Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3641 del 28/11/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 3641 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

Serri- G N52.13r
ORDINANZA–

sul ricorso proposto da:
BECATTINI VALTER N. IL 15/02/1953
avverso la sentenza n. 69/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
18/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 28/11/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18/11/2003 la Corte di Appello di Firenze, ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Valter Becattini era
stato riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 10 ter, d.Lvo
74/2000, per avere omesso di versare l’i.v.a., relativamente all’anno
prevenuto alla pena ritenuta di giustizia.
La difesa del Becattini ha proposto ricorso per cassazione, rilevando la
contraddittorietà della motivazione in relazione al diverso tipo di sanzione
applicata all’imputato ( 4 mesi di arresto anziché 6 mesi di reclusione ),
che avrebbe dovuto determinare la Corte distrettuale a dichiarare
prescritto il reato; peraltro, ingiustificato è da ritenere il mancato
riconoscimento del beneficio ex art. 163 cod.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di annullamento sono del tutto destituiti di fondamento.
Rilevasi come sia evidente l’errore grafico-trascrittivo in cui è incorsa la
Corte territoriale nell’indicare il condannatorio inflitto in primo grado al
Becattini, non determinante nullità alcuna della gravata sentenza, visto
che nella parte decisionale della stessa leggesi la conferma del decisum di
prime cure.
Inoltre,

quanto alla censura mossa al diniego della sospensione

condizionale, ex art. 163 cod.pen., il discorso giustificativo, svolto dalla

Corte distrettuale è esente da vizi: i precedenti penali a carico del
prevenuto, già condannato per bancarotta fraudolenta, non consentono
ad avviso della Corte di merito, di formulare una prognosi positiva in
ordine alla futura astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati.
Osservasi, però, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 80/2014, ha
dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 10 ter, d.lvo 74/2000,

d’imposta 2005, per un importo di euro 79.578,39, con condanna del

nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17/9/2011,
punisce l’omesso versamento dell’i.v.a., dovuta in base alla relativa
dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di
imposta, ad euro 103.291,38, con conseguente fissazione della soglia di
punibilità in tale ultima misura.

euro 73.570,39, deve ritenersi che, nella specie, il reato contestato non si
è concretizzato.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza
impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma il 28/11/2014.

Conseguentemente, essendo l’evasione contestata al prevenuto pari ad

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