Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36424 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 36424 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 26/05/2015

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Bertini Bianca
Bertini Luciano
Nei confronti di
Damascelli Delia nata il 26.11.1937
avverso la sentenza n.6119/2011 della Corte d’appello di Milano, 4a sezione
penale, del 04.07.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita Bianca Taddei ;
1

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Giulio Romano , che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per i ricorrente p.c. l’avv.Andrea Garello,in sostituzione dell’avvocato
Salvatore Scuto, che ,insistendo per l’accoglimento del ricorso, ha depositato
conclusioni e nota spese;
udito per l’imputata, l’avv. Mauro Ronco , che ha insistito per il rigetto del

MOTIVI della DECISIONE

1.Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Milano assolveva
Damascelli Delia dal reato di circonvenzione di incapace di seguito specificato,
revocando ,nel contempo, le statuizioni civili disposte dal primo giudice a suo
carico.
reato p. e p. dagli artt. 643 e 61 nn. 7 e 11 c.p. per avere, quale medico dí base curante e
coabitante di Erennio Bertini, abusando del suo stato di infermità, di deficienza
psichica e di dipendenza, indotto il medesimo a compiere le seguenti disposizioni
patrimoniali, atti tutti a lui dannosi:
A) a sottoscrivere i seguenti assegni bancari sul c/ c n. 2674 presso la BNL a favore di della
Damascelli:
1)n. 2014568784 07 dl euro 31.000,00 in data 2.1.2002;
2)n. 2030466963 05 di euro 10.000,00 in data 13.3.2002;
3)n. 2014574581 06 di euro 40.000,00 in data 23.4.2002;
4)n. 2014574589 01 di euro 60.000,00 in data 27.6.2002;
5)n. 2014581263 06 di euro 15.000,00 in data 31.7.2002;
6)n. 2014581264 07 di euro 60.000,00 in data 27.9.2002;
7)n. 2014581265 08 dl euro 5.000,00 in data 25.10.2002;
8)n. 2030476491-04 di euro 30.000,00 in data 1.1.2003;
9)n. 2030476500-00 di euro 20.000,00 in data 18.4.2003;
10)n. 2030488216-03 di euro 50.000,00 in data 4.7.2003;
11)n. 2053221783-02 di euro 38.000,00 in data 18.10.2003;
12)n. 2053221785-04 di euro 75.000,00 in data 14.11.2003;
13)n. 2053221787-06 di euro 10.000,00 in data 2.12.2003;
14)n. 2053221788-07 di euro 100.000,00 In data 20.12.2003;
15)n. 2053229550-08 di euro 30.000,00 in data 22.4.2004;
16)n. 2053239493-06 di euro 45.900,00 in data 6.7.2004;
1 7)n. 2053261601-01 di euro 25.000,00 in data 21.2.2005;
B) a sottoscrivere i seguenti assegni bancari sul c/c n. 3833 presso la Banca di Legnano:
1) n. 403466591-08 di euro 24.000,00 in data 30.3.2004 a favore di Della Damascelli;
2)n. 403466598-02 di euro 10.000,00 in data 29.7.2004 a favore di Delia Damascelli;
3)n. 404889707 di euro 15.000,00 a favore di Stefano Salvetti in data 7.4.2005;
4)n. 406356822-01 dì euro 5.000,00 a favore di Vittorio Salvetti in data 7.6.2005;
C) a sottoscrivere i seguenti assegni bancari sul c/c n. 18930/52 presso la UBS:
n. 215 74-0 7 di euro 10.000,00 in data 10.8.2002 a favore di Della Damascelli;
n. 21575-08 di euro 500.000,00 in data 30.11.2002 a favore di Delia Damascelli;
Damascelli;
n. 21576-09 di euro100.000,00 in data 27.12.04 a len , , r,
D)ad effettuare il prelievo di Cb 150.000,00 in contanti in due prelievi da €.25.000,00 in
data 1.6.2004 e di C 125.000,00 in data 11.6.2004;
Efa vendere a Delia Damascelli l’appartamento sito ín Marciano Marina (Livorno) – Via del
120.000,00, mai versati, con scrittura privata
Cotone, 27 – per l’apparente prezzo di
autenticata dal notaio Alberta Ratta-Rinaldi in data 22.12.2003;
Ffa sottoscrivere 24 quietanze per somme di denari che sarebbero state ricevute quale prezzo

2

ricorso delle parti civili;

1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore delle parti civili
che,chiedendo l’annullamento della sentenza agli effetti civili, e deducendo a
motivo:
a) l’illogicità e la carenza della motivazione in relazione al travisamento di
prove decisive quali gli elaborati del consulente del P.M. , del perito di ufficio
ed i risultati dell’incidente probatorio relativo all’escussione di Bertini ,avendo
la Corte, senza ausilio di un supporto scientifico trasformato gli elementi
qualificanti il caso clinico, già evidenziati , contestualizzati ed interpretati
dai consulenti, in elementi opinabili senza però proporre una valutazione
alternativa e complessiva di tutto il quadro indiziario e, senza indicare sulla
base di quali competenze scientifiche abbia ritenuto di sovvertire le
conclusioni del quadro clinico peritale, con riferimento al momento
dell’insorgere della patologia ;
b) La violazione dell’art.606 comma 1 lett b) per erronea interpretazione e
applicazione dell’art. 643 c.p. con riferimento sia allo stato di deficienza
psichica , determinata dall’indebolimento delle facoltà di discernimento a
causa dell’età senile sia all’induzione e all’abuso dello stato di vulnerabilità,

3

della vendita dell’appartamento sito in Marciano Marina riportanti le date dal 1.8.2002 al
22.12.2003, per la complessiva somma di C 120.000,00;
GJa scrivere la lettera in ‘data 27.5.2004 a Luciano Beilinato con la quale dichiara di cedere a
Delia Damascelli le obbligazioni della Ruredil S.p.a. per euro 800.000 a lui spettanti;
H)a consegnare il 24.6.2004 a Della Damascelli tutte le obbligazioni della società RUREDIL per un
valore complessivo di 1.750.000,00 di sua proprietà, titoli dei quali la Damascelli ha restituito la
metà per il valore di C 950.000,00 in seguito alle richieste della figlia dei Bertini;
i) a disporre il trasferimento “delle liquidità presenti sui conti corrente, i titoli contenuti sui
comuni di
dossier titoli in amministrazione” e a “disinvestire le gestioni immobiliari e
.
dossier titoli
investimento a lui intestati” e a trasferire il tutto sul c /c
_
questo modo
data 3
25/21025 presso la Banca Immobiliare
• mantenimento della moglie s(“kirata:
inoperante la delega ad operare
,tèq
le
L) ad effettuare presso la
seguenti operazioni:
• aprire il c/c n. 25/214/0 in. d e o .
*aprire il Dossier n.25/ 21025/ 9 in doto 30.05.2015
* a rilasciare ci Delia Damoscelli lo delega od operare sul ic n.25/214/0 esul Dossier n.

25/ 21025/ 9 aperto in n data 30.5.2005,
•;.::•
di C. 10.000,00 M dato
a Della Damascelli sulla Gestione
• a rilasciare la delega ad operare
patrimoniale n. 32130 in ~a 1.7.2005;
data 1.7.2005 a fa vore di Salvetti Stefano;
*a sottoscrivere’ il giroconto ii C .1
• ad effettuare il prelievo in contanti di C 15.000,00 in data 1.7.2005,*ad effettuare il giroconto di C. 50.000,00 a favore di Della Domascelli in data
1.7.2005,
atti tutti a lui dannosi.
Con le aggravanti di aver provocato alla persona offesa un danno patrimoniale di
rilevante gravità e di aver commesso il fatto con abuso di prestazione di opera e di
relazioni domestiche.
In Milano ed altri luoghi dal 2.1.2002 al 1.7.2005

elementi costitutivi della circonvenzione d’incapace, valutati insussistenti in
spregio dei relativi parametri giurisprudenziali di legittimità.

2.Le doglianze della parte civile sono fondate nei termini di seguito precisati e
meritano accoglimento ,con conseguente annullamento della decisione ai soli
fini della controversia civile con rinvio ,per nuova pronuncia, al giudice civile
competente per valore in grado di appello.

giurisprudenza di questa Corte, la circonvenzione di incapace, ascrivibile nel
novero dei delitti contro il patrimonio mediante frode, tutela il patrimonio di
colui che si trova in una situazione di minorata efficienza psichica, situazione
soggettiva che determina una incapacità di autodeterminarsi positivamente
riguardo ai propri interessi economico-patrimoniali. In particolare, quanto al
soggetto vittima dell’induzione, oltre al minore, lo schema legale della
circonvenzione di incapace , individua, in un distinguo, l’ infermo psichico e il
deficiente psichico, attribuendo a questi due stati di insufficienza della psiche
umana, geneticamente diversi tra loro, identica rilevanza penale senza
comunque necessariamente richiedere, per il concretizzarsi di tale rilevanza,
le situazione patologiche conclamate da interdizione o inabilitazione, essendo
sufficienze una incapacità che non determini un tipo vizio di mente.
2.2 Ciò comporta che, nella complessa situazione di approfittamento
delineata dalla norma,i1 distinguo tra infermità psichica e deficienza psichica
si giochi tutto sulla natura e rilevanza del processo patologico che intacca le
capacità cognitive e volitive del soggetto,

riverberando i suoi effetti sulla

capacità. Questa Corte si è perciò pronunciata nel senso che per infermità
psichica ( o mentale ) deve intendersi ogni alterazione psichica derivante da un
vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica
(quindi catalogabile fra le malattie mentali quali psicosi e schizofrenie ) o da
una condizione soggettiva che, sebbene non patologica, menomi le facoltà
intellettive o volitive del soggetto quale conseguenza di una anomalia mentale (
stati psiconeurologici ), non importa se in modo definitivo o temporaneo, e,
per deficienza psichica,debba intendersi un’alterazione dello stato mentale ,
ontologicamente meno grave e aggressivo della infermità e non conseguente ad
uno stato patologico,dipendente da particolari situazioni fisiche ( età avanzata
e fragilità di carattere ) ovvero da una anomala dinamica relazionale tra
4

2.1 Va innanzitutto premesso che secondo la consolidata ed unanime

l’autore dell’induzione e l’autore dell’atto pregiudizievole , situazioni che
comportino l’indebolimento della funzione volitiva o affettiva, inficiando il
potere di critica e di difesa dall’altrui opera di suggestione e sia comunque
idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità di
autodetei ininazione, in quanto i cedimenti intellettivi, volitivi o
affettivi,compromettendo il pensiero critico , minano la autonoma
determinazione del soggetto( n.29003 del 2012 rv 253311).

2.3 In altri termini, lo schema tipo del delitto di circonvenzione di incapace
non esige che il soggetto passivo versi in stato patologico di incapacità di
intendere e di volere, essendo sufficiente la sola minorata capacità psichica,
che qualifica la deficienza psichica, con compromissione del potere di critica
ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di
suggestione e pressione. ( n.3209 del 2013 rv 258537).Alla situazione di
obiettiva compromissione della capacità decisionale del soggetto passivo
,quale elemento costitutivo del tipo di illecito, fa da contraltare, in un
coessenziale dualismo qualificante la fattispecie penale, l’instaurazione di un
rapporto squilibrato fra vittima ed agente ,nel senso che quest’ultimo abbia la
possibilità di manipolare la facoltà di autodeterminarsi della vittima che ,a
causa dello stato deficitario in cui versa, per la mancanza o diminuita capacità
critica, sia incapace di opporre alcuna resistenza ad essere agita (n.9358 del
2015 rv 262839).
2.4 La situazione di minorata capacità

dev’essere, poi, oggettiva e

riconoscibile da parte di tutti in modo che, chiunque possa in ipotesi abusarne
per raggiungere il suoi fini illeciti (v. n. 4747 del 1987 rv 175682) mentre
l’induzione non può configurarsi in un comportamento meramente passivo
essendo necessario che la condotta induttiva si concretizzi in un’apprezzabile
attività di suggestione, pressione morale e persuasione finalizzata a
determinare la volontà minorata del soggetto passivo, non essendo sufficienti,
ad integrare il requisito predetto, la semplice richiesta di compiere l’atto
pregiudizievole e tanto meno il mancato attivarsi, da parte di colui che dall’atto
riceve vantaggio, per impedirne il compimento.(n.13308

del 1999 rv

214659; n.1419 del 2013 rv 260351).E’ stato detto che ,per concretarsi
“l’induzione”, è sufficiente l’impiego, da parte dell’agente, di qualsiasi mezzo
per persuadere od anche per rafforzare nel soggetto passivo una decisione
pregiudizievole dallo stesso già adottata, impedendo, così, l’insorgere di una

5

A

volontà contraria a tale decisione; e mancando nella norma ogni tipizzazione
della condotta, la prova della “induzione” può essere anche indiretta, indiziaria
o presuntiva, e cioè risultare da elementi gravi, precisi e concordanti come
l’isolamento dell’incapace, i continui e stretti rapporti dell’agente con lui, la
natura degli atti compiuti senza plausibili motivi e con incontestabile
pregiudizio, atteso il potere-dovere del giudice penale di ricercare ovunque
prove od elementi di prova al fine ultimo dell’accertamento della verità cui è
preordinato il processo penale. ( v mass n 133942; v mass n 134492; v mass

n 139200; v mass n 144366; v mass n 164152; v mass n 166775).
2.5 Per concludere e riassumere la complessa situazione di approfittamento,
propria del tipo di illecito , è opportuno ricordare che questa Corte ha
affermato che ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale del delitto di
circonvenzione di incapace, devono concorrere: (a) la minorata condizione di
autodeterminazione del soggetto passivo (minore, infermo psichico e deficiente
psichico) in ordine ai suoi interessi patrimoniali: (b) l’induzione a compiere un
atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi
di qualsiasi natura, che deve consistere in un’apprezzabile attività di pressione
morale e persuasione che si ponga, in relazione all’atto dispositivo compiuto,
in rapporto di causa ad effetto; (c) l’abuso dello stato di vulnerabilità del
soggetto passivo, che si verifica quando l’agente, ben conscio della
vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine
di procurare a sé o ad altri un profitto.( n. 39144 del 2013 Rv. 257068).
2.6 Premessi i principi di legittimità cui deve ispirarsi l’interprete dei fatti per
valutare la sussistenza dell’illecito in esame e dei suoi elementi essenziali,
occorre ora verificare se sia fondata la critica di travisamento delle prove e
parzialità della motivazione e se la Corte di merito , nella valutazione del
medesimo patrimonio probatorio utilizzato dal primo giudice per motivare
l’affermazione di responsabilità , abbia pretermesso o travisato elementi di
prova determinanti nella ricostruzione della situazione incriminata , viziando
in tal modo ,l’assetto argomentativo del provvedimento impugnato, essendo
noto il consolidato principio di legittimità, in tema di motivazione della
sentenza, relativo alla sentenza di appello che capovolge il verdetto di primo
grado, sia di condanna (Cass. 7630/2044 Rv. 231136; Cass. 46742/2013 Rv.
257332;Cass. 1253/2013 Rv. 258005) sia di assoluzione (Cass. 35762/2008
Rv. 241169; Cass. 42033/2008 Rv. 242330; Cass. 22120/2009 Rv. 243946),
6

A

secondo il quale il giudice di appello ha l’obbligo di delineare le linee portanti
del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente
i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto
delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la
rifoi ma del provvedimento impugnato (SSUU 33748/2005 Rv. 231679) .
2.8 Ritiene, a questo proposito, il Collegio che la decisione impugnata non si
uniformi al predetto principio perché molteplici sono gli spunti probatori e le

rivelarsi prive di sostanza e tanto a prescindere dai profili di travisamento
della prova, pure presenti nel costrutto motivo, di cui si dirà in seguito.
2.9 Si osserva,innanzitutto, che il provvedimento , pur implementandosi per
buona parte della ricostruzione storica compiuta dal primo giudice tanto da
dare la sensazione di condividerne l’essenza ,quali i fatti relativi al vissuto
della persona offesa, l’ anamnesi familiare, la consuetudine di vita con i
due figli determinata dalla condivisione , prima del rapporto di lavoro e poi
della gestione condivisa del patrimonio personale paterno,
cointestazione dei conti correnti e la

con la

fisica disponibilità del patrimonio

mobiliare ( azioni Ruredil )ed immobiliare( immobile di Marciano ove la figlia
ospitava amici ) , la non contrastata decisione di Bertini, in seguito agli
infortuni patologici subiti ed ai conseguenti interventi chirurgici subiti , di
andare a convivere con i coniugi Salvetti-Damascelli ,entrambi medici ed ,in
tal modo, di dare un nuovo assetto, che prevedesse un idoneo accadimento,
alla propria sistemazione di vita , per altro verso la Corte ometta di fornire, di
tale congerie di fatti, una apprezzabile , coordinata e doverosa chiave di
lettura che , nel quadro ricostruttivo complessivo della vicenda, fornisca un
significato , anche solo in termine di indizi , all’inatteso e radicale mutamento
del rapporto con i figli, consolidatosi negli anni non solo con la condivisione
dell’impegno dell’attività lavorativa ma anche, per ciò che riguarda la gestione
del patrimonio di Bertini (si appoggiava ai figli, soprattutto a Bianca…per

controllare l’andamento dei conti correnti anche delegandoli ad operare e
cointestandoli, e per gestire le obbligazioni Ruredil ( due pacchetti l’uno di euro
800.000,00,l’altro di euro 950.000,00, che fruttavano ciascuno cedole da 92
mila euro l’anno – vedi pag 4 ). Tale consuetudine di vita subiva, nel volgere di
circa un anno, dal giugno 2004 al luglio 2005 , uno stravolgimento totale con
brusca interruzione dei rapporti.
7

argomentazioni tralasciati o affrontati con argomentazioni tanto generiche da

Il primo giudice a questo proposito ha affermato :” Ella ( Le. Damascelli) ha

approfittato delle condizioni della vittima, perché grazie a queste da un lato, e
dall’altro in virtù della fiducia riposta da Bertini in lei quale suo medico curante,
coniuge di un cardiologo, amica di famiglia da lunga data, ha posto in essere
negli anni anche facilitata dalla coabitazione, una lenta progressiva e inesorabile
attività di spoliazione del Bertini giocando sulle sue clamorose amnesie e
convincendolo con molta astuzia che tutte le donazioni effettuate in suo favore

autonomia da un uomo pieno di sé. abituato a decidere e comandare
interferenza alcuna di ricompensare la donna che per anni si era presa cura di

lui.L’imputata ha fatto leva su questo aspetto della personalità dell’anziano e
malato Bertini che non avrebbe mai accettato pressioni o comuni raggiri ma si è
lasciato convincere ed ha lui stesso cercato di far credere ai suoi familiari e
persino agli operatori del processo che ogni singolo atto di disposizione
patrimoniale compiuto – persino quelli molto consistenti di cui nemmeno si
ricordava l’esistenza o l’entità, o di cui non percepiva più il peso – fossero atti di
riconoscenza e liberalità di cui la Damascelli per effetto delle sue premure si era
resa meritevole effettuati nel pieno possesso delle sue facoltà e per sua libera
sceltain un’ occasione in cui la figlia Bianca, di cui si era sino ad allora fidato e
da cui in tarda età si era lasciato affiancare nella gestione delle sue risorse, era
riuscita ad interloquire con lui, pur con 1′ invadente e onnipresente figura della
Damascelli , (precisamente quando prese l’altalenante decisione di regalare
800.000,00 euro in obbligazioni Ruredil) Bertini aveva ammesso la sua
debolezza e dunque di non ricordare ad esempio un testamento olografo del
2001 con cui lasciava un miliardo di lire alla Damascelli e il godimento
dell’appartamento di via del Cotone alla donna e sua figlia, tanto che vi aveva
invitato degli ospiti.Messo di fronte ad elargizioni consistenti (€100.000,00 alla
Damascelli) o prelievi in contanti per somme importanti, svanite nel nulla (il
prelievo di €150.000,00 ) o a comportamenti contraddittori (la vendita
dell’appartamento di Marciana Marina e l’assenso dato alla figlia per invitarvi
ospiti; la disposizione testamentaria con cui regalava un miliardo di lire
all’imputata e le dava il godimento della casa del Cotone da un lato e la dazione
di 800.000,00 euro in obbligazioni – in spregio all’accordo tra i soci di non cedere
le obbligazioni a terzi estranei – e la cessione dell’alloggio dall’altro ), l’uomo
rimaneva inebetito, non ricordava e non sapeva dare una giustificazione ed era
8

fossero esclusivamente frutto della decisione – consapevole e presa in assoluta

la Damascelli ad interloquire. Nel 2005 poi l’imputata prendeva il sopravvento
esercitando un controllo sempre più incisivo sulla vita e sugli spazi anche
relazionali della sua vittima allontanandolo dai figli con cui era sempre stato in
ottimi rapporti, e portandolo addirittura ad odiarli e a disinteressarsi della
contribuzione all’ex moglie pur non avendo alcuna ragione di astio nei suoi
confronti. “.
2.10 Nel raffronto tra i due giudizi, emerge che la Corte d’appello ha omesso,

una plausibile spiegazione , tra le altre circostanze di fatto , anche il mutato
rapporto con i familiari, sicché rimane disarticolato e senza una doverosa
collocazione critica, un elemento della vicenda che è tangibile e presente e che
come si è visto ,era stato, invece, ben indagato dal primo giudice , che ne
aveva fornito un corretto inquadramento nei parametri della circonvenzione
di incapace, attribuendovi rilevanza probatoria sia quale chiaro indice della
instabilità psichica ed affettiva di Erennio Bertini sia quale prova indiretta di
un intervento induttivo e manipolativo della Damascelli , che aveva accettato
di sostituirsi integralmente ai figli, nel rapporto affettivo e nella conduzione
degli averi del loro padre, ricevendone in cambio la gestione senza controllo di
tutte le disponibilità finanziarie .
2.11 Emerge anche che la Corte ha omesso, rendendone monca
l’argomentazione complessiva, ogni valutazione della condotta della Damascelli
, senza neanche cogliere il dato quantitativo oggettivo della spoliazione del
patrimonio del Bertini che ,nello stesso lasso di tempo veniva privato, in
assenza di reali motivazioni e specifiche giustificazioni, di circa due milioni di
euro (vedi pag.9 consulenza Dalla Pria ) tutti confluiti nella disponibilità della
Damascelli.I1 giudice di prime cure ha attribuito il sovvertimento dei rapporti
con i figli ed il depauperamento del patrimonio del Bertini alla condotta di
induzione e circonvenzione posta in essere dalla Damascelli motivandola
diffusamente con contestuale rinvio alle specifiche prove acquisite
dall’indagine,tra le quali valore determinante assumono le testimonianze
delle persone più prossime al Bertini che hanno concordemente testimoniato
per una progressiva e percepibile perdita della memoria relazionale e
contestuale instaurarsi di una condizione di dipendenza psichica da figure di
riferimento.

9

nella formulazione del proprio innovativo convincimento, di analizzare e fornire

2.12 La Corte di merito,senza farne oggetto di indagine, si limita a registrare il
repentino mutamento impresso dal Bertini ai rapporti con i figli , anche per
l’aspetto dell’immediato venir meno della fiducia gestoria , passata – senza
apparente plausibile motivo – dai figli alla Damascelli – e per quello
dell’allontanamento fisico degli stessi, costretti a rapporti con il padre di
nessuna intimità, realizzati in pubblico , al circolo ove il padre giocava a carte
ed alla costante presenza della Damascelli , omettendo ogni valutazione di tali
fatti , che pure rivestono un interesse primario nella ricostruzione della

vicenda sopratutto con riferimento alla capacità psichica di Bertini, alla sua
accertata dipendenza dalla figura di riferimento della Damascelli, quale chiaro
disturbo della volizione e che congruamente possono spiegarsi , secondo la
motivazione del primo giudice, con l’attività di induzione e suggestione della
Damascelli , analizzata compiutamente dal primo giudice alle pagine 16/18.
2.13 Ed ancora la Corte di merito omette di fornire una qualsiasi
considerazione, con riguardo all’efficienza psichica di Bertini, all’imprevedibile
quanto immotivata interruzione di ogni doveroso sostegno economico alla
moglie malata, dalla quale viveva di fatto separato , ed in precedenza
puntualmente assolto : atto di disposizione patrimoniale,questo,
repentinamente revocato, come rileva il primo giudice a pag. 8 ,senza alcun
preventivo avviso all’interessata e che pure si colloca in quel lasso temporale
che secondo la Corte non sarebbe, con assoluta certezza, ascrivibile ad uno
stato di deficienza psichica del Bertini e di devianza del volere ma che ,
oggettivamente, in assenza di una alternativa giustificazione, è del tutto
compatibile con una situazione di grave disturbo psichico, determinato da
ingravescente scompenso mnestico, e da palese distonia percettiva della realtà
di rilevanza tale da porre l’agire del Bertini entro i limiti della rilevanza
penale.
2.14 Ed ancora la Corte ( pag.21) , della improvvisa decisione di donare alla
Damascelli una parte rilevantissima del proprio patrimonio mobiliare, proprio
quella che assicurava margini di rendimenti costanti – le obbligazioni Ruredil-e
la cui dismissione ridimensionava in termini decisamente sensibili il tenore di
vita di Bertini e della famiglia ospitante ( decisione rientrata solo per
l’intervento del giudice tutelare e dell’amministratore di sostegno – vedi pag.9
sentenza primo grado – vedi testimonianza A.S. avv.Gabrielli ),non coglie
l’oggettiva estemporaneità ed il valore indiziante di una eccentrica situazione
10

P

psichica e di un instabile quanto viziato umore decisionale per il disponente,
ma anche l’inconfutabile prova della ascrivibilità dell’iniziativa di quella
disposizione proprio alla percipiente Damascelli, che fisicamente aveva
partecipato all’apprensione delle obbligazioni negli uffici della Rurmec , in un
rapporto simbiotico con Bertini, ed era tanto interessata all’operazione da
lamentare di essere stata truffata e da prospettare di far intervenire la Forza
Pubblica se non si fossero trovate le obbligazioni .Elementi tutti evidenziati e

elementi che sostanziano la nanna incriminatrice dell’art.643 cod.pen.(
minorata capacità-induzione .vedi pag. 16-17 della prima sentenza).
2.15 E’ rimasto senza valido inquadramento, se non quello fornito dal primo
giudice che vi ha visto materiale probatorio idoneo a sostanziare un’operazione
alquanto radicata di induzione, anche l’improvviso trasferimento dei depositi
correntizi presso la stessa banca e filiale ove la Damascelli aveva il suo conto
corrente, trasferimento che, in una coordinata e realistica valutazione della
situazione di fatto , non può comunque esaurire la spiegazione della sua
genesi in una genuina volontà del Bertini di gestione autonoma del proprio
patrimonio perché tale autonomia, obiettivamente, mancò da sempre, vista la
contestuale più ampia delega a utilizzare quel conto corrente conferita alla
Damascelli ,che , del tutto consenziente , si è venuta a trovare nella condizione
di disporre ,in perfetta autonomia, del patrimonio di Bei -tini.
2.16 Va ancora evidenziato , come elemento di fatto tralasciato nella
valutazione di insussistenza del reato, che Bertini, nel 2001, aveva valutato ,in
prospettiva della sua morte, secondo un generoso parametro quantitativo l’
ospitalità che andava a ricevere dai Salvetti in termini di un miliardo di lire ,
oltre alla disponibilità , a vita ,per Damascelli e figlia, della disponibilità per il
mese di agosto dell’immobile di Marciana Marina. Né ha valutato la Corte che
quel parametro quantitativo, inserito in un testamento destinato a pubblicità
e portato a conoscenza dei figli e da questi condiviso e accettato
sicuramente costituiva per lo stesso Bertini la corretta espressione di una
riconoscenza tangibile verso persone amiche, prestatesi ad una disinteressata
ospitalità, valutata in un momento di integrale facoltà di discernimento e di
corretta determinazione volontaristica , sicché tutto il vistoso di più di
elargizioni, aggiuntosi negli anni successivi deve trovare ,nel giudizio, una
credibile ragione . Nella ricostruzione della Corte quel parametro fattuale,
11

contestualizzati dal primo giudice in un compiuto giudizio di sussistenza degli

nella sua rilevanza oggettiva, invece, viene del tutto obliterato, pur costituendo
un tei mine di raffronto per valutare,in termini quantitativi, la congruità delle
successive disposizioni del Bertini e la mutata situazione psichica del
disponente.
2.17 E neanche ha colto la Corte l’oggettiva distonia percettiva, che nel tempo
ha impedito al Bertini di annettere al denaro il suo esatto valore , incapacità
che ha effetti fortemente invalidanti dei rapporti sociali ponendo il soggetto
che ne è affetto, nella condizione di essere facilmente manipolato da soggetti

animati da malevole intenzioni . La incapacità cognitiva, di apprezzare , in un
equilibrato rapporto con i propri averi ed i propri bisogni, la misura delle
disposizioni poste in essere è ,poi, presente in diversi momenti della
ricostruzione del rapporto di natura economica Bertini – Damascelli ed ogni
qualvolta Bertini ha dispensato beni e regali alla Damascelli ( vendita
appartamento di Marciana-prelievi al bancomat -regalie, genericamente
giustificate per centinaia di migliaia di euro ed oltre ) ovvero ha consentito alla
donna di gestire le sue disponibilità economiche ( uso della carta di debito,
gestione del conto correte senza obbligo di rendicontazione ), rapporto
contestualizzato, nella sentenza di primo grado, con riferimento agli esiti dell’
incidente probatorio , a pag.18 ed in seguito.
2.18 Vale a questo proposito ricordare che è un principio di interpretazione
giurisprudenziale di legittimità, consolidato e condiviso , che se è pur vero che
la vecchiaia fisiologica non é di per se sufficiente a ritenere l’indebolimento
mentale o altra alterazione psichica dello individuo è, peraltro, compito del
giudice di merito accertare caso per caso le condizioni del soggetto sottoposto
al suo esame e darne adeguata motivazione, posto che ai fini del delitto di
circonvenzione di incapace, per deficienza psichica va intesa ogni minorazione
della sfera intellettiva o volitiva, ancorchè non classificabile tra le malattie
mentali vere e proprie, purchè idonea a rendere il soggetto passivo del reato
succube dell’altrui azione suggestiva. ( N.1830 del 1961 rv 098682)
2.19 Di conseguenza l’indagine sulla circonvenzione , secondo i condivisibili
criteri dettati della Corte di legittimità, deve essere condotta a tutto raggio e
deve tendere alla ricostruzione della reale situazione soggettiva di colui che si
assume manipolato e del suo rapporto con chi lo ha indotto al compimento
dell’atto, e non può limitarsi ai soli risultati dell’indagine peritale sulla
capacità di intendere e volere, quando quest’ultima non pervenga a risultati
12

A

apprezzabili . Tanto più che la condizione di deficienza psichica, che, come già
detto, costituisce un presupposto del reato, deve essere oggetto di un
accertamento di fatto, che non richiede necessariamente una perizia o una
consulenza tecnica, essendo possibile anche dedurlo da elementi indiziari, che
consentano di affermare le ridotte capacità volitive ed intellettuali del soggetto
passivo.
2.20 In termini generali , in primo luogo ,perché , come più volte ripetuto da

necessariamente provato ma la situazione di obiettiva compromessa capacità
di autodeterminarsi, alla cui ricostruzione è più appropriata l’indagine storicoprocessuale con l’audizione dei soggetti che sono stati a contatto con la
vittima e si trovano,pertanto, nella condizione di ricostruire il quadro di
insieme

che, ha condotto la vittima, opportunamente instradata dal

manipolatore, ad auto danneggiarsi con atti giuridici pregiudizievoli.
Nessun dubbio, poi , che la situazione di compromissione delle facoltà
cognitive , possa essere determinata da disturbi mnestici, di vario livello,
comportando tale disturbo una falsa percezione della realtà e per il caso in
esame,ove tale compromissione è stata comprovata dall’indagine processuale,
la palese falsa percezione dei livelli quantitativi delle proprie disponibilità
economiche. In secondo luogo perché la ricerca di natura psichiatrica ha
confini limitati ,implementandosi solo dell’esame di dati clinici-anamnestici,
che non esauriscono l’ambito in cui si esprime la circonvenzione ed il
dinamico rapporto capacità- induzione, che , negli elaborati tecnici, per gli
ovvi divieti processuali, vengono esplorati solo per quanto riguarda la psiche e
i profili soggettivi della vittima . Mentre

secondo l’intendimento della

giurisprudenza di legittimità ,la prova dei profili attinenti all’elemento
dell’induzione ,

può essere anche indiretta, indiziaria o presuntiva, e cioè

risultare da elementi gravi, precisi e concordanti come l’isolamento
dell’incapace, i continui e stretti rapporti dell’agente con lui, la natura degli
atti compiuti senza plausibili motivi e con incontestabile pregiudizio, atteso il
potere-dovere del giudice penale di ricercare ovunque prove od elementi di
prova al fine ultimo dell’accertamento della verità cui è preordinato il processo
penale. (n. 4973 del 1987 Rv. 178206 ; mass n 133942; v mass n 134492;
mass n 139200; mass n 144366; mass n 164152; mass n 166775).

13

questa Corte, non è il dato patologico dell’incapacità che deve essere

2.22 Per gli aspetti su evidenziati il giudizio della Corte, che pure registra
diligentemente i profili fattuali della vicenda, manca di un apprezzamento
unitario della vicenda e della valutazione degli indizi che pure, in misura
rilevante emergono dall’esame del patrimonio probatorio raccolto , e che
rimane di rilevanza inespressa solo perché il giudizio della Corte di merito è
stato influenzato dalla una lettura travisata delle conclusioni degli
elaborati tecnici – Garbarini e Dalla Pria e su tale errata percezione è

ha afflitto Bertini nel corso degli anni e che è evoluto in vero e proprio vizio di
mente, secondo la diagnosi del dr Dalla Pria.
2.23 Venendo, pertanto, all’esame del secondo motivo di ricorso , deve
affermarsi che ,in modo illogico, la Corte ha accomunato i due elaborati
tecnici in uno stesso giudizio, senza coglierne i tratti caratterizzanti ,
affermando che dalle relazioni dei due tecnici e dalle correlate testimonianze
g‘ .

non fosse in alcun modo emerso, come ritenuto dal primo giudice, che il

Bertini versasse fin dal gennaio 2003 in condizioni di deficienza psichica e che
comunque presentasse all’epoca dei fatti un’incisiva menomazione della facoltà
di discernimento o di determinazione volitiva.” (pag.17) .
Sta di fatto che i due elaborati tecnici rispondono a quesiti di natura affatto
diversa , essendo l’indagine assegnata al dr Garbarini volta ad accertare la
sussistenza della capacità di intendere e volere di Bertini, all’epoca delle
disposizioni patrimoniali ,con chiara indicazione per una ipotesi di infermità
psichica. Il dr Garbarini , pertanto, si è espresso solo sull’infermità psichica e
solo a questa particolare condizione,che ha attinenza col giudizio sulla
capacità di intendere e volere , si è riferito quando ha formulato l’ indicazione
di una patologia di demenza fronto-temporale retrodatabile ,quale inizio clinico
, in termini di probabilità, a quattro anni precedenti la visita avvenuta il
30.10.2006 ed alla evidenza del dato clinico ha fatto riferimento parlando di”
fragile datazione dell’esordio clinico”. Al dr Garbarini non era stato,per contro,
chiesto di esprimersi , né si è precipuamente espresso, sulla diversa
condizione di deficienza psichica, secondo la distinzione sviluppata al
paragrafo 2.1
2.24 La Corte,pertanto, cade nell’equivoco non solo di ritenere sovrapponibili
la demenza fronto -temporale ed il disturbo amnestico, esprimendosi in tal
senso,tra 1′ altro, a pag.18 (terzo paragrafo) e pag.19 (quarto paragrafo) , ma

14

pervenuta ad affermare che non sia possibile datare il disturbo mnestico che

tratta il disturbo amnestico, che ella stessa riconosce aver afflitto, in misura
rilevante, Bertini all’epoca dei trasferimenti a favore della Damascelli, come un
elemento che non ha nulla a che fare con la deficienza psichica, come se il
primo non fosse chiaro sintomo della seconda, affermando ,in modo del tutto
illogico e contrario al tenore della relazione del Dalla Pria, che :” Parimenti

insufficienti a rendere evidente un quadro conclamato di deficienza psichica
a carico del Bertini all’epoca dei fatti risultano le dichiarazioni degli altri testi
richiamati in particolare dal primo giudice, Bertini Luciano, Donatelli e Magenes,

con riguardo a diversi episodi relativi a dimenticanze, anche rilevanti, del Bertini
( che non ricordava il luogo ove si trovava una banca, ovvero di avere chiesto la
chiusura di un conto corrente) ma dalle quali trova conferma esclusivamente il
disturbo mnestico ingravescente in capo all’anziano Erennio Bertini, nato nel
1918 e, quindi, all’epoca dei fatti ottansettenne, disturbo mnestico che, di per sé,
sulla scorta delle risultanze della perizia e della consulenza tecnica sopra
richiamate, non appare indicativo di una compromissione significativa delle
capacità volitive e decisionali della persona offesa all’epoca delle elargizioni a
favore dell’imputata….”
2.25 La consulenza tecnica di Della Pria elabora una diagnosi di Disturbo
Amnestico dovuto a condizione medico generale,( e quindi non specifica per
una patologia psichica o neuro psichica ), più evidente di quello
parafisiologico comunemente noto nell’ambito del declino cognitivo correlato
all’età. Esclusa una forma conclamata di tipo demenziale , rilevato che Bertini
,dal punto di vista personologico , aveva sviluppato tratti di disturbo
dipendente di personalità, aggiungeva che la patologia diagnosticata aveva
determinato , nell attualita’, un parziale vizio di mente , con impossibilita’ di
amministrare beni,databile da circa un anno, mentre l’insufficienza mnestica
parafisiologica riferibile al declino cognitivo correlato all’eta’ , con equa
approssimazione tecnica, era verosimilmente presente da almeno due anni con
caratteristiche percepibili da parte di soggetti dotati di laurea in medicina.
Il chiaro tenore della diagnosi rende evidente il travisamento della stessa da
parte della Corte di appello: diversamente da quanto afferma la Corte, il
consulente si è espresso per una condizione di insufficienza mnestica
parafisiologica riferibile al declino cognitivo correlato all’eta’ ( e quindi di
deficienza psichica )retrodatando di almeno due anni dal settembre 2005,

15

A

evolutasi in un vero e proprio stato patologico comportante un vizio di mente
da almeno un anno prima dell’accertamento peritale.
2.26 L’erronea percezione degli elaborati tecnici ha condotto la Corte a
ritenere non databile con certezza la deficitaria capacità di autodeterminarsi
di Bertini mentre tale elemento è chiaramente evincibile,in termini non
dubitativi dall’elaborato del dr Dalla Pria, oltre che dalla prima sentenza che
richiama tutto il materiale dichiarativo a supporto.La sentenza della Corte

mancante può agevolmente desumersi dagli elementi di fatto emersi dal
dibattimento.
3.Atteso,per le ragioni che precedono,i1 vizio della motivazione , la sentenza
deve essere annullata ,con rinvio al giudice civile , competente per valore in
grado di appello, che procederà al giudizio ai fini civilistici del risarcimento del
danno, provvedendo anche alla liquidazione delle spese di questo grado di
giudizio.
P.Q.M.

Fermi restando gli aspetti penali della sentenza, annulla la sentenza
impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di
appello. Manda al definitivo la liquidazione delle spese, anche per questo grado
di giudiz

i

Così dec so
Il Consi

il 26 maggio 2015
Il Pr sidente

è,pertanto, viziata da illogicità, anche perché il dato temporale che si assume

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