luce delle argomentazioni
espresse allorchè si è trattato analoga censura con riguardo al ricorso STELITANO Francesco.

4. RICORSO ZAVATTIERI Pietro Bonaventura
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi sub.3.1 e 3.3. sono
manifestamente infondati, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici.
Il giudice del rinvio ha dato conto, come si è già avuto modo di indicare, della sussistenza del
sodalizio e della partecipazione allo stesso dello ZAVATTIERI (cfr. pag. 12-13 sentenza
20

di specie.

impugnata) pervenendo ad una declaratoria di prescrizione. Le censure del ricorrente non
tengono conto delle argomentazioni della Corte di appello, cadendo pertanto nel vizio di
aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità .
Con riguardo al motivo sub 3.3., con il quale contesta la responsabilità solidale, deve rilevarsi che
la sentenza si è adeguata al dictum della sentenza di annullamento che ha affermato che “non è
illegittima la condanna in solido al risarcimento del danno di persone partecipi della medesima
organizzazione criminale con ruoli associativi paritari, come nella specie” (cfr. Cass. Pen. sez. 2,

184999, N. 7671 del 2001 Rv. 218310).
Inammissibile è anche ìl motivo sub 3.2. considerato che la sentenza di annullamento ha ritenuto
sussistente il reato respingendo (pag. 34 sentenza annullamento) la doglianza prospettata in
ordine all’episodio che ha avuto per vittima il prof. Marini ritenendo i motivi addotti inaccoglibili
perché si sostanziavano in una non consentita rivalutazione della prova a fronte di una
motivazione sul punto priva di incoerenza e vizi logico-giuridici. Correttamente pertanto i giudici
del rinvio, una volta esclusa l’aggravante di cui all’art. 7 L. n. 203/1991, hanno pronunciato
declaratoria di prescrizione.
5.RICORSO CORSO Francesco

Il ricorso è inammissibile.
Con riguardo al primo motivo deve rilevarsi che i giudici del rinvio hanno dato atto che sebbene
all’imputato non risultano contestati specifici episodi delittuosi, il suo inserimento nella struttura
associativa risulta ben delineato alla luce delle chiare dichiarazioni rese da alcuni docenti
universitari, che lo hanno concordemente indicato tra coloro che erano sempre presenti nei locali
dell’Università per segnalare studenti, in occasione delle Sessioni di esame. In particolare, veniva
segnalato l’episodio nel quale il Corso, unitamente ad altri otto soggetti, affrontò una docente,
alla fine di una sessione di esame, contestandole in modo aggressivo e violento, le modalità di
conduzione delle prove appena concluse. Nell’occasione, il ricorrente ebbe modo di invitare uno
dei componenti della commissione ad allontanarsi, in quanto calabrese come l’imputato e quindi
non destinatario delle sue doglianze, circostanza che secondo i giudici di merito vale a connotare
in termini decisamente illeciti la condotta dell’imputato, non sussumibile, in alcun modo, nel ruolo
di rappresentante studentesco allora dallo stesso rivestito, che avrebbe dovuto estrinsecarsi in
altra sede e con ben diverse modalità. Peraltro, il suo inserimento nel gruppo criminoso in esame
è stato ritenuto dimostrato dalle frequentazioni e rapporti intrattenuto con taluni imputati, quali
Stelitano Francesco. A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito il ricorrente
contrappone generiche contestazioni che non tengono conto delle argomentazioni della Corte di
appello. Deve altresì ricordarsi, come già indicato allorchè si è trattato il ricorso ROSANITI, che

21

15285/2010 Rv. 247036. Conformi: N. 2487 del 1974 Rv. 126820, N. 10614 del 1990 Rv.

non sono rilevarsi rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza, in presenza
di una causa di estinzione del reato.
Il motivo sub 4.3 è inammissibile per carenza di interesse investendo la doglianza la decisione
della Corte d’Appello di Messina che è stata annullata dalla Corte di Cassazione, con la
conseguenza che non è più sussistente l’asserito contrasto.

Il ricorso è fondato con riguardo alla omessa declaratoria di prescrizione solo con riguardo alla
ricettazione di cui al capo D1)
Per quanto concerne la prescrizione del reato deve osservarsi che in assenza di elementi certi
desumibili dal capo di imputazione o dalla motivazione della sentenza impugnata, è indispensabile
per il giudice verificare se dagli atti del processo emergano o possano comunque emergere
riferimenti utili per individuare con certezza il momento da cui far decorrere il termine della
prescrizione in modo da superare, quindi, l’asserita incertezza temporale. E tale accertamento
non può che essere riservato, evidentemente, alla fase di merito attesi i ristretti ambiti di
cognizione del processo riservati al giudice di legittimità.
Con riguardo alla contestazione sub D1) la contestazione non indica, ne’ le sentenze di merito
hanno accertato, la data esatta della commissione del reato, nel capo di imputazione è indicata la
data dell’accertamento (Messina 24.6.1998); unico dato temporale certo è dunque la data di
commissione del delitto presupposto, e cioè il 9.3.1978, nell’immediatezza della quale pertanto, in
applicazione del principio generale del favor rei, deve essere collocata l’epoca della ricettazione. È
infatti affermazione costante nella giurisprudenza di legittimità che “l’onere di provare con
precisione l’epoca del fatto non grava sull’imputato, bensì sull’accusa, sicché in mancanza di
prova certa sulla data di consumazione, per il principio del favor rei va dichiarata l’estinzione del
reato per compiuta prescrizione” (sez. 6^, 3.5.1993, Bambini, rv. 193597; conf. mass. uff. nn.
209500, 211930, 211962). Poiché il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si perfeziona
allorché l’agente riceva le cose di illecita provenienza, a nulla rilevando il momento in cui esse
vengano rinvenute in suo possesso o ne sia accertata la detenzione (sez. 2^, 23.1.1997, Mazza,
rv. 207124; sez. 1^, 12.6.1997, confl. in proc. Sivari, rv 208400) il reato contestato al ROSACI
sub D1) accertato il 24.6.1998 ma commesso in data anteriore e sconosciuta da collocarsi
tuttavia per quanto appena detto nell’immediata prossimità del 9.3.1978 deve essere dichiarato
estinto per intervenuta prescrizione. Deve quindi procedersi alla relativa declaratoria, non
sussistendo, alla luce di quanto rilevato dai giudici di merito in ordine all’affermazione di
responsabilità, gli estremi per un immediato proscioglimento interamente liberatorio.
Analogo ragionamento non può essere fatto con riguardo al reato sub D6) non emergendo dal
capo di imputazione, dalla sentenza impugnata e neppure dal ricorso elementi certi in ordine al

22

6.RICORSO ROSACI Antonio

momento da cui far decorrere il termine della prescrizione, trattasi pertanto di questione di merito
non delibabile in questa sede.
La sentenza nei suoi confronti deve pertanto essere annullata limitatamente al reato sub D1) per
essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, con rinvio alla Corte di appello di Messina per
la determinazione della pena. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
7.RICORSI IELO Carmelo

disposto di cui all’art. 627 c.p.p. con riguardo alla sussistenza del reato associativo di cui al capo
C1) colmando le lacune evidenziate nella sentenza di annullamento, deve rilevarsi che le
doglianze indicate nei due ricorsi possono essere trattate congiuntamente perché investono la
tenuta argomentativa della sentenza, contestandone la valutazione delle emergenze processuali
che, a dire della difesa, si presterebbero anche a diversa interpretazione. Sul punto deve
premettersi che ai sensi di quanto disposto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di
legittimità sulla motivazione non concerne nè la ricostruzione dei fatti ne’ l’apprezzamento del
giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due
requisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative
che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di
illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del
provvedimento. Deve aggiungersi che l’illogicità della motivazione, deve risultare percepibile

ictu

ocull, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa
volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza
possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Cass., Sez.
4, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri). Inoltre, va precisato, che il vizio della “manifesta
illogicità” della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il
relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica “rispetto a
sè stessa”, cioè rispetto agli atti processuali citati. La previsione secondo cui il vizio della
motivazione può risultare, oltre che dal “testo” del provvedimento impugnato, anche da “altri atti
del processo”, purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il
ruolo e i compiti del giudice di legittimità, il quale è tuttora giudice della motivazione, senza
essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. In questa prospettiva il richiamo alla
possibilità di apprezzarne i vizi anche attraverso gli “atti del processo” rappresenta null’altro che il
riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto
“travisamento della prova” che è quel vizio in forza del quale la Corte, lungi dal procedere ad una
(inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi
di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato veicolato o meno, senza
travisamenti, all’interno della decisione. In tal senso, per chiarire, si può apprezzare il
travisamento della prova nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su
23

Premesso che, come già indicato nella parte generale, i giudici del rinvio si sono attenuti al

una prova che non esiste (ad esempio, il testimone indicato in sentenza non esiste) o su un
risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (ad esempio, il testimone ha
dichiarato qualcosa di diverso da quello rappresentato in sentenza oppure nella ricognizione il
soggetto ha “riconosciuto” persona diversa da quella indicata in sentenza) (v., Sezione 4, 14
dicembre 2006, p.c. Bambini ed altri in proc. Guarneri). Mentre, giova ribadirlo, non spetta
comunque alla Corte di Cassazione “rivalutare” il modo con cui quello specifico mezzo di prova è
stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova

fondamento della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e
ingiustamente trascurati o fraintesi. Per intenderci, non potrebbe esserci spazio per una rinnovata
considerazione della valenza attribuita ad una determinata deposizione, mentre potrebbero farsi
valere la mancata considerazione di altra deposizione di segno opposto esistente in atti ma non
considerata dal giudice ovvero la valenza ingiustamente attribuita ad una deposizione inesistente
o presentante un contenuto diametralmente opposto a quello recepito dal giudicante. Ciò detto
deve rilevarsi che la motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e
completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo
la Corte reggina analiticamente spiegato, con valutazioni di fatto non sindacabili in questa sede la
responsabilità dell’imputato che si fonda sulle dichiarazioni dei collaboratori Zoccoli, Ferrara,
Cariolo e Marchese, ulteriormente riscontrate dalle rivelazioni del teste NUCCIO Antonio, a seguito
della quali IELO veniva tratto in arresto. La sentenza si è confrontata con le deduzioni difensive
offrendo una convincente interpretazione del motivo per cui Ferrara ha definito IELO il dentista di
Africo e rilevando come ZOCCOLI e CARIOLO e il teste NUCCIO hanno riferito quanto dagli stessi
direttamente e personalmente vissuto nello specifico settore del narcotraffico, con la conseguenza
che non sono ravvisabili quei difetti di riscontri estrinseci sostenuti in sede di impugnazione, così
come ha dato conto, con riferimento a specifici atti processuali, della persistente adesione a tale
sodalizio ben oltre il limite temporale (anno 1990) asserito dalla difesa. E’ stato osservato che
tutti i collaboratori escussi iniziano il loro “pentimento” ad anni ’90 pienamente inoltrati ben oltre
le pronunce giurisdizionale precedenti, che si erano limitate a registrare lo spaccio che avveniva
nella seconda metà degli anni ’80 e che in particolare, Zoccoli e Marchese riferiscono di episodi
dai quali emerge che l’associazione è operativa almeno fino al 1993. In sintesi si può affermare
che le doglianza consistono nella rinnovazione di una linea difensiva basata su ragioni di merito,
in ordine alle quali il giudice di rinvio si è espresso con argomentazioni immuni da vizi logici e
giuridici. Palese è la natura di merito delle argomentazioni difensive, giacché volte le medesime, a
fronte di un’ampia e lodevolmente esaustiva motivazione del giudice territoriale, a
differentemente valutare gli elementi di prova puntualmente da esso richiamati e valorizzati.
I ricorsi sono pertanto inammissibili.
8.RICORSO STRANGIO Giuseppe

24

il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a

Considerazioni analoghe a quelle svolte con riguardo ad IELO valgono per il ricorso STRANGIO
che presenta doglianze analoghe. Anche in questo caso la Corte Territoriale evidenzia che
l’imputato è interessato dalle dichiarazioni di Zoccoli, Vitale, Castorina, Marchesi, Ferrara, Surace,
Sparacio e del teste Nuccio. Veniva in particolare evidenziato come l’abitazione indicata e
riconosciuta da Zoccoli come base per lo spaccio è stata individuata dai successivi accertamenti di
P.G. come effettivamente abitata da STRANGIO e IELO. Anche in questo caso la Corte reggina si
è confrontata con le deduzioni difensive immediatamente ribadendo come lo stato detentivo

domiciliari) non ostava alla credibilità delle dichiarazioni accusatorie, specificamente richiamate,
posto che VITALE aveva affermato di essere stato convocato da SPARACI° nell’estate del 1988,
presso l’abitazione di questi in Rodia, su iniziativa di STRANGIO e Micheletti, che avevano
lamentato la scarsa puntualità nei pagamenti. Presso l’abitazione aveva incontrato il solo
Micheletti, mentre STRANGIO aveva avuto modo di vederlo a Milano successivamente tra il 1989
e il 1990. Era quindi evidente che STRANGIO nonostante la detenzione continuava ad essere
operativo comunicando, per il tramite dei correi in stato di libertà, il suo disappunto per i mancati
pagamenti. Anche Sparacio rivelava un episodio relativo allo spaccio di stupefacenti che collocava
l’operatività del ricorrente nel 1991 e Zoccoli riferiva di confidenze da parte dello stesso imputato,
ricevute in carcere, circa l’operatività del gruppo ancora nel 1995.
Destituite di fondamento sono pertanto le censure che il ricorrente muove alla motivazione della
impugnata sentenza, giacché il percorso argomentativo che ha condotto i giudici d’appello a
confermare il giudizio di colpevolezza si rivela ampiamente articolato e del tutto immune da
incongruenze sul piano dello sviluppo logico deduttivo; non senza sottolineare, peraltro, come le
doglianze risultino generiche,in violazione di quanto prescritto dall’art. 581 c.p.p., lett. c).
Con riguardo alla doglianza sub 8.3. relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche
deve rilevarsi che dette attenuanti sono state escluse con motivazione in fatto, coerente, logica
ed ancorata ed elementi specifici, come tale incensurabile in questa sede.
9.RICORSI LAURENDI CARMELO
I ricorsi di LAURENDI Carmelo sono infondati ai limiti dell’inammissibilità.
LAURENDI è colpito dalle dichiarazioni di Vitale, Sparacio e Castorina. Vitale ha riferito che
LAURENDI agiva congiuntamente a STRANGIO, DE MARIA e MICHELETTI, soggetti che gli
avevano consegnato la droga, in particolare il LAURENDI gli aveva raccomandato la puntualità nei
pagamenti, in occasione di un incontro che i due ebbero nello suo studio di Saronno, dove Vitale
si era recato per acquistare armi, per conto dì SPARACIO, tra il 1988 e il 1990. La dichiarazione
secondo il giudice del rinvio si salda perfettamente con quanto dichiarato dallo SPARACIO, che ha
affermato l’attività di spaccio di stupefacenti posta in essere dal LAURENDI, unitamente ai
coimputati, precisando che in un’occasione il LAURENDI, in compagnia di Micheletti (giudicato
25

pu-“/

dell’imputato (dal luglio 1987 al maggio 1989 e quindi fino al febbraio 1990 agli arresti

separatamente), gli aveva consegnato droga a Milano, dove i due insieme gestivano tale attività.
La Corte reggina aggiungeva, poi, ad ulteriore riscontro, che LAURENDI svolgeva l’attività di
dermatologo a Saronno, dove spesso lo SPARACIO si era recato, in quanto intratteneva
parallelamente con il ricorrente anche un rapporto di fornitura di armi. Anche CASTORINA ha fatto
riferimento alla persona del LAURENDI, relativamente all’episodio dell’acquisto di droga dai
calabresi, poi ceduta dal collaboratore ai suoi cugini Giovanni e Pasquale Erba. Il LAURENDI era
intervenuto nella fase del pagamento della fornitura, quando, per risolvere un ritardo

roba”) rassicurandolo, dicendogli che avrebbe potuto soprassedere al pagamento e che si
sarebbero rifatti in una successiva occasione. I giudici del rinvio hanno sottolineato come le
convergenti plurime dichiarazioni accusatorie a carico del LAURENDI provenivano da collaboratori
direttamente protagonisti del traffico di stupefacenti e che si incrociavano vicendevolmente con
precisi riferimenti fattuali. Il giudice del rinvio non solo in maniera diffusa, come già sopra
indicato, ha ritenuto ed esaminato l’attendibilità intrinseca dei collaboratori, ma con riguardo alla
posizione del LAURENDI si è confrontato anche in maniera specifica con le osservazioni difensive,
offrendo una accettabile motivazione in ordine ai dubbi sollevati. Ha infatti rilevato che sia il
VITALE che SPARACIO e CASTORINA hanno chiaramente affermato di avere intrattenuto con
LAURENDI rapporti nel settore degli stupefacenti, etichettandolo specificamente come colui che
gestiva la droga sulla piazza milanese e si incaricava di smistarla ai correi stanziati sul versante
messinese, evidenziando, altresì, come il suo ruolo fosse anche quello di intervenire nella fase
“esecutiva” inerente il pagamento delle somme dovute quale corrispettivo delle forniture,
delineando così non solo la sua piena consapevolezza di agire quale membro di un sodalizio, ma
anche la sua posizione, tutt’altro che marginale, all’interno del gruppo delinquenziale in esame.
Quanto poi alla contestata attendibilità dei collaboratori VITALE e SPARACIO, ha ribadito che
quest’ultimo era stato dichiarato, con valutazione che la Corte d’appello mostrava di condividere ,
pienamente attendibile nel settore degli stupefacenti e che di certo non poteva contraddire la
credibilità del VITALE l’eventuale assoluzione riportata dagli imputati in altro giudizio, valutazione
che, con tutta evidenza, poteva essere stata determinata dalle più disparate ragioni, non
assimilabili al quadro probatorio emerso nel presente giudizio e che comunque attestava la
sussistenza di rapporti tra i correi, che il presente giudizio aveva consentito di meglio definire ed
apprezzare. In relazione, inoltre, agli specifici profili fattuali contestati dalla difesa è stato ribadito
che lo stato detentivo di LAURENDI non contraddiceva le propalazioni del CASTORINA, atteso che
erano risultati permessi in favore del LAURENDI, che VITALE aveva parlato di uno studio di
Saronno, del quale ha riferito anche SPARACIO, sia pure definendolo dermatologo, sottolineando
che non poteva certo richiedersi a soggetti non certo adusi a tale settore una perfetta padronanza
delle “qualifiche” professionali. Nessun rilievo poteva assumere secondo i giudici di merito la
circostanza che l’imputato avesse ufficialmente installato uno studio dentistico solo nel 1992,
ossia successivamente ai periodi indicati dai dichiaranti, non potendosi peraltro escludere una
26

nell’adempimento, si era presentato con STELITANO (che lo aveva definito “incaricato di questa

disponibilità di fatto dell’immobile, dove si gestiva comunque un’attività medica considerato
anche che risultano permessi del Magistrato d Sorveglianza in favore dell’imputato, dai quali si
evince la disponibilità di quell’immobile in capo al LAURENDI fin da epoca parecchio risalente.
Si può pertanto affermare che lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato non solo su
una corretta valutazione delle chiamate in correità, ma anche su una coerente analisi critica degli
elementi probatori e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del

ricorrente con riguardo al reato associativo (capo C1).
Il motivo indicato nel ricorso personale con il quale lamenta

la mancata riapertura del

dibattimento per sentire il collaboratore di giustizia PARATORE Vincenzo per sostenere
l’inattendibilità del VITALE è infondato. Prova decisiva la cui mancata acquisizione è deducibile in
sede di legittimità ai sensi dell’art. 606 co. 1° lett. d) c.p.p. è solo quella relativa ad un elemento
probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta: ciò va
escluso quando i risultati che la parte si propone di ottenere possono condurre – confrontati con le
altre ragioni poste a sostegno della decisione – solo ad una diversa valutazione degli elementi
legittimamente acquisiti nell’ambito dell’istruttoria dibattimentale (cfr. ad es. Cass. Sez. VI n.
37173 dell’11.6.08, dep. 30.9.08, rv. 241009; conf. Cass. n. 2827/06, rv. 233328; Cass. n.
46954/04, rv. 230589; Cass. n. 17844/03, rv. 224800; Cass. n. 3148/98, rv. 210191 e numerose
altre). Nel caso di specie, quella chiesta è una prova finalizzate unicamente ad indurre il dubbio
sull’attendibilità di talune dichiarazioni testimoniali che la gravata pronuncia ha già
esaurientemente esaminato, ma che di per sé non inficiano le ulteriori acquisizioni probatorie
valutate in sede di merito a carico del ricorrente. Nel caso in esame la decisione istruttoria del
giudice di appello è censurabile ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), sotto il solo profilo della
mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Tale valutazione è di merito e la motivazione
può essere implicita (v. Cass. Sez. 5 sent. n. 6379 del 17.3.1999 dep. 21.5.1999 rv 213403;
Cass. n. 8891/2000 Rv 217209:

“In tema di rinnovazione, in appello, della istruzione

dibattimentale, il giudice, pur investito -con i motivi di impugnazione- di specifica richiesta, è
tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del
principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare
conto dell’uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata
di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in
tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura
argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi
sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità.”
Infondato è anche il motivo sub 9.2. con il quale si lamenta vizio di motivazione in ordine alla
ritenuta responsabilità per il capo C7). Il giudice del rinvio,seppure con motivazione stringata, ha
dato conto delle ragioni che l’hanno portato ad un giudizio di responsabilità individuate nelle
27

quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione di responsabilità del

4

dichiarazioni dello SPARACIO, corroborate dal dictum degli altri collaboratori che confermano i
rapporti dello SPARACIO con i calabresi, nel settore degli stupefacenti.
Inammissibile è la richiesta di restringere la partecipazione del LAURENDI fino al 1990 sul
presupposto dell’insussistenza di fatti a suo carico oltre detta data perché la questione è sollevata
per la prima volta in questa sede e comunque coinvolge accertamenti di merito non consentiti nel
giudizio di legittimità.

Il motivo sub 1 del ricorso consiste nella rinnovazione di una linea difensiva basata
fondamentalmente su ragioni di merito. In ordine ad esse la Corte Territoriale si è espresso con
argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici. Lo sviluppo argomentativo della motivazione è
fondato su una coerente analisi critica degli elementi probatori. La motivazione possiede una
stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili né vizi giuridici, né
vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte reggina analiticamente spiegato, con valutazioni di
fatto non sindacabili in questa sede, le responsabilità del ricorrente. I giudici di merito hanno
trattato congiuntamente le posizioni di STELITANO Felice e STELITANO Pietro Michelangelo non
solo perché legati dal rapporto di sangue, in quanto fratelli, ma poiché gli stessi sono accomunati
dai medesimi riferimenti fattuali, con sovrapponibilità, quantomeno parziale, delle fonti
probatorie. STELITANO Felice è interessato dalle dichiarazioni di Zoccoli, Nuccio, Ferrara, Vitale,
Castorina, Marchese, Rizzo, Sparacio, mentre a carico di STELITANO Pietro si registrano le accuse
di Zoccoli, Nuccio, Ferrara, Marchese, Sparacio. Come già detto la Corte reggina ha sottoposto ad
un vaglio critico di attendibilità intrinseca le dichiarazioni dei collaboratori che risultano
reciprocamente riscontrate e comunque trovano conferma nelle dichiarazione del teste NUCCIO e
in altri atti processuali, quali anche il giudizio conclusosi il 15.4.1989 dal Tribunale di Messina,
nell’ambito del quale ai fratelli STELITANO, ai fratelli STRANGIO e a IELO Carmelo era stato
contestato il reato di cessione continuata di sostanza stupefacenti. Ulteriore riscontro concreto è
stato individuato nella testimonianza di GEMUTO Antonia, che attesta la disponibilità
dell’appartamento indicato dal collaboratore FERRARO, come luogo dove avvenivano le consegne
e veniva custodita la droga, da parte dei fratelli STELITANO (la casa era infatti abitata nel 1984
da STELITANO Pietro ed in epoca successiva da STELITANO Felice), nonché la frequentazione
dell’immobile da parte di DE MARIA e MICHELETTI, ossia di due altri soggetti, indicati dagli altri
collaboratori come partecipi degli assidui traffici illeciti dei correi. Un importantissimo dato
concreto di riscontro alla credibilità di quanto dichiarato dal collaboratore SPARACIO è individuato
nell’intercettazione captata nello studio medico di ROSANITI, risultante dai verbali
d’interrogatorio, nella quale quest’ultimo e STELITANO Felice manifestano timori in merito ad un
eventuale pentimento di SPARACIO ed alla possibilità che costui li coinvolga nelle sue
propalazioni. A carico di STELITANO Felice venivano indicate anche le dichiarazioni di VITALE,
RIZZO e CASTORINA. Il primo, sin dall’inizio della sua collaborazione, aveva riferito di avere
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r/u

10. RICORSO STELITANO Felice

-e,

chiesto al boss Di Blasi Domenico, poi ucciso, di metterlo in contatto con il suo omonimo cugino
che aveva presentato al collaboratore un giovane calabrese, poi , riconosciuto in fotografia come
STELITANO Felice, che gli aveva consegnato un pacco di circa 300 g di eroina brown sugar,
persona poi incontrata nel 1995 nello studio del ROSANITI. Con lo STELITANO il rapporto era
proseguito fino ai primi mesi del 1990, le consegne di droga venivano effettuate in luoghi diversi
e ad opera di persone differenti da quelle con le quali si trattava la fornitura, ma comunque
collegate al soggetto incontrato in occasione del primo acquisto. Anche CASTORINA ha coinvolto

STELITANO Pietro, il quale gli aveva detto che per transazioni in materia di stupefacenti poteva
rivolgersi al fratello Felice, infatti, una volta uscito dal carcere lo aveva incontrato e a lui si era
rivolto per forniture di 200 g di eroina per volta per la durata di circa un anno con consegne che
avvenivano per strada, all’università o presso la casa dello studente. Veniva quindi indicato il
riferimento seppur generico di RIZZO Rosario che ha indicato STELITANO Felice come proprio
fornitore di droga unitamente al DE MARIA. Secondo i giudici di merito non può affermarsi, come
sostenuto dalla difesa, l’inattendibilità del collaboratore VITALE perché avrebbe fatto il nome dello
STELITANO Felice solo succéssivamente, avendo nel 1995, epoca iniziale della sua collaborazione,
citato tra coloro che spacciavano droga solo STRANGIO, MICHELETTI, LAURENDI e DE MARIA. E’
stato sottolineato che le dichiarazioni rese hanno avuto uno svolgimento lineare e
cronologicamente corretto, avendo il VITALE riferito fatti specifici a carico dello STELITANO Felice,
sicché non può bollarsi di falsità una rivelazione, sol perché eventualmente intervenuta in un
secondo momento rispetto al momento iniziale della collaborazione, ben potendo il dichiarante
rammentare alcuni fatti solo successivamente, magari associandoli a seguito della narrazione
intrapresa e non potendo logicamente ammettersi che il ricordo di anni di attività criminosa debba
necessariamente intervenire in un’unica soluzione immediata. L’eventuale lasso di tempo
intercorso tra le due dichiarazioni poteva determinare, al più, un maggiore rigore nell’approccio
valutativo della più recente tra le stesse,come avvenuto nel caso di specie, senza che ciò, in via di
puro automatismo, potesse, per ciò solo, importare l’inattendibilità del narrato. Né tale
conseguenza poteva parimenti derivarsi dall’assenza fisica dello STELITANO Felice a due incontri
che il VITALE ebbe in relazione al pagamento delle forniture: esso appare infatti elemento del
tutto neutro, posto che il collaboratore ha chiaramente ribadito che il ricorrente agiva
congiuntamente a coloro che gli avevano consegnato la droga ed agli altri calabresi Micheletti,
LAURENDI e STRANGIO, che evidentemente ben lo rappresentavano, non potendosi logicamente
sostenere che ogni azione di una congrega di soggetti, per l’imputabilità collettiva della stessa,
abbisogni della presenza fisica necessaria di ognuno dei soci, ben potendo invece alcuni di essi
partecipare a segmenti di condotta diversi, senza per ciò ritenersi estraneo all’azione di coloro che
pongono in essere altre azioni esecutive. I giudici del rinvio si sono confrontati anche con le
osservazioni difensive in ordine all’inattendibilità della dichiarazione del CASTORINA, secondo cui
lo STELITANO Felice, durante lo stato di latitanza, nell’arco di circa un anno, avrebbe continuato a
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t/c-//

gli STELITANO dichiarando che nel periodo della sua detenzione Di Blasi gli aveva presentato

circolare nella città di Messina, proseguendo nella sua attività illecita e in ordine alla sostenuta e
hanno ribadito l’attendibilità di SPARACIO nello specifico settore degli stupefacenti. Così come
6 hanno affermato che la circostanza che CARIOLO non abbia indicato STELITANO Felice non poteva
valere a dimostrare l’innocenza di costui, atteso che quand’anche il collaborante non avesse
intrattenuto rapporti con CARIOLO, sebbene trattasi di soggetto attendibile nel mercato della
droga, ciò non comporterebbe ex se che STELITANO sia estraneo ai fatti, posto che, con tutta
evidenza, non è richiesto che ognuno degli imputati debba relazionarsi con tutti i collaboranti e
comunque le indagini hanno comprovato l’interscambiabilità dei ruoli all’interno del gruppo dei
calabresi, che si rapportavano seguendo canali paralleli ma sempre cointeressati.
E’ evidente come le censure avanzate in questa sede consistono nella rinnovazione di una linea
difensiva basata su ragioni di merito,rispetto alla quale il collegio di seconda istanza si è espresso
con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici
Inammissibile è la richiesta indicata nel secondo motivo di restringere la partecipazione del
ricorrente fino al 1990 sul presupposto dell’insussistenza di fatti a suo carico oltre detta data
considerato che i giudici d’appello hanno ritenuto non accoglibile tale richiesta posto che il
collaboratore Vitale ha affermato di essersi rifornito dallo Stelitano fino ai primi mesi del 1990
(seppure le consegne venivano effettuati da giovani diversi, allo stesso però collegati), e che il
Rizzo, data al 1991 la conclusione dei suoi rapporti di approvvigionamento di droga dai calabresi e
comunque la questione coinvolge accertamenti di merito non consentiti nel giudizio di legittimità.
Fondato è il terzo motivo di ricorso E’ vero che dal primo giudice l’imputato era stato condannato
alla pena di 18 anni di reclusione concesse le attenuanti generiche e che la corte d’appello in sede
di rinvio, ha ritenuto che la particolare gravità della condotta posta in essere, non consentiva la
concessione delle attenuanti generiche, rideterminando la pena nei suoi confronti, in ossequio ai
criteri di cui all’art. 133 c.p., nella misura di anni dieci di reclusione.
La sentenza deve pertanto essere annullata nei confronti del ricorrente limitatamente al mancato
riconoscimento delle già concesse circostanze attenuanti generiche con rinvio alla Corte d’Appello
di Messina per la determinazione della pena. Il ricorso deve essere respinto nel resto.

11. RICORSO STELITANO Pietro Michelangelo
Il ricorso è infondato in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia per
tutte le argomentazioni espresse allorchè si è trattato il ricorso di STELITANO Felice. E’ però
fondato con riguardo al dato temporale delle condotte. In primo grado è stato dichiarato
responsabile del reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo
C.1,), escluse le circostanze aggravanti contestate, e limitata la partecipazione all’associazione ad
epoca precedente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 309 del 1990 non rilevando condotte
successive al suo arresto avvenuto nel 1987 . Il reato era pertanto prescritto alla data della
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pronuncia d’appello essendo abbondantemente decorso il termine massimo di prescrizione pari ad
anni 22 e mesi 6 considerate anche le sospensioni.
La sentenza impugnata deve essere annullata nei suoi confronti senza rinvio per essere il reato
estinto per prescrizione.
12.RICORSO ROSANITI ALESSANDRO

PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di STELITANO Francesco limitatamente
alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, che esclude; rigetta nel resto il ricorso;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di ROSACI Antonio limitatamente al reato sub D1)
per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, con rinvio alla Corte di appello di Messina
per la determinazione della pena; rigetta nel resto il ricorso;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di STELITANO Felice limitatamente al mancato
riconoscimento delle già concesse attenuanti generiche, con rinvio alla Corte di appello di Messina
per la determinazione della pena; rigetta nel resto il ricorso;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di STELITANO Pietro Michelangelo per
essere il reato a lui ascritto estinto per prescrizione;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ROSANITI Alessandro per essere il
reato estinto per morte dell’imputato;
rigetta i ricorsi di ROSANITI Domenico Salvatore e LAURENDI Carmelo, che condanna al
pagamento delle spese processuali;
dichiara inammissibili i ricorsi di ARENA Fausto; ZAVATTIERI Pietro Bonaventura; CORSO
Francesco; IELO Carmelo; STRANGIO Giuseppe, che condanna al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1000 alla Cassa
Così deliberato in Roma il 26.5.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Ile ammende.

La sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per morte dell’imputato.

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