Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3642 del 28/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3642 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
QUINTINO ANTONIO N. IL 23/09/1943
avverso la sentenza n. 2831/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
06/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AIVIORESANO;

Data Udienza: 28/11/2014

..

,

1) Con sentenza del 6.12.2013 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza
del Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, resa il 16.2.2012, con la quale
Quintino Antonio, operata la riduzione per la scelta del rito, era stato condannato alla
pena di mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di cui agli artt.81 cpv.
c.p., 2 L.638/83.
2) Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione
di legge e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta
manifesta infondatezza dell’eccezione di incostituzionalità della norma incriminatrice.
Con motivi aggiunti e memoria si deduce che l’omesso versamento di ritenute
previdenziali per importi inferiori ad euro 10.000,00, per ciascun periodo di imposta,
non è più previsto dalla legge come reato (“alla luce dell’apprezzamento sistematico e
congiunto della più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale e dei recenti
interventi normativi”).
3) Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1) Secondo costante giurisprudenza di questa Corte (a partire da quella più
risalente) “il provvedimento di rigetto della eccezione di incostituzionalità non è
soggetto ad impugnazione, ottenendo alla verifica (positiva) di un presupposto
processuale (la inesistenza di una pregiudiziale di costituzionalità) di esclusiva
competenza del giudice del processo> L’unico rimedio configurabile è la riproposizione
della questione all’inizio di ogni grado del processo da parte dell’interessato dinanzi al
giudice superiore, il quale ne valuterà nuovamente la rilevanza” (cfr.Cass.sez.1 n.4200
del 25.1.1985; conf.cass. sez.3 n.4604 del 2.4.1986; cass.sez.1 n.1316 del 2.5.1988).
Anche successivamente è stato ribadito che “Non può essere dedotto sotto forma di
difetto di motivazione la carente considerazione riservata dal giudice di merito alla
questione di legittimità costituzionale prospettata dalla parte. Il provvedimento
relativo alla questione di costituzionalità è infatti in sé non impugnabile, riservando la
legge la possibilità di riproporre la questione ad ogni successivo grado di giudizio”
(Cass.sez.6 n.706 del 19.2.1997).
3.2) In ogni caso la Corte territoriale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte
(Cass. sez.un. n.27641 del 28.5.2003) ha, correttamente, ritenuto manifestamente
infondata l’eccezione di incostituzionalità, dal momento che la norma incriminatrice
sanziona il mancato versamento di somme che l’imprenditore ha prelevato dalla
retribuzione dei dipendenti (e quindi non più appartenenti al datore di lavoro).
3.3) Quanto ai motivi nuovi, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.139 del
19.5.2014, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, per
contrasto con l’art.3 Cost., dell’art.2 comma 1 bis D.L.463/1983, ha piuttosto
rilevato che la mancata previsione “della soglia di non punibilità della disciplina

1

OSSERVA

dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali” non è irragionevole e neppure
arbitraria.
La legge delega 67/2014 non può, poi, avere alcuna incidenza, sulla rilevanza penale,
allo stato, dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali.
3.4) Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
E’ appena il caso di aggiungere che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità
di dichiarare ex art.129 comma 1 c.p.p. la prescrizione (per alcune delle violazioni)
maturata dopo l’emissione della sentenza impugnata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 28.11.2014

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