Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3642 del 09/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3642 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da 1) SANTORO Cosimo,nato il 18.10.1977 a
Francavilla Fontana ; 2) SANTORO Francesco,nato il 20.08.1976 a Francavilla
Fontana
avverso la sentenza del 4.2.2013 del tribunale di Brindisi, sezione distaccata di
Francavilla Fontana
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott.
Antonio Gialanella che ha concluso per l’annullamento della sentenza
impugnata;
la Corte osserva:

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL

Data Udienza: 09/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1.

SANTORO Cosimo,nato il 18.10.1977 a Francavilla Fontana, e

SANTORO Francesco,nato il 20.08.1976 a Francavilla Fontana, erano imputati
dei reati di cui agli artt. 110 c.p., 441ett. b) del D.P.R. 380/01 in relazione
all’art. 10 d.R.P. 380/01, poiché in qualità di proprietari del terreno sito in C.da
Lobarco in agro di Francavilla Fontana, senza essere muniti del prescritto titolo
autorizzativo, realizzavano le seguenti opere edili abusive: trasformazione di
terreno agricolo a piazzale di circa mq. 1900; realizzazione di un capannone di

ferro zincato; realizzazione di un locale della superficie coperta di mq. 51 circa
con pareti in tufo e copertura con pannelli coibentati; realizzazione di un locale
privo di copertura con pareti di tufo della superficie di mq. 24 circa; realizzazione
di una gabbia per allocazione serbatoi carburante della superficie di mq. 13 circa
con base in calcestruzzo e copertura con pannelli in ferro zincato; realizzazione
di un locale in conci di tufo con copertura in pannelli coibentati della superficie di
mq. 14 circa, realizzazione di una base in cemento armato lunga mt. 29 circa e
larga mt. 0,80 circa con al vertice un pilastro in c.a. di cm. 40×20 circa ed alto
mt.5,00. Ace. in francavi Ila Fontana il 04.1 1.20 II
Con decreto di citazione a giudizio regolarmente Santoro Cosimo e
Santoro Francesco venivano tratti a giudizio per rispondere dell’imputazione
indicata in rubrica.
In udienza il difensore munito di procura speciale avanzava la richiesta di
definizione del procedimento nelle forme del patteggiamento. Il pubblico
ministero prestava il consenso.
Il Tribunale rileva che in relazione ai reati per i quali era stata richiesta
l’applicazione della pena non ricorreva l’ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p., e
riteneva congrua la pena della quale si chiedeva l’applicazione. Quindi
applicava, su richiesta delle parti Santoro Cosimo e Santoro Francesco in
relazione ai reati ascrittigli la pena finale di mesi sei di arresto ed C 5.000,00 di
ammenda ciascuno. Disponeva la riduzione in pristino dello stato dei luoghi
mediante la demolizione delle opere abusive e la bonifica della relativa area nel
termine di giorni novanta dal passaggio in giudicato della sentenza; concedeva il
beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla demolizione
delle opere abusive nel termine suddetto.
2. Avverso questa pronuncia gli imputati propongono ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il ricorso i ricorrenti lamentano, in specie, che la decisione
impugnata, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., sia incorsa in un vizio di
violazione di legge per errata e falsa applicazione di legge ex art. 31 del t.u. n.
1/304/3 r.g.n

2

c. c. 9 ottobre 2013

mq. 378 circa; realizzazione di superficie coperta di mq. 140 circa con pannelli in

380 del 2001 in riferimento all’art. 444, comma 3, c.p.p., a cagione dell’avere
imposto la demolizione delle opere abusive quale condizione della sospensione
condizionale della pena concessa agli imputati.
2. Il ricorso è fondato.
Va ribadito (cfr. Cass., Sez. 3, 28/02/2003 – 29/04/2003, n. 19788) che
nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti il
giudice, nel ratificare il contenuto dell’accordo intervenuto tra l’imputato ed il
pubblico ministero, non può alterare i dati della richiesta e subordinare il

all’adempimento di un obbligo la cui determinazione è considerata dalla legge
come facoltativa, ma che è rimasto del tutto estraneo alla pattuizione (nel caso
di specie, la Corte ha ritenuto che l’operatività del beneficio sospensivo non
potesse essere subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente
realizzato, fermo l’obbligo del giudice di ordinare la demolizione anche a seguito
di sentenza ex artt. 444 – 448 cod. proc. pen.). In senso conforme v. anche
Cass., Sez. 6, 11/03/2010 – 12/04/2010, n. 13905, che ha ribadito che, in tema
di patteggiamento, il giudice non può alterare il contenuto dell’accordo
intervenuto tra le parti, subordinando il beneficio della sospensione condizionale
dell’esecuzione della pena all’adempimento di un obbligo rimasto del tutto
estraneo alla pattuizione: cfr. anche Cass., Sez. 6, 20/09/2012 – 22/10/2012, n.
41228, che parimenti ha ritenuto illegittima la decisione con cui il giudice applichi
la pena su richiesta delle parti subordinando il beneficio della sospensione
condizionale all’adempimento dell’obbligo del risarcimento del danno non
contemplato dall’accordo sottoposto al suo vaglio, in quanto il giudice, una volta
ritenuta l’applicabilità della sospensione della pena, la può condizionare soltanto
a taluno degli obblighi specifici indicati nell’art. 165 cod. pen..
3.

Pertanto il ricorso va accolto con conseguente annullamento della

sentenza impugnata limitatamente alla condizione cui è subordinata la
sospensione condizionale della pena che va eliminata.
P.Q. M .
la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condizione cui è
subordinata la sospensione condizionale della pena che elimina.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena

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