Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36417 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36417 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: BASSI ALESSANDRA

Data Udienza: 09/07/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRASSO DANIELE N. IL 07/11/1970
avverso l’ordinanza n. 157/2015 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
16/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
~sentite le conclusioni del PG Dott.
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FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 16 febbraio 2015, il Tribunale, sezione del riesame, di
Catania ha confermato l’ordinanza del Gip presso il Tribunale della stessa città
del 23 gennaio 2015, con la quale è stata applicata a Grasso Daniele la misura
della custodia in carcere in relazione al reato di partecipazione ad associazione di
tipo mafioso, segnatamente all’associazione denominata “Cursoti milanesi” dal
2009 al 2012. A sostegno della decisione, il Tribunale ha rilevato che quanto

numerose sentenze definitive intervenute sul punto (v. pag. 1); che i gravi indizi
dell’appartenenza dell’indagato all’organizzazione si evincono dalle dichiarazioni
di quattro collaboratori di giustizia, dagli esiti dei controlli su strada e dall’arresto
del 25 ottobre 2009 dello stesso indagato; che, in particolare, le dichiarazioni dei
collaboratori Pettinati Vincenzo, Angrì Ugo Rosario, Musumeci Michele, D’Aquino
Gaetano e Di Fini Santo, autonome ed indipendenti, sono da ritenere credibili ed
attendibili nonché riscontrate da elementi oggettivi esterni (v. pagine 3 e
seguenti); che secondo tali dichiarazioni Grasso Daniele appartiene
all’associazione in oggetto come uomo di fiducia di De Luca Salvatore Francesco
detto “rapanella”; che, come riferito da Musumeci e D’Aquino, la disponibilità di
armi da parte di Grasso e De Luca è riferibile alla situazione di conflittualità tra le
associazioni mafiose “Cursoti milanesi” e “Cappello” (v. pagina 4).
Sul fronte cautelare, il Tribunale ha ritenuto applicabile nei confronti
dell’indagato la presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in
mancanza di elementi favorevoli di segno contrario; che il decorso del tempo non
rileva in caso di pericolosità sociale presunta; che lo stato di salute del Grasso si
appalesa non incompatibile con il regime carcerario. Infine, il Collegio ha posto in
evidenza come la documentazione prodotta dalla difesa, oltre a non essere stata
assunta con le garanzie previste dall’art. 391-bis cod. proc. pen., non è redatta
con le forme sostitutive dell’atto notorio.
2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso ex art. 311 cod. proc. pen.
l’Avv. Francesco Antille, difensore di fiducia di Grasso Daniele, e ne ha chiesto
l’annullamento per violazione di legge, omessa motivazione, illogicità,
travisamento ed erronea interpretazione ed applicazione della legge. Evidenzia il
ricorrente come, contrariamente a quanto affermato dai giudici del riesame, le
quattro chiamate in correità a carico dell’assistito siano in gran parte indirette e
prive di elementi obiettivi di riscontro in relazione alla contestazione associativa,
in particolare sotto profilo temporale, sicché l’ordinanza risulta viziata per
violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; come sia erronea
l’attribuzione delle armi all’assistito, in quanto fondata su considerazioni

2

all’esistenza dell’organizzazione “Cursoti milanesi” è sufficiente richiamare le

congetturali; come le frequentazioni dell’assistito non possano costituire un
riscontro e come sia erronea la valutazione compiuta dal Tribunale in merito alla
documentazione prodotta dalla difesa. Quanto alle esigenze cautelari, il
ricorrente contesta l’affermazione secondo la quale il decorso del tempo

non

dispiegherebbe nessuna efficacia.
3. In udienza, il Procuratore generale Dott. Paolo Canevelli ha chiesto che il
ricorso sia dichiarato inammissibile, mentre l’Avv. Francesco Antille ha insistito
per l’accoglimento del ricorso.
I motivi mossi nell’interesse di Grasso Daniele si imperniano sulla

deduzione del vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta integrazione dei
gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
Le censure si connotano per la prospettazione di una lettura alternativa delle
emergenze delle indagini,

segnatamente delle dichiarazioni dei

quattro

collaboratori di giustizia e della ritenuta intraneità del prevenuto nella societas
sceleris. Si tratta nondimeno di argomentazioni che si pongono in confronto
diretto con il materiale probatorio e che in effetti non denunciano nessuno dei
vizi logici tassativamente previsti dall’art. 606, comma primo, lett. E), cod. proc.
pen., il che, secondo il costante orientamento di questa Corte, rende
inammissibile il ricorso per cassazione ( Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, P.C.,
Basile e altri, Rv. 258153). Ed invero, a fronte di una plausibile ricostruzione
della vicenda, come descritta in narrativa, e dei precisi riferimenti probatori
operati dal giudice di merito, in questa sede, non è ammessa alcuna incursione
nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti,
dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l’iter argomentativo svolto
dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici
ictu °cui/

percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della

motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis

Sez. U, n. 47289 del

24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
5.

D’altronde, nessuna irragionevolezza si evince dall’iter logico

argomentativo sviluppato a sostegno della ritenuta integrazione dei gravi indizi di
colpevolezza in ordine al’affiliazione di Grasso alla societas sceleris, laddove il
Tribunale del riesame ha attentamente disaminato le dichiarazioni dei quattro
collaboratori di giustizia ed esplicitato le ragioni per le quali esse debbano
ritenersi intrinsecamente attendibili, reciprocamente riscontrate e confortate da
ulteriori elementi esterni a conferma, segnatamente l’acclarata frequentazione
da parte del ricorrente di diversi membri della compagine associativa (v. pagine
3 e seguenti dell’ordinanza in verifica).
6. Ineccepibile è la motivazione svolta sul fronte cautelare.

4.

6.1.

Mette conto rammentare come, a seguito di plurimi scrutini di

costituzionalità e, di recente, dell’intervento legislativo con la novella con L. n.
47/2015, l’ambito della doppia presunzione – di pericolosità, juris tantum, e di
adeguatezza della sola custodia in carcere, juris et de jure – prevista dall’art.
275, comma 3, cod. proc. pen. sia stato fortemente ridimensionato e nondimeno
essa continua ad operare nei casi di contestazione – fra gli altri reati – del delitto
di partecipazione ad associazione mafiosa. Come il Giudice delle leggi e la Corte
Europea per i diritti dell’uomo hanno avuto modo di chiarire, rispetto al tale reato

dati di esperienza generalizzati riassunti nella formula dell’id quod plerumque
accidit, laddove la deroga alle disposizioni di carattere generale in materia segnatamente ai principi di individualizzazione della risposta cautelare e di
extrema ratio della misura carceraria – si giustifica in ragione di una solida legge
statistica, tenuto conto del “coefficiente di pericolosità per le condizioni di base
della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel genere è
connaturato” (C. Cost. n. 450/1995) e del fatto che la carcerazione provvisoria
delle persone accusate del delitto in questione “tende a tagliare i legami esistenti
tra le persone interessate e il loro ambito criminale di origine, al fine di
minimizzare il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture
delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti” (Corte
EDU sentenza 6/11/2003, Pantano contro Italia).
6.2.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, allorche sussistano

gravi indizi di colpevolezza della fattispecie partecipazione ad associazione
mafiosa, in forza della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere,
il giudice è tenuto ad applicare la misura di maggior rigore, salvo che, sulla base
degli elementi acquisiti, non ritenga di poter escludere in radice la sussistenza
delle esigenze cautelari. In particolare, come questo giudice nomofilattico ha
avuto modo di chiarire, per il partecipe all’associazione di tipo mafioso la
presunzione di pericolosità sociale che, a norma dell’art. 275, comma 3, cod.
proc. pen. impone la misura della custodia cautelare in carcere, può essere
superata soltanto qualora risulti concretamente dimostrato che l’associato abbia
stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa o che
comunque ve ne sia allontanato ( Sez. 6, n. 32412 del 27/6/2013, Cosentino,
Rv. 255751; Sez. 6, 8 luglio 2011, n. 27685, Mancini Rv. 250360; Sez. 6,
21/10/2010, n. 42922, Lo Cicero, Rv. 248801). Ne deriva che la prova contraria,
costituita dall’acquisizione di elementi dai quali risulti l’insussistenza delle
esigenze cautelari, si risolve nella ricerca di quei fatti che rendono impossibile (e
perciò stesso in assoluto e in astratto oggettivamente dimostrabile) che il
soggetto possa continuare a fornire il suo contributo all’organizzazione per conto
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la presunzione deve ritenersi non arbitraria né irrazionale in quanto risponde a

della quale ha operato, con la conseguenza che, ove non sia dimostrato che detti
eventi risolutivi si sono verificati; persiste la presunzione di pericolosità ( Sez. 6,
n. 46060 del 14/11/2008, Verolla, Rv. 242041; Sez. 2, n. 53675 del
10/12/2014, Costantino, Rv. 261621).
6.3. Il Tribunale catanese ha fatto buon governo dei sopra delineati principi
laddove ha argomentato, con motivazione completa e coerente, la sussistenza
delle condizioni per mantenere nei confronti di Grasso la misura di maggior
rigore e, soprattutto, l’assenza di elementi per poter affermare che questi abbia

dell’ordinanza).
Tenuto conto delle logiche stringenti di accesso e di appartenenza
all’organizzazione criminale di stampo mafioso, la recisione del pactum sceleris
deve essere provata sulla base di elementi univocamente valutabili in tal senso,
di circostanze di elevato spessore suscettibili di dimostrare in modo obbiettivo e
concreto la presa di distanza dal gruppo criminale.
6.4. D’altra parte, corretta è l’affermazione di principio fatta dal Giudice
della cautela in punto di irrilevanza del mero decorso del tempo ai fini del
giudizio cautelare.
Come questo Giudice di legittimità ha già avuto modo di affermare, in tema
di misure cautelari personali, il decorso del tempo dalla commissione del reato
associativo di tipo mafioso, per il quale v’è un contesto di gravità indiziaria,
assume rilievo al fine di superare la presunzione di sussistenza delle esigenze
cautelari solo se e quando risulti con certezza che la persona sottoposta alle
indagini abbia irreversibilmente reciso i legami con l’organizzazione criminosa di
appartenenza (Sez. 2, n. 21106 del 27/04/2006, Guerini ed altro, Rv. 234657).
7. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento
delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene
congruo determinare in 1.000,00 euro.
P.Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle
ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma

1-ter, disp.

att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 9 luglio 2015
Il consigliere estensore

Il Presidente

rescisso i legami con la compagine criminale di appartenenza (v. pagina 5

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