Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3641 del 22/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3641 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FAILLI RODRIGO N. IL 30/01/1976
avverso l’ordinanza n. 1273/2010 GIP TRIBUNALE di FERMO, del
29/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
ci9gtlette/sepkite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 22/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza del 29 maggio 2012, il G.I.P. del Tribunale di Fermo rigettava l’istanza
di dissequestro proposta nell’interesse di FAILLI Rodrigo, n.q. di legale rappresentante della
società RAF 28 s.r.l. di beni sottoposti a sequestro preventivo per equivalente nell’ambito del
procedimento penale a carico del predetto FAILLI quale indagato per i reati di cui agli artt. 8 e
10 quater del D. L.vo 74/00: rilevava il GIP che l’istanza in esame riproponeva questioni già

dedotto dal FAILLI (costituito dalla intervenuta pronuncia della Commissione Tributaria
Provinciale di Ascoli Piceno del 3 novembre 2011 con la quale erano stati annullati gli avvisi di
accertamento emessi dall’Ufficio Finanziario in esito alle indagini espletate dalla Guardia di
Finanza) non aveva alcuna refluenza nel parallelo procedimento penale.
1.2 Ricorre avverso il detto provvedimento il FAILLI a mezzo del proprio difensore,
denunciando, con unico motivo, violazione della legge processuale penale (art. 321 cod. proc.
pen.) per avere il GIP omesso di tenere conto delle risultanze emerse a seguito della sentenza
della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno con la quale erano state accolte le
ragioni del contribuente ed annullati gli avvisi di accertamento e ritenuto la sussistenza di gravi
indizi di colpevolezza (e non, come invece richiesto dalla norma processuale, il fumus criminis)
relativamente ai reati di cui agli artt. 8 e 10 quater D.L.vo 74/00, sostanzialmente venuti meno
in relazione alla sentenza della C.T.P.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato oltre che genericamente
formulato.
2. Correttamente il GIP ha ritenuto infondata la richiesta di restituzione in quanto basata
su argomenti già oggetto di specifica valutazione in occasione di una analoga istanza volta al
dissequestro dei beni nell’ambito di un provvedimento che vede il ricorrente indagato per i
reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D. L.vo 74/00) ed omesso
versamento delle imposte dovute a titolo di IVA (art. 10 quater stesso D. L.vo). In tale sede il
GIP, diversamente da come dedotto dalla difesa del ricorrente, aveva effettuato il necessario
giudizio in ordine alla astratta configurabilità del reato (anche se impropriamente riferita alla
valutazione dei gravi indizi di colpevolezza). L’elemento di novità addotto dal ricorrente con la
nuova istanza, poi disattesa con il provvedimento qui impugnato, è costituito dal giudizio
espresso dalla Commissione Tributaria di Ascoli Piceno che ha riconosciuto fondati i rilievi in
merito all’accertamento di violazioni di tipo tributario, annullando i relativi avvisi di
accertamento.

esaminate in occasione di analoga istanza poi rigettata. Evidenziava, ancora, che il fatto nuovo

3. Tuttavia, come esattamente dedotto dal P.G. requirente, l’incidenza della pronuncia

tributaria sul parallelo procedimento penale non assume un rilievo decisivo, stante

.

l’indipendenza tra i due procedimenti (quello di tipo amministrativo-tributario e quello penaitributario). Le considerazioni sviluppate dal ricorrente muovono, invece, dall’erroneo
presupposto della rilevanza decisiva degli esiti del procedimento dinnanzi alla Commissione
Tributaria sul reato attribuito al ricorrente, tanto più che le sentenze della Commissione
Tributaria riguardavano accertamenti condotti su persone fisiche e giuridiche utilizzatrici delle

effetti diretti sulla posizione del FAILLI.
4. Come ricordato dal P.G. requirente nelle proprie conclusioni, gli elementi probatori
emersi dalle indagini della Guardia di Finanza afferivano, in particolare, alla utilizzazione della
struttura aziendale del FAILLI per la commissione dei reati di cui alla contestazione provvisoria
e dunque avevano un orizzonte investigativo diverso.
5. Inoltre il ricorso de quo si profila come assolutamente generico nella misura in cui
richiama alcuni canoni interpretativi circa i presupposti cui deve riferirsi il giudice in tema di
valutazione del

fumus criminis

in materia di provvedimenti cautelari reali (valutazione

correttamente compiuta dal giudice) e circa i rapporti intercorrenti tra il giudizio tributario e
quello penale che sono basati su una indipendenza reciproca e non già su un criterio di
vincolatività per il giudice penale della sentenza del giudice tributario, senza tuttavia indicare,
in concreto, quale fosse la carenza motivazionale del provvedimento, individuata soltanto nel
mancato rispetto da parte del GIP della sentenza del giudice tributario, avente a detta del
ricorrente, un rilievo assoluto e decisivo, nient’affatto sostenibile per quanto dianzi osservato.
6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento — trovandosi egli in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità — della somma di C 1.000,00 (che si ritiene congrua) in favore della
Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma 22 maggio 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

fatture emesse dalla società RAF 28 s.r.l. gestita dal FAILLI e dunque non potevano avere

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