Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36425 del 26/05/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36425 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POROPAT LUCA N. IL 19/01/1980
avverso la sentenza n. 3202/2009 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
16/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. /-tc.22‹—
che ha concluso per i e
Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. 6–,
fviegn./à.
Data Udienza: 26/05/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cassazione PROROPAT Luca avverso la sentenza della corte di appello di Venezia
che, in parziale riforma della sentenza del giudice delle indagini preliminari del tribunale di
Padova, che, all’esito del giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole dei reati di indebito
utilizzo continuato di carta di credito e di furto della stessa, riduceva la pena condannandolo a
mesi 10 di reclusione ed C 180 di multa così determinata: p.b. in relazione al reato di utilizzo
indebito di carte di credito anni 1 di reclusione ed
200,00 di multa, ridotta per le attenuanti
interna a mesi 10 di reclusione ed euro 200,00 di multa ed aumentata per il furto in mesi 15
di reclusione ed euro 270,00 di multa, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al calcolo della
pena. Sostiene che la corte territoriale ha ritenuto più grave reato di cui al capo A, ciò che non
aveva fatto il primo giudice ed ha applicato a tale reato l’attenuante di cui all’articolo 62 n. 6
c.p. e concesso le attenuanti generiche che il primo giudice non aveva concesso. Lamenta
incertezza con riguardo ai punti di partenza relativi alla determinazione della pena.
Il ricorso è infondato. Se è vero che la motivazione della sentenza deve essere corretta avendo
il giudice indicato nella riduzione della pena l’articolo 62 bis c.p. anziché l’art. l’articolo 62
numero sei c.p., unica attenuante riconosciuta in entrambi i gradi del giudizio, è pur vero che
la pena risulta adeguatamente motivata con l’indicazione sia della pena base che di tutti gli
ulteriori aumenti .
Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese
processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process ali
Così deliberato in Roma il 26.5.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA
Il P
Anton
nte
SITO
generiche a mesi 8 di reclusione ed euro 137,00 di multa aumentata per la continuazione