Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36413 del 17/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36413 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: BASSI ALESSANDRA

Data Udienza: 17/06/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI RIMINI
nei confronti di:
SAVORETTI EMMANUELE N. IL 13/06/1983
BAFFONI ANDREA N. IL 11/08/1989
avverso la sentenza n. 698/2015 GIP TRIBUNALE di RIMINI, del
17/02/2015
Aertita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
,rehe
11.sentite le conclusioni del PG Dott.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 febbraio 2015, il Gup presso il Tribunale di Rimini ha
dichiarato non doversi procedere nei confronti di Savoretti Emmanuele e Baffoni
Andrea, imputati del reato di cui agli artt. 110 e 368 cod. pen. (per avere, in
concorso con Calabrese Jacopo, incolpato ingiustamente sapendolo innocente
Marra Osvaldo di avere provocato le lesioni riportate dal Calabrese all’esito di un
sinistro stradale), riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 378 cod. pen. e ritenuto lo

della chiusura del dibattimento.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica
di Rimini e ne ha chiesto l’annullamento per vizio di motivazione, per avere il
giudicante erroneamente qualificato il fatto a carico dei due imputati come
favoreggiamento personale anziché come calunnia in concorso con Calabrese
Jacopo, laddove, per un verso, al momento in cui rese le dichiarazioni alla polizia
stradale, Calabrese non era sottoposto ad indagini per nessun reato, sicché non
è dato di comprendere in relazione a quale reato essi l’avrebbero favorito; per
altro verso, dagli atti emerge che Savoretti e Baffoni si incontrarono con
Calabrese nel mese di settembre 2011, prima della materiale presentazione della
querela del novembre 2011, nella quale Calabrese indicava quali testimoni i due
correi, circostanza dalla quale si evince che essi avevano concordato assieme la
versione calunniosa.
3. In data 12 giugno 2015, l’Avv. Filippo Morlacchini, difensore di Savoretti
Emmanuele e Baffoni Andrea, ha depositato memoria nella Cancelleria di questa
Corte; memoria nondimeno non delibabile in quanto prodotta oltre il termine di
cui all’art. 611 cod. proc. pen.
4. In udienza, il Procuratore generale e la difesa di Savoretti e Baffoni hanno
chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il pubblico ministero ricorre avverso la sentenza di non luogo a procedere
pronunciata dal Gup del Tribunale di Rimini nei confronti di Savoretti Emrnanuele
e Baffoni Andrea per il reato di calunnia, riqualificato quale favoreggiamento
personale a vantaggio di Calabrese Jacopo, stimato dal decidente scriminato
dalla ritrattazione ex art. 376 cod. pen.
Il ricorso si impernia su due deduzioni: da un lato, sull’erronea qualificazione
del fatto a carico dei due imputati come favoreggiamento personale, derivante
dal fatto che, al momento in cui i due imputati resero le dichiarazioni alla polizia
stradale, Calabrese non era sottoposto ad indagini per nessun reato, di tal che
farebbe difetto il reato rispetto al quale ravvisare il delitto ex art. 378 cod. pen.;

stesso non punibile ex art. 376 cod. pen. per intervenuta ritrattazione prima

dall’altro lato, sull’esistenza di elementi concreti dimostrativi di un preventivo
accordo fra Savoretti, Baffoni e Calabrese prima che quest’ultimo presentasse la
querela calunniosa (segnatamente l’incontro fra i tre nel mese di settembre
2011 e la circostanza che Calabrese indicasse Savoretti e Baffoni quali testi a
conferma della propria tesi).
2. Ritiene il Collegio che le censure mosse dal ricorrente siano infondate.
3. Sotto un primo aspetto, mette conto rilevare che Savoretti e Baffoni
furono sentiti dal personale della Polizia Stradale (rendendo effettivamente

nella denuncia querela) rispettivamente il 25 ed il 30 novembre 2011, dunque in
un momento successivo alla presentazione, in data 14 novembre 2011, della
querela da parte del Calabrese per le lesioni colpose derivategli dalla condotta di
guida tenuta da Marra Osvaldo, querela in ipotesi d’accusa calunniosa ed in
relazione alla quale il medesimo è stato rinviato a giudizio per il reato ex art. 368
cod. pen.
Ne discende che, nel momento in cui gli imputati furono sentiti dagli
inquirenti, il delitto di calunnia era già perfezionato, trattandosi di reato
istantaneo che si consuma nel momento in cui l’agente rende all’Autorità la
dichiarazione calunniosa (ex plurimis Cass. Sez. 6, n. 2933 del 12/11/2009,
Venturi Rv. 245773). Infatti, allorchè resero le dichiarazioni alla Polizia Stradale
– tese a validare la versione mendace della dinamica dell’incidente resa dal
Calabrese quest’ultimo aveva già presentato la querela e dunque commesso la
calunnia, il che rende certamente ravvisabile il reato di favoreggiamento
personale, dal momento che, secondo la consolidata giurisprudenza di questo
Giudice nomofilattico, tale reato è configurabile anche in caso d’aiuto fornito al
colpevole di un delitto a sottrarsi a investigazioni che non siano ancora in atto
(ex plurimis, Cass. Sez. 6, n. 43774 del 30/10/2008, P.M. in proc. Capozzolo,
Rv. 242040).
3. Sotto diverso profilo, va notato come dai fatti come ricostruiti dal
decidente (ricostruzione non contestata dal ricorrente) non emergano elementi
tali per poter affermare, in termini di certezza, che Baffoni e Savoretti si fossero
accordati col Calabrese per validare la versione calunniosa prima che questi
sporgesse la denuncia querela del 14 novembre 2011: gli elementi valorizzati nel
ricorso costituiscono invero degli indizi in tale senso ma non sono suscettibili di
connotare – neanche nel prevedibile sviluppo procedimentale – l’elemento
psicologico del delitto di calunnia, ai fini dell’integrazione del quale non assume
alcun rilievo la forma del dolo eventuale, in quanto la formula normativa “taluno
che egli sa innocente” risulta particolarmente pregnante e indicativa della

3

dichiarazioni a conforto della versione calunniosa dei fatti esposta da Calabrese

consapevolezza certa dell’innocenza dell’incolpato (Cass. Sez. 6, n. 2750 del
16/12/2008, Aragona, Rv. 242424).
4. Acclarata la validità della qualificazione giuridica dei fatti in termini di
favoreggiamento personale, corretta si appalesa la dichiazione di non punibilità
degli imputati per intervenuta ritrattazione.
5.

Mette conto notare come le valutazioni operate dal decidente nel

pronunciare sentenza liberatoria nei confronti degli imputati si attengano ai limiti
dell’art. 425 cod. proc. pen.

sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato in presenza di una
situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento
dall’acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione
del compendio probatorio già acquisito; e ciò anche quando, come prevede
espressamente l’art. 425, comma 3, cod. proc. pen.,

“gli elementi acquisiti

risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa
in giudizio”, disposizione che conferma la prospettiva del giudice dell’udienza
preliminare non è l’accertamento dell’innocenza dell’imputato bensì la
sostenibilità dell’accusa in giudizio e dunque la superfluità del giudizio
dibattimentale (Sez. 6, n. 33921 del 17/07/2012, P.C. in proc. Rolla, Rv.
253127; Sez. 2, n. 48831 del 14/11/2013 – dep. 05/12/2013, Pg in proc. Maida,
Rv. 257645).
5.2. Orbene, il Giudice romagnolo risulta avere ottemperato al disposto
normativo dell’art. 425 del codice di rito laddove si è limitato a formulare una
diagnosi di sostenibilità della imputazione in giudizio alla stregua del materiale
probatorio raccolto ed, attenendosi ad una valutazione di natura processuale, ha
esplicitato, con argomentazioni che si appalesano adeguate e conformi a logica,
le ragioni per le quali – sulla scorta degli elementi di prova raccolti e soprattutto
delle considerazioni in diritto espresse – si imponga una diversa qualificazione
giuridica dei fatti, con conseguente applicazione della causa di giustificazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 17 giugno 2015

Il consigliere estensore

5.1. Detta norma impone al giudice dell’udienza preliminare di pronunciare

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